Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0499/2026

Decisione (UE) 2026/499 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa al rinnovo del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

Pubblicato: 26/02/2026 In vigore dal: 26/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/499 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa al rinnovo del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra EN: Council Decision (EU) 2026/499 of 26 February 2026 renewing the period of entitlement for audiovisual co-productions as provided for in Article 5 of the Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/499 5.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/499 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2026 relativa al rinnovo del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1 o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra ( 1 ) , quale modificata dalla decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, del 28 novembre 2022, recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 1 o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169. (2) Il protocollo sulla cooperazione culturale ( 3 ) («protocollo») allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra ( 4 ) , definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi. (3) Il protocollo contiene eccezionalmente disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi che, in linea di principio, è riservato ai paesi in via di sviluppo che dispongono di industrie audiovisive in via di sviluppo. (4) A norma di tali disposizioni del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni il periodo di concessione del diritto deve essere rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. In conformità di tali disposizioni, il periodo di concessione del diritto è stato rinnovato da ultimo fino al 30 giugno 2026, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine. Le effettive conseguenze del protocollo in relazione alle coproduzioni audiovisive devono essere valutate a tempo debito dal comitato per la cooperazione culturale e fungere da base per la decisione dell’Unione sul rinnovo della concessione del diritto per un ulteriore periodo di tre anni, fino al 2029. (5) Conformemente alla decisione (UE) 2015/2169, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all’articolo 5 del protocollo secondo la procedura da questo prevista, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la procedura diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. (6) Il 12 dicembre 2025 il comitato per la cooperazione culturale ha valutato, conformemente al protocollo, i risultati ottenuti grazie al riconoscimento del diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nelle opere coprodotte. (7) Il gruppo consultivo interno dell’Unione istituito a norma del protocollo è stato consultato in merito al rinnovo del periodo di concessione del diritto. (8) Considerata la relazione stretta, storica e unica tra l’Unione e la Repubblica di Corea e dato che le coproduzioni UE-Repubblica di Corea potrebbero essere reciprocamente vantaggiose dal punto di vista sia economico che culturale, è opportuno rinnovare il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali come previsto dal protocollo. Tale diritto potrebbe inoltre creare ulteriori opportunità per tutti gli Stati membri, compresi quelli che finora non hanno potuto sviluppare coproduzioni a livello bilaterale. (9) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri. In particolare, non incide sulle competenze degli Stati membri di concludere accordi di coproduzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all’articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, è rinnovato per tre anni, dal 1 o luglio 2026 al 30 giugno 2029. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. DAMIANOS ( 1 ) GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2169/oj . ( 2 ) GU L 309 del 30.11.2022, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2335/oj . ( 3 ) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418 . ( 4 ) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/499/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0499/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2026

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’artic… Provvedimento AdE 241 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di gennaio 2026 Provvedimento AdE 9680911 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi per la giornata … Provvedimento AdE 9570497 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2026 Provvedimento AdE 9914393 Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dat… Provvedimento AdE 605