Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0512/2026

Decisione (PESC) 2026/512 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Pubblicato: 23/04/2026 In vigore dal: 23/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/512 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina EN: Council Decision (CFSP) 2026/512 of 23 April 2026 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/512 23.4.2026 DECISIONE (PESC) 2026/512 DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2026 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) . (2) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco era una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. (3) Nelle conclusioni del 19 febbraio 2024 il Consiglio condannava fermamente il sostegno che il regime bielorusso continua a fornire nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e invitava la Bielorussia ad astenersi da tali interventi e a rispettare i suoi obblighi internazionali. (4) In considerazione della gravità della situazione, e in risposta al persistente coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. (5) In particolare, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza elencando prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, tra cui vetreria da laboratorio e taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi. (6) È opportuno inoltre ampliare l'elenco dei beni soggetti a restrizioni alle esportazioni che potrebbero contribuire al rafforzamento delle capacità industriali della Bielorussia, quali prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali. (7) Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno ampliare l'elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia. (8) Inoltre, è opportuno imporre ulteriori restrizioni alla prestazione, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, di servizi che contribuiscano a rafforzare le capacità tecnologiche della Bielorussia, in particolare la prestazione di servizi di sicurezza gestiti. (9) È inoltre opportuno limitare la fornitura di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Bielorussia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi bielorussi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Bielorussia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell'Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hanno la doppia cittadinanza è limitata. (10) È opportuno altresì introdurre una deroga all'obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie che non siano già soggetti alle misure restrittive stabilite dalla decisione 2012/642/PESC qualora tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza consolare o diplomatica della Bielorussia situata in uno Stato membro. (11) Inoltre, è opportuno introdurre ulteriori divieti di importazione di beni che consentano alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, permettendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, tra cui determinate materie prime critiche, metalli, determinati minerali, rottami di acciaio e altri metalli, prodotti chimici, articoli di gomma vulcanizzata e pelli da pellicceria conciate. (12) Attualmente, le azioni contro le imprese dell'Unione che rispettano le misure restrittive possono essere presentati da persone giuridiche, entità o organismi diversi dalle persone giuridiche, entità o organismi bielorussi, da persone diverse da quelle elencate nella decisione 2012/642/PESC, o da persone diverse da quelle che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ad esempio quando gli operatori dell'Unione interrompono la fornitura a persone fisiche e giuridiche di paesi terzi diversi dalla Bielorussia di prodotti la cui esportazione verso la Bielorussia è vietata. È pertanto opportuno rafforzare il quadro dell'Unione in materia di misure restrittive estendendo la portata del divieto di soddisfare tali azioni in relazione a qualsiasi contratto o transazione la cui esecuzione sia stata influenzata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive dell'Unione. L'ambito di applicazione del divieto di cui alla decisione 2012/642/PESC in merito alla soddisfazione di tali azioni dovrebbe pertanto essere esteso anche alle azioni presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Bielorussia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato di tale decisione, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della decisione 2012/642/PESC, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano originari dell'Unione. (13) La Banca nazionale bielorussa sta per introdurre il rublo bielorusso digitale, che dovrebbe essere messo in circolazione nella seconda metà del 2026 ed essere utilizzato progressivamente da imprese, enti statali e singoli individui, nonché tra questi e operatori di paesi terzi. Sebbene il progetto sia ancora in fase preparatoria, il rublo digitale è inteso, tra l'altro, a fornire un sistema di pagamento che protegga i cittadini bielorussi dagli effetti delle misure restrititve di cui alla decisione 2012/642/PESC. È pertanto opportuno imporre il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgano tale valuta digitale della banca centrale bielorussa o di fornire sostegno allo sviluppo di tale progetto. Dovrebbe essere previsto inoltre un periodo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti. (14) Le recenti misure adottate dal regime bielorusso comprendono il divieto delle operazioni di determinati prestatori di servizi per le cripto-attività stranieri, il che indica l'intenzione del regime di controllare da vicino le operazioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano nel paese. In parallelo, la Bielorussia sta elaborando un regime normativo che prevede uno stretto controllo statale sui prestatori di servizi per le cripto-attività, che comporta il rischio che le cripto-attività siano utilizzate dal regime per eludere le misure restrittive dell'Unione. In tali circostanze, l'individuazione di specifici prestatori di servizi per le cripto-attività come soggetti che consentono l'elusione delle misure restrittive non attenuerebbe sufficientemente i rischi di elusione, in quanto il regime bielorusso potrebbe ricorrere ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività sotto il suo controllo per gli stessi scopi illeciti. Al fine di assicurare che le cripto-attività non forniscano un canale per eludere le misure restrittive dell'Unione, è pertanto opportuno vietare le operazioni con qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività stabilito in Bielorussia o qualsiasi piattaforma decentralizzata stabilita in Bielorussia che consenta lo scambio o il trasferimento di cripto-attività. (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 ter è così modificato: a) i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater sono soppressi; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 sexies.