Decisione (UE) 2021/430 del Consiglio del 5 marzo 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto«Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021
Decisione (UE) 2021/430 del Consiglio del 5 marzo 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto«Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021
EN: Council Decision (EU) 2021/430 of 5 March 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union on the Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: towards the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice to be held from 7 to 12 March 2021 in Kyoto, Japan
Testo normativo
12.3.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 86/2
DECISIONE (UE) 2021/430 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2021
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, sulla dichiarazione di Kyoto«Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al quattordicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83, paragrafo 1, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Dal 7 al 12 marzo 2021 si terrà a Kyoto (Giappone) il 14° Congresso delle Nazioni Unite (ONU) sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso»). Il principale risultato del Congresso sarà la dichiarazione di Kyoto «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («dichiarazione di Kyoto»). La dichiarazione di Kyoto dev’essere adottata dal Congresso.
(2)
La dichiarazione di Kyoto definisce il quadro della politica dell’ONU in materia di prevenzione del crimine e giustizia penale per i prossimi cinque anni. Essa menziona il legame fra lo sviluppo, da un lato, e lo Stato di diritto e la necessità di un impegno efficace nella lotta contro la corruzione, dall’altro, e indica l’importanza di compiere passi avanti nella prevenzione della criminalità, compresa la prevenzione della criminalità basata su elementi concreti, e di far progredire i sistemi di giustizia penale e di intensificare la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica per prevenire e combattere tutte le forme di criminalità, incluso il terrorismo e le forme di criminalità emergenti, come quelle che hanno un impatto sull’ambiente.
(3)
L’Unione è un partner di primo piano dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e finanzia diverse iniziative per prevenire e combattere la criminalità, come la creazione della piattaforma di formazione per la lotta contro il terrorismo nell’aprile 2020. Su scala più ampia, il partenariato operativo tra l’Unione e l’UNODC si è consolidato negli anni tramite il finanziamento di diversi progetti.
(4)
L’Unione ha esercitato la sua competenza, basata sull’articolo 82, paragrafo 1, e sull’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per legiferare nei settori in questione ai fini di una più completa realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tramite l’adozione delle direttive 2011/36UE
(
1
)
, 2011/93/UE
(
2
)
, 2013/40/UE
(
3
)
, 2014/42/UE
(
4
)
, (UE) 2017/541
(
5
)
, (UE) 2018/1673
(
6
)
e (UE) 2019/713
(
7
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)
L’articolo 82, paragrafo 1, e l’articolo 83, paragrafo 1, TFUE costituiscono pertanto la base giuridica delle nuove azioni che l’Unione e i suoi Stati membri dovranno intraprendere per dare seguito al Congresso, rispettando l’impegno assunto con la dichiarazione di Doha e che dovrà essere ribadito con la dichiarazione di Kyoto, in linea con la risoluzione 72/192 dell’Assemblea generale dell’ONU.
(6)
L’articolo 218, paragrafo 9, TFUE costituisce la base giuridica procedurale della decisione del Consiglio relativa alla posizione dell’Unione sulla dichiarazione di Kyoto. Ai sensi di tale articolo il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare una decisione che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici.
(7)
L’Unione e i suoi Stati membri mirano a svolgere un ruolo di primo piano nella lotta internazionale contro la criminalità. L’urgente necessità di contrastare la criminalità transfrontaliera è diventata più evidente durante la pandemia di COVID-19. La pandemia di COVID-19 è stata sfruttata dai criminali e dai gruppi della criminalità organizzata in tutto il mondo, cosa che ha mostrato l’estrema importanza del coordinamento e della cooperazione sia in materia di prevenzione che di amministrazione della giustizia.
(8)
Le attuali sfide in termini di prevenzione della criminalità e di giustizia penale rappresentano dei rischi per la sicurezza interna dell’Unione, ma la loro portata va ben al di là dell’Unione. La posizione da adottare a Kyoto e i risultati del Congresso costituiranno un’opportunità unica per l’Unione e i suoi Stati membri di rafforzare le loro politiche per collaborare meglio a livello internazionale, guidando i progressi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
(9)
È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in seno alla Commissione dell’ONU per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, al Consiglio economico e sociale dell’ONU (Ecosoc) e all’Assemblea generale dell’ONU con riguardo alla dichiarazione di Kyoto, poiché quest’ultima avrà un’influenza sul programma globale dell’UNODC e potrà incidere in maniera decisiva sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.
(10)
La dichiarazione di Kyoto rafforzerà il quadro giuridico internazionale esistente e servirà da base per ulteriori azioni a livello di Unione in vari ambiti della criminalità. È opportuno pertanto approvare l’adozione della dichiarazione di Kyoto in sede di Congresso.
(11)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(12)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(13)
La posizione dell’Unione dev’essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri che partecipano al Congresso. In virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri dell’Unione devono difendere tale posizione nelle successive fasi dell’adozione della dichiarazione di Kyoto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione al 14
o
Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale («Congresso») che si terrà a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021 è quella di approvare l’adozione della dichiarazione di Kyoto: «Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («dichiarazione di Kyoto»). Il progetto della dichiarazione di Kyoto è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dagli Stati membri dell’Unione che partecipano al Congresso, agendo congiuntamente.
Articolo 3
Modifiche di lieve entità della dichiarazione di Kyoto possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (
GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1
).
(
2
)
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (
GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (
GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8
).
(
4
)
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (
GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39
).
(
5
)
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Co (
GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6
).
(
6
)
Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (
GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22
).
(
7
)
Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (
GU L 123, 10.5.2019, pag. 18
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0430/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.