Decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo, che abroga gli articoli 2, 3 e 3 bis della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga le decisioni (PESC) 2025/1577 e (PESC) 2026/421
Decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo, che abroga gli articoli 2, 3 e 3 bis della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga le decisioni (PESC) 2025/1577 e (PESC) 2026/421
EN: Council Decision (CFSP) 2026/455 of 26 February 2026 on restrictive measures to combat terrorism, repealing Articles 2, 3 and 3a of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism and repealing Decision (CFSP) 2025/1577 and Decision (CFSP) 2026/421
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/455
26.2.2026
DECISIONE (PESC) 2026/455 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2026
relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo, che abroga gli articoli 2, 3 e 3
bis
della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga le decisioni (PESC) 2025/1577 e (PESC) 2026/421
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l’Europa e ha deciso che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l’Unione.
(2)
Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373(2001) che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso.
(3)
Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato di essere determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e di proseguire gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti.
(4)
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC
(
1
)
, che attua la risoluzione 1373(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La posizione comune 2001/931/PESC prevede il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nel suo allegato e vieta che tali capitali e risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato.
(5)
Il 12 dicembre 2024 il Consiglio ha approvato conclusioni sulle future priorità per rafforzare gli sforzi congiunti dell’Unione e dei suoi Stati membri in materia di lotta al terrorismo, in cui si sottolinea che il finanziamento del terrorismo rappresenta una minaccia critica e sistemica per la sicurezza, in quanto consente ai gruppi di assumere reclute, pianificare attacchi, esercitarsi per tali attacchi e compierli.
(6)
Nelle conclusioni del 16 dicembre 2024 sul rafforzamento dei collegamenti esterni e interni nella lotta contro il terrorismo e l’estremismo violento, il Consiglio ha sottolineato che il terrorismo e l’estremismo violento, in tutte le loro forme e a prescindere dalla loro origine, continuano a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri.
(7)
In considerazione della gravità di tale minaccia, è opportuno prevedere misure restrittive supplementari volte a combattere il terrorismo internazionale.
(8)
I membri di spicco dei gruppi e delle entità oggetto delle misure di cui agli articoli 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC svolgono un ruolo fondamentale nella pianificazione, nell’agevolazione, nella preparazione o nella perpetrazione degli atti terroristici commessi da tali gruppi ed entità. Ciò vale in particolare per i leader di tali gruppi ed entità, per i membri dei loro organi direttivi o per i rappresentanti di tali gruppi ed entità che incoraggiano, difendono o giustificano la perpetrazione di atti terroristici. È pertanto opportuno consentire l’adozione di misure restrittive nei confronti dei membri di spicco dei gruppi e delle entità oggetto delle misure di cui agli articoli 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC.
(9)
Per aumentare l’efficacia delle misure adottate nei confronti delle persone fisiche coinvolte nel terrorismo, dovrebbe essere possibile imporre, oltre a misure di congelamento dei beni, misure di divieto di viaggio nei confronti di tali persone.
(10)
Inoltre, al fine di combattere più efficacemente il terrorismo internazionale, è opportuno consentire l’adozione di misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici, anche attraverso la loro partecipazione al finanziamento, alla pianificazione, all’agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti terroristici, o attraverso il loro coinvolgimento nell’addestramento a fini terroristici o nel reclutamento a vantaggio di coloro che sono coinvolti in atti terroristici.
(11)
Per motivi di chiarezza, le misure restrittive e le relative eccezioni di cui agli articoli 2, 3 e 3
bis
della posizione comune 2001/931/PESC e le suddette misure supplementari dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico.
(12)
È pertanto opportuno abrogare di conseguenza gli articoli 2, 3 e 3
bis
della posizione comune 2001/931/PESC.
(13)
Oltre ad aggiungere misure supplementari, la presente decisione riprende la sostanza degli articoli 1, 2, 3 e 3
bis
della posizione comune 2001/931/PESC, che continueranno ad essere applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(14)
Il 29 luglio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1577
(
2
)
che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC («elenco»). Il 19 febbraio 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/421
(
3
)
cha ha aggiunto un’entità all’elenco. Conformemente alla posizione comune 2001/931/PESC e alla presente decisione, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell’elenco per garantire che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato.
