Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0539/2026

Decisione (UE) 2026/539 del Consiglio, del 20 gennaio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per l’agevolazione degli investimenti istituito dall’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola per quanto concerne l’adozione del regolamento interno del comitato per l’agevolazione degli investimenti

Pubblicato: 20/01/2026 In vigore dal: 20/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/539 del Consiglio, del 20 gennaio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per l’agevolazione degli investimenti istituito dall’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola per quanto concerne l’adozione del regolamento interno del comitato per l’agevolazione degli investimenti EN: Council Decision (EU) 2026/539 of 20 January 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Investment Facilitation established by the Sustainable Investment Facilitation Agreement between the European Union and the Republic of Angola as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Committee on Investment Facilitation

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/539 10.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/539 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per l’agevolazione degli investimenti istituito dall’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola per quanto concerne l’adozione del regolamento interno del comitato per l’agevolazione degli investimenti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Mediante la decisione (UE) 2024/829 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola («accordo»), che è entrato in vigore il 1 o settembre 2024. (2) A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato per l’agevolazione degli investimenti («comitato») ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall’accordo. (3) L’articolo 44, paragrafo 2, dell’accordo prevede che il comitato adotti il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato, poiché la decisione prevista di tale comitato in relazione all’adozione del suo regolamento interno vincolerà l’Unione. (5) La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe consistere nel sostenere l’adozione della decisione del comitato relativa all’adozione del suo regolamento interno, poiché tale regolamento interno è necessario al buon funzionamento del comitato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per l’agevolazione degli investimenti («comitato») si basa sul testo del progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato per l’agevolazione degli investimenti possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del comitato per l’agevolazione degli investimenti senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. KERAVNOS ( 1 ) Decisione (UE) 2024/829 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola ( GU L, 2024/829, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/829/oj ). PROGETTO DECISIONE N. 1/2026 DEL COMITATO PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ISTITUITO DALL'ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ANGOLA del … relativa all'adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli investimenti IL COMITATO PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, visto l'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola ( 1 ) , firmato a Luanda il 17 novembre 2023, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Adozione È adottato il regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli investimenti, che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, … Per il comitato per l'agevolazione degli investimenti Per l'Angola Per i copresidenti Per l'Unione europea ( 1 ) GU L, 2024/830, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/830/oj . ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER L'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI Articolo 1 Responsabilità e denominazione del comitato per l'agevolazione degli investimenti 1.   Il comitato istituito a norma dell'articolo 43 dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola («accordo») è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 44 dell'accordo. 2.   Nei suoi documenti, comprendenti decisioni e raccomandazioni, il comitato è definito «comitato per l'agevolazione degli investimenti». Articolo 2 Composizione e presidenza 1.   A norma dell'articolo 43 dell'accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti è composto da rappresentanti dell'Unione europea («Unione») e della Repubblica d'Angola («Angola»). 2.   Il comitato per l'agevolazione degli investimenti è copresieduto, rispettivamente, per l'Unione, dal membro della Commissione europea responsabile del commercio e, per l'Angola, dal ministro della Pianificazione, o dai rispettivi delegati. Articolo 3 Segretariato 1.   Un funzionario del servizio sotto la responsabilità di ciascun copresidente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, svolge congiuntamente le funzioni di segretariato del comitato per l'agevolazione degli investimenti. 2.   Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che è membro del segretariato del comitato per l'agevolazione degli investimenti per conto di tale parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per tale parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo membro all'altra parte. Articolo 4 Riunioni Le riunioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti sono convocate dal copresidente della parte ospitante. Articolo 5 Delegazioni Con ragionevole anticipo rispetto ad una riunione, il funzionario che funge da segretario del comitato per l'agevolazione degli investimenti per una delle parti informa il funzionario che funge da segretario dell'altra parte in merito alla prevista composizione rispettivamente della delegazione dell'Unione e della delegazione dell'Angola. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi. Articolo 6 Ordine del giorno delle riunioni 1.   Almeno 14 giorni prima di una riunione il segretario del comitato per l'agevolazione degli investimenti redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante. Viene fissato un termine entro il quale l'altra parte possa presentare osservazioni. 2.   Il comitato per l'agevolazione degli investimenti adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso. Articolo 7 Invito di esperti I copresidenti del comitato per l'agevolazione degli investimenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) a partecipare alle riunioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici. Articolo 8 Verbali 1.   Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. 2.   Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso: a) tutta la documentazione presentata al comitato per l'agevolazione degli investimenti; b) qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per l'agevolazione degli investimenti abbia chiesto di inserire nel verbale; e c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti. 3.   Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti. 4.   Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti. 5.   Il segretario rivede il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute; le parti approvano il progetto di verbale così riveduto entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti. Articolo 9 Decisioni e raccomandazioni 1.   Il comitato per l'agevolazione degli investimenti può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso, come previsto all'articolo 45 dell'accordo. 2.   Tra una riunione e l'altra, il comitato per l'agevolazione degli investimenti può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta. 3.   Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente in una lingua di lavoro del comitato per l'agevolazione degli investimenti. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta deve essere discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della seguente riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3. 4.   Nei casi in cui l'accordo conferisce al comitato per l'agevolazione degli investimenti il potere di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del comitato per l'agevolazione degli investimenti assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore. 5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per l'agevolazione degli investimenti sono redatte in duplice copia e autenticate dai copresidenti, e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti. Articolo 10 Trasparenza 1.   Le parti possono concordare di riunirsi in seduta pubblica. 2.   Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online. 3.   Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione di tale parte. 4.   Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del comitato l'agevolazione degli investimenti. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8. 5.   La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in conformità alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati. Articolo 11 Lingue Le lingue di lavoro del comitato per l'agevolazione degli investimenti sono l'inglese e il portoghese, salvo diverso accordo tra le parti. Articolo 12 Spese 1.   Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze. 2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante. 3.   Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato tra le lingue di lavoro del comitato per l'agevolazione degli investimenti sono a carico della parte ospitante, salvo diverso accordo tra le parti. Articolo 13 Modifiche del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per l'agevolazione degli investimenti in conformità all'articolo 9. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/539/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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