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 e 8311, elencati nell'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, necessari per l'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «14 ter   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 3403 19 80 elencati nell'allegato XIX del regolamento (CE) n. 765/2006, esportati dall'Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all'Azerbaigian.» ; d) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15.   Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ; e) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 8, 10, 12, 13, 14, 14 bis o 14 ter entro due settimane dal rilascio.» ; 2) all'articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.» ; 3) all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Bielorussia, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.» ; 4) l'articolo 2 nonies quater è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 ter.   A decorrere dal 25 maggio 2026 è proibita la prestazione, diretta o indiretta, di servizi di sicurezza gestiti: a) alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti, imprese o agenzie pubblici; oppure b) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie. 4 quater.   È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Bielorussia.» ; b) al paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter destinati a essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; oppure» ; c) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis.   Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dai paragrafi 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter o 4 quater alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, è necessaria un'autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi della presente decisione.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «5 ter.   Il paragrafo 5 bis non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, di servizi non contemplati dai paragrafi 1, 2, 3, 4 bis, 4 ter o 4 quater a una rappresentanza consolare o diplomatica della Bielorussia situata in uno Stato membro dove tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di tale rappresentanza.» ; e) è inserito il paragrafo seguente: «10 quater.   Il paragrafo 4 quater non si applica all'esecuzione fino al 25 giugno 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 5) all'articolo 2 quindecies, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina bielorussa e qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito in un paese terzo diverso dalla Bielorussia, a eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato IV bis della presente decisione, e che sia coinvolto nella vendita, nella fornitura, nel trasferimento o nell'esportazione di beni, tecnologie e servizi, anche non originari dell'Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente paragrafo o per un uso in Bielorussia.» ; 6) all'articolo 2 novodecies bis è inserito il paragrafo seguente: «9 sexies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 e 7610, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 luglio 2026 dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 7) all'articolo 2 sexvicies, paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente: «f) che sono necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato V, in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026. g) strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; h) necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Bielorussia.» ; 8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 septvicies bis 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che tenti di ottenere l'esecuzione al di fuori dall'Unione di sentenze che soddisfano le richieste di cui all'articolo 8 nonies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 , ovvero con la persona fisica o giuridica, entità o organismo che possiede o controlla detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati, come da elenco nell'allegato VII. 2.   Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 8 nonies del regolamento (CE) n. 765/2006.»; Articolo 2 septvicies ter È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che coinvolgono le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate all’allegato VIII o fornire qualsiasi sostegno allo sviluppo di tali cripto-attività o valute digitali della banca centrale. Articolo 2 septvicies quater 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Bieloussia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. 3.   Dal 25 maggio 2026 si applica il divieto di cui al paragrafo 1.» ; 9) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj ). ALLEGATO Gli allegati della decisione 2012/642/PESC sono così modificati: a) nell'allegato IV bis, il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV bis Elenco dei paesi di cui agli articoli 2 quindecies, 2 duovicies e 5 quinqiues»; b) sono aggiunti gli allegati seguenti: ‘ ALLEGATO VII Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 2 septvicies bis ALLEGATO VIII Elenco delle cripto-attività e delle valute digitali della banca centrale di cui all'articolo 2 septvicies ter Cripto-attività o valute digitali della banca centrale Entrata in vigore Rublo bielorusso digitale 25 maggio 2026. ’ ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/512/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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