(15)
Il Consiglio ha effettuato tale riesame e ha concluso che le misure restrittive imposte ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC, e di cui all’articolo 2 della presente decisione, dovrebbero continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità di cui all’allegato I della presente decisione. La decisione (PESC) 2025/1577 e la decisione (PESC) 2026/421 dovrebbero essere abrogate.
(16)
È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare talune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Ai fini della presente decisione per «atto terroristico» si intende uno dei seguenti atti intenzionali che, per la sua natura o contesto, possa recare grave danno a un paese o un’organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:
i)
intimidire seriamente la popolazione; o
ii)
costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o
iii)
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un’organizzazione internazionale:
a)
attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
b)
attentati gravi all’integrità fisica di una persona;
c)
sequestro di persona e cattura di ostaggi;
d)
distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
e)
sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
f)
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, nonché, per le armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, ricerca e sviluppo;
g)
diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;
h)
manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
i)
minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);
j)
direzione di un gruppo terroristico;
k)
partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo;
l)
interferenza illecita nel sistema o minaccia di commettere un’interferenza illecita nel sistema, di cui all’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b) o c), di tale direttiva, e interferenza illecita nei dati o minaccia di commettere un’interferenza illecita nei dati, di cui all’articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «gruppo terroristico» s’intende l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dai gruppi o dalle entità elencati nell’allegato I che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici oppure vi prendono parte o li agevolano.
2. L’elenco di cui all’allegato I è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità interessati, in merito all’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, al tentativo di commetterlo, alla partecipazione a tale atto o alla sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o alla condanna per tali fatti.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, per «autorità competente» s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui a tale paragrafo, un’equivalente autorità competente in tale settore.
4. Tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente da:
a)
persone giuridiche, gruppi o entità posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I;
b)
persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscono a nome o sotto la guida di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I;
c)
membri di spicco delle persone giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati nell’allegato I; o
d)
persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità associati a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I, anche tramite le azioni seguenti:
i)
partecipando al finanziamento di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I;
ii)
partecipando alla pianificazione, all’agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I;
iii)
impartendo o ricevendo un addestramento a fini terroristici, ad esempio istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie, a vantaggio delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati nell’allegato I; o
iv)
partecipando al reclutamento a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità allo scopo di pianificare, facilitare, preparare o perpetrare atti terroristici elencati nell’allegato I,
elencati all’allegato II, sono congelati.
5. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui agli allegati I e II.
6. In deroga ai paragrafi 1, 4 e 5, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencati negli allegati I e II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o
e)
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.
7. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell’entità di cui ai paragrafi 1 e 4 nell’elenco figurante nell’allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità di cui all’allegato I o II; e
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.
8. I paragrafi 1 e 4 non ostano a che la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità indicati effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inserimento di tale persona fisica o giuridica, gruppo o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona fisica o giuridica, da un gruppo o da un’entità di cui ai paragrafi 1 o 4.
9. Il paragrafo 5 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi o altri profitti continuino a essere soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 4;
b)
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obblighi sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1, 4 e 5, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 4; o
c)
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 4.
10. I paragrafi 1, 4 e 5 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
e)
da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
f)
da agenzie specializzate degli Stati membri;
g)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
11. Fatto salvo il paragrafo 10, e in deroga ai paragrafi 1, 4 e 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
12. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 11, tale autorizzazione si considera concessa.
13. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 11 entro quattro settimane dal loro rilascio.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato III che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici oppure vi prendono parte o li agevolano.
