Decisione UE In vigore

Decisione UE 0488/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021 che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 per quanto riguarda l’uso delle tecnologie innovative approvate in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 22/03/2021 In vigore dal: 22/03/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/488 della Commissione del 22 marzo 2021 che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 per quanto riguarda l’uso delle tecnologie innovative approvate in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/488 of 22 March 2021 amending Implementing Decisions (EU) 2020/174 and (EU) 2020/1167 as regards the use of the approved innovative technologies in certain passenger cars and in light commercial vehicles capable of running on liquefied petroleum gas, compressed natural gas and E85 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

23.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 100/15 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/488 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2021 che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 per quanto riguarda l’uso delle tecnologie innovative approvate in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO 2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 9 luglio 2020 i costruttori Škoda Auto a.s, Ford-Werke GmbH, Groupe Renault, FCA Italy SpA, SEAT SA, Volkswagen AG, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA e OPEL Automobile GmbH hanno presentato congiuntamente, a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ( 2 ) e dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione ( 3 ) , una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione ( 4 ) affinché l’alternatore efficiente a 12 volt approvato come tecnologia innovativa con tale decisione possa essere usato anche in autovetture e veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna alimentabili a gas naturale liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) e E85. (2) L’11 dicembre 2020 i costruttori Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd e Renault SA hanno presentato congiuntamente, a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione ( 5 ) affinché il generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt approvato come tecnologia innovativa con tale decisione possa essere usato anche per i motori a combustione interna nonché in determinate autovetture ibride elettriche e determinati veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici alimentabili a GPL, GNC e E85. (3) La Commissione ha valutato entrambe le richieste conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014 e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (versione luglio 2018) ( 6 ) . (4) Poiché entrambe le richieste sono finalizzate a chiarire l’uso delle tecnologie innovative in veicoli alimentabili a GPL, GNC e E85, è opportuno trattarle in un’unica decisione di esecuzione. (5) È opportuno precisare, con riferimento a entrambe le richieste, che i risparmi di CO 2 ottenuti grazie alle tecnologie innovative possono essere determinati anche quando queste sono installate in veicoli a GPL, GNC e E85. Con l’aggiunta di alcuni fattori specifici per il tipo di carburante, le metodologie per la determinazione dei risparmi di CO 2 di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 sono pertanto considerate adatte a determinare i risparmi di CO 2 associati all’uso delle tecnologie innovative nei veicoli alimentati con tali carburanti. (6) Per quanto riguarda l’E85, data la scarsa disponibilità di questo tipo di carburante sul mercato dell’Unione nel suo complesso, non è opportuno distinguerlo dalla benzina ai fini delle metodologie per la determinazione dei risparmi di CO 2 . (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/174 La decisione di esecuzione (UE) 2020/174 è così modificata: 1) l’articolo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) è installata in autovetture (M 1 ) e veicoli commerciali leggeri (N 1 ) con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti;»; b) la lettera c) è così modificata: i) i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) 73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore; ii) 73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»; ii) sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti: «iv) 74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore; v) 74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore; vi) 76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore; vii) 75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»; 2) all’articolo 3 è inserito il paragrafo 3 bis seguente: «3 bis .   Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO 2 certificati come segue: a) per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO 2 con riferimento al GPL o al GNC; b) per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO 2 con riferimento alla benzina.»; 3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione. Articolo 2 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 La decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificata: 1) l’articolo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) è installata in autovetture (M 1 ) o veicoli commerciali leggeri (N 1 ) con le seguenti caratteristiche: i) veicoli con motore a combustione interna (veicoli ICE convenzionali) che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o una combinazione di tali carburanti; ii) veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna che possono essere alimentati con i carburanti di cui al punto i) e per i quali, conformemente all’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare i valori non corretti del consumo di carburante e delle emissioni di CO 2 ;»; b) la lettera b) è così modificata: i) i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) 73,8 % per i veicoli a benzina o E85 senza turbocompressore; ii) 73,4 % per i veicoli a benzina o E85 con turbocompressore;»; ii) sono aggiunti i punti da iv) a vii) seguenti: «iv) 74,6 % per i veicoli a GPL senza turbocompressore; v) 74,1 % per i veicoli a GPL con turbocompressore; vi) 76,3 % per i veicoli a GNC senza turbocompressore; vii) 75,7 % per i veicoli a GNC con turbocompressore.»; 2) all’articolo 3 è inserito il paragrafo 3 bis seguente: «3 bis .   Se la tecnologia innovativa è installata in un veicolo bi-fuel (bicarburante) o flex-fuel (policarburante), l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO 2 certificati come segue: a) per i veicoli bi-fuel a benzina e gas, il valore dei risparmi di CO 2 con riferimento al GPL o al GNC; b) per i veicoli flex-fuel a benzina e E85, il valore dei risparmi di CO 2 con riferimento alla benzina.»; 3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. Articolo 3 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione, del 6 febbraio 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in determinate autovetture e veicoli commerciali leggeri come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 35 del 7.2.2020, pag. 13 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione, del 6 agosto 2020, relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 258 del 7.8.2020, pag. 15 ). ( 6 ) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf ALLEGATO I L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/174 è così modificato: 1) il punto 6 è così modificato: a) la tabella 2 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2 Consumo di energia effettiva Tipo di motore Consumo di energia effettiva (V pe ) [l/kWh] Benzina/E85 0,264 Benzina/E85 turbo 0,280 Diesel 0,220 GPL 0,342 GPL turbo 0,363 Consumo di energia effettiva (V pe ) [m 3 /kWh] GNC (G20) 0,259 GNC (G20) turbo 0,275»; b) la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Fattore di conversione del carburante (CF) Tipo di carburante Fattore di conversione (CF) [g CO 2 /l] Benzina/E85 2 330 Diesel 2 640 GPL 1 629 Fattore di conversione (CF) [g CO 2 /m 3 ] GNC (G20) 1 795 »; 2) il punto 8 è così modificato: la tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 Correzione del CO 2 per tener conto della massa in eccesso Benzina/E85 (ΔCO 2mP ) [g CO 2 /km] 0,0277•Δm Diesel (ΔCO 2mD ) [g CO 2 /km] 0,0383•Δm GPL (ΔCO 2mLPG ) [g CO 2 /km] 0,0251•Δm GNC (ΔCO2 mCNG(G20) ) [g CO 2 /km] 0,0209•Δm». ALLEGATO II L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 è così modificato: 1) al punto 3.2, le tabelle 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 2 Consumo di energia effettiva Tipo di motore Consumo di energia effettiva (V pe ) [l/kWh] Benzina/E85 0,264 Benzina/E85 turbo 0,280 Diesel 0,220 GPL 0,342 GPL turbo 0,363 Consumo di energia effettiva (V pe ) [m 3 /kWh] GNC (G20) 0,259 GNC (G20) turbo 0,275 Tabella 3 Fattore di conversione del carburante (CF) Tipo di carburante Fattore di conversione (CF) [g CO 2 /l] Benzina/E85 2 330 Diesel 2 640 GPL 1 629 Fattore di conversione (CF) [g CO 2 /m 3 ] GNC (G20) 1 795 »; 2) al punto 3.5, la tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 Correzione del CO 2 per tener conto della massa in eccesso Benzina/E85 (ΔCO 2mP ) [g CO 2 /km] 0,0277•Δm Diesel (ΔCO 2mD ) [g CO 2 /km] 0,0383•Δm GPL (ΔCO 2mLPG ) [g CO 2 /km] 0,0251•Δm GNC (ΔCO 2mCNG(G20) ) [g CO 2 /km] 0,0209•Δm».

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