Decisione di esecuzione (UE) 2026/583 della Commissione, del 4 marzo 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Social network pubblico europeo a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 1492
Decisione di esecuzione (UE) 2026/583 della Commissione, del 4 marzo 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Social network pubblico europeo a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 1492]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/583 of 4 March 2026 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled European Public Social Network, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 1492)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/583
13.3.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/583 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2026
relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Social network pubblico europeo» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2026) 1492]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il 5 febbraio 2026 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Social network pubblico europeo».
(2)
Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Social network pubblico europeo», presentata alla Commissione il 7 dicembre 2025.
(3)
Con lettera del 5 gennaio 2026 [C(2026) 13 final], a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 7 dicembre 2025 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia ha spiegato che l’iniziativa esulava manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, in quanto non la invitava ad adottare alcuna proposta di atto giuridico.
(4)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.
(5)
Il 5 febbraio 2026 il gruppo di organizzatori ha presentato un’iniziativa modificata.
(6)
Lo scopo dell’iniziativa modificata così come formulato dagli organizzatori è proporre «che sia istituita una piattaforma pubblica di social media a livello europeo mediante un atto legislativo dell’Unione». «Questa soluzione offrirebbe un’alternativa alle piattaforme attuali e funzionerebbe come un servizio per la società, che sarebbe responsabile del suo finanziamento e della sua supervisione» e «potrebbe restare imparziale e indipendente dalle pressioni politiche, garantendo nel contempo i diritti di tutte le persone senza distinzione». Gli organizzatori dell’iniziativa ritengono che il processo debba «coinvolgere i soggetti più adatti, quali imprese o università, nella creazione e nel funzionamento della piattaforma e […] rendere l’Europa strategicamente indipendente nel settore della comunicazione online». Gli stessi hanno corredato la richiesta di registrazione di un documento contenente ulteriori dettagli sull’iniziativa modificata.
(7)
La Commissione non esclude la possibilità di presentare, sulla base dell’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, una proposta di atto giuridico che istituisca un social network pubblico europeo, nella misura in cui miri a migliorare il funzionamento del mercato interno.
(8)
Per questo motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
(9)
Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
(10)
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
(11)
L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(12)
È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Social network pubblico europeo».
(13)
La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Social network pubblico europeo» è registrata.
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Social network pubblico europeo», rappresentato da Lukáš MIKULECKÝ e František TICHÝ in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2026
Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/583/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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