2. L’elenco di cui all’allegato III è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità interessati, in merito all’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, al tentativo di commetterlo, alla partecipazione a tale atto o alla sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o alla condanna per tali fatti.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, per «autorità competente» s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui a tale paragrafo, un’equivalente autorità competente in tale settore.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:
a)
persone fisiche che agiscono a nome o sotto la guida di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui all’allegato I o III;
b)
membri di spicco delle persone giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui all’allegato I; o
c)
persone fisiche associate a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati negli allegati I o III, anche tramite le azioni seguenti:
i)
partecipando al finanziamento di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I o III;
ii)
partecipando alla pianificazione, all’agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti terroristici compiuti da, in collegamento con, con il nome di, per conto o a sostegno di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato I o III;
iii)
impartendo o ricevendo un addestramento a fini terroristici, ad esempio istruzioni relative ad armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie, a vantaggio delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati nell’allegato I o III; o
iv)
partecipando al reclutamento a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità allo scopo di pianificare, facilitare, preparare o perpetrare atti terroristici elencati nell’allegato I o III,
di cui all’allegato IV.
5. I paragrafi 1 e 4 non obbligano gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
6. I paragrafi 1 e 4 lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
7. Il paragrafo 6 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
8. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 6 o 7.
9. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.
10. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma dei paragrafi 1 e 4 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario o per scontare una condanna giudiziaria in un centro di detenzione di uno Stato membro.
11. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 9 o 10 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
12. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 6, 7, 9, 10 o 11, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone fisiche elencate negli allegati III e IV, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone fisiche direttamente interessate.
Articolo 4
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di redigere e modificare gli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione a norma del paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessati, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessata la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità interessati.
Articolo 5
Negli allegati I, II, III e IV figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi o le entità interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, i gruppi o le entità, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; luogo e data di registrazione; numero di registrazione e sede di attività.
Articolo 6
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati I, II, III e IV;
b)
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I, II, III e IV.
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I, II, III e IV.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
Articolo 7
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità designati di cui all’allegato I o II;
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità che agisca per tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.
Articolo 8
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione.
Articolo 9
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 10
1. La presente decisione è costantemente riesaminata. I nomi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità riportati negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento in tali allegati sia giustificato.
2. Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 8 e 9, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 24 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. L’articolo 2, paragrafo 8, si applica fino al 22 febbraio 2027.
Articolo 11
1. Gli articoli 2, 3 e 3
bis
della posizione comune 2001/931/PESC sono abrogati.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni della presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.
3. La decisione (PESC) 2025/1577 e la decisione (PESC) 2026/421 sono abrogate.
Articolo 12
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. DAMIANOS
(
1
)
Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (
GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2025/1577 del Consiglio, del 29 luglio 2025, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2025/207 (
GU L, 2025/1577, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1577/oj
).
(
3
)
Decisione (PESC) 2026/421 del Consiglio, del 19 febbraio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2025/1577, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (
GU L, 2026/421, 19.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/421/oj
).
(
4
)
Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (
GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/40/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 1
A.
Persone fisiche
1.
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2.
AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
3.
AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
4.
AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
5.
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
6.
ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.
7.
BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
8.
HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, valido fino al 4.2.2019.
9.
HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).
10.
MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).
11.
MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.
12.
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.
13.
SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
B.
Persone giuridiche, gruppi ed entità
1.
«Organizzazione Abu Nidal» – «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2.
«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3.
«Al-Aqsa e.V.».
4.
«Babbar Khalsa».
5.
«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» – «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.
6.
Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza.
7.
«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»).
8.
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
9.
«Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)».
10.
«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».
11.
«Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].
12.
«Hizbul Mujahideen» – «HM».
13.
«Khalistan Zindabad Force» – «KZF».
14.
«Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
15.
«Tigri per la liberazione della patria tamil» – «LTTE».
16.
«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
17.
«Jihad islamica palestinese» – «PIJ».
18.
«Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP».
19.
«Fronte popolare per la liberazione della Palestina – Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
20.
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
21.
«Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»).
22.
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].
23.
«The Base» («La base»).
ALLEGATO II
Elenco delle persone giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 4
A.
Persone fisiche
[…]
B.
Persone giuridiche, gruppi ed entità
[…]
ALLEGATO III
Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1
[…]
ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4
[…]
ALLEGATO V
Tavola di concordanza
Vecchia numerazione ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC
Nuova numerazione ai sensi della decisione (PESC) 2026/455
Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 3 bis
Articolo 2, paragrafi da 10 a 13
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/455/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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