Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0598/2022

Decisione (UE) 2022/598 del Consiglio del 5 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 05/04/2022 In vigore dal: 05/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/598 del Consiglio del 5 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2022/598 of 5 April 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards the amendment of Protocol 4 on rules of origin to that Agreement, and repealing Decision (EU) 2020/2058 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

12.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 114/88 DECISIONE (UE) 2022/598 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo, e che abroga la decisione (UE) 2020/2058 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è stato concluso dall’Unione mediante la decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ( 1 ) ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) Il protocollo n. 4 dell’accordo SEE stabilisce le norme di origine. A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il comitato misto SEE istituito dall’articolo 92 dell’accordo SEE («comitato misto») può decidere di modificare il protocollo n. 4. (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà il protocollo n. 4 («decisione»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici nell’Unione. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) Le discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, le parti contraenti dell’accordo SEE hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie») ( 3 ) . A tal fine, la decisione contemplerà anche le norme transitorie. (7) Il testo del progetto di decisione del comitato misto sul quale il Consiglio ha basato la sua posizione nella decisione (UE) 2020/2058 ( 4 ) è stato respinto dagli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) per motivi tecnici nella riunione del sottocomitato misto SEE sulla libera circolazione delle merci tenutasi il 30 giugno 2021. È opportuno pertanto che, a fini di chiarezza e certezza del diritto, la decisione (UE) 2020/2058 sia abrogata e il Consiglio stabilisca una nuova posizione che deve essere adottata dall’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4. (8) Le parti contraenti dell’accordo SEE hanno iniziato ad applicare le norme transitorie tra loro su base bilaterale a decorrere dal 1 o settembre 2021. È opportuno pertanto applicare retroattivamente la decisione a decorrere dal 1 o settembre 2021 alle condizioni di cui al suo articolo 4, per garantire la coerenza nell’applicazione delle norme di origine all’interno del SEE. (9) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La decisione (UE) 2020/2058 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023. Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente B. LE MAIRE ( 1 ) Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ( GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Cfr. Decisione (UE) 2020/2056 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 424 del 15.12.2020, pag. 15 ) e decisione (UE) 2020/2057 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 424 del 15.12.2020, pag. 17 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2020/2058 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 (sulle norme di origine) di tale accordo ( GU L 424 del 15.12.2020, pag. 19 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2022 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica il protocollo n. 4 sulle norme d’origine dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (1) L’articolo 9 dell’accordo SEE fa riferimento al protocollo n. 4 dell’accordo ("protocollo n. 4") che stabilisce le norme di origine. (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterrane ( 1 ) ("convenzione PEM") mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (3) L’Unione, la Norvegia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione PEM il 15 giugno 2011 e l’Islanda ha firmato la convenzione PEM il 30 giugno 2011. (4) L’Unione, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione PEM rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione PEM, quest’ultima è entrata in vigore il 1°gennaio 2012 per il Liechtenstein e la Norvegia e il 1° maggio 2012 per l’Islanda e l’Unione. (5) In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione PEM, le parti contraenti dell’accordo SEE hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione PEM modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione PEM, aggiungendo un’appendice A al protocollo n. 4. (6) Il protocollo n. 4 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo n. 4 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE ( *1 ) . Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 2021. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Ai fini dell’applicazione della presente decisione, le prove dell’origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate fra il 1° settembre 2021 e la data di entrata in vigore della presente decisione. Fatto a …, il … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] ALLEGATO DELLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. .../... Alla fine del protocollo n. 4 è inserito quanto segue: "APPENDICE A NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI Norme per l’applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM") in attesa del completamento e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione PEM ("le norme" o "le norme transitorie") DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti Articolo 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti Articolo 5 Norma di tolleranza Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 7 Cumulo dell’origine Articolo 8 Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine Articolo 9 Unità da prendere in considerazione Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri Articolo 12 Separazione contabile TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 13 Principio della territorialità Articolo 14 Non modificazione Articolo 15 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL’ORIGINE Articolo 17 Requisiti di carattere generale Articolo 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine Articolo 19 Esportatore autorizzato Articolo 20 Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 23 Validità della prova dell’origine Articolo 24 Zone franche Articolo 25 Requisiti per l’importazione Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell’origine Articolo 28 Discordanze ed errori formali Articolo 29 Dichiarazione del fornitore Articolo 30 Importi espressi in euro ITOLO VI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI Articolo 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi Articolo 32 Composizione delle controversie TITOLO VII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 33 Notifica e cooperazione Articolo 34 Controllo delle prove dell’origine Articolo 35 Controllo della dichiarazione del fornitore Articolo 36 Sanzioni TITOLO VIII APPLICAZIONE DELL’APPENDICE A Articolo 37 Liechtenstein Articolo 38 Repubblica di San Marino Articolo 39 Principato di Andorra Articolo 40 Ceuta e Melilla Elenco degli allegati ALLEGATO I Note introduttive all’elenco dell’allegato II ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO III Testo della dichiarazione di origine ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 ALLEGATO V Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla ALLEGATO VI Dichiarazione del fornitore ALLEGATO VII Dichiarazione a lungo termine del fornitore TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "parte contraente applicatrice" si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un’altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti contraenti dell’accordo SEE; b) per "capitoli", "voci" e "sottovoci" si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004; c) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato; d) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti: i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; e) con "autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice" si intende per l’Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell’Unione europea; f) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel SEE nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all’impresa appaltante. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel SEE, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; h) per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro; i) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; j) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio; k) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; l) per "contenuto massimo di materiali non originari" si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce; m) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; n) il termine "territori" comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali delle parti contraenti dell’accordo SEE a cui si applica l’accordo stesso; o) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE; p) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Tale definizione si applica, mutatis mutandis , qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale 1.   Ai fini dell’applicazione dell’accordo SEE i seguenti prodotti sono considerati originari del SEE: a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell’articolo 3; b) i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4. A tal fine, i territori delle parti contraenti dell’accordo SEE cui si applica l’accordo vengono considerati come un unico territorio. 2.   In deroga al paragrafo 1, il territorio del Principato di Liechtenstein è escluso da quello del SEE, al fine di determinare l’origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 3 e tali prodotti sono considerato originari del SEE, a condizione che siano stati interamente ottenuti od oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nei territori delle altre parti contraenti dell’accordo SEE. Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti 1.   Si considerano interamente ottenuti nel SEE: a) i prodotti minerari e l’acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi; i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l). 2.   Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato EFTA; b) che battono bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato EFTA; c) che soddisfano una delle seguenti condizioni: i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini delle parti contraenti dell’accordo SEE oppure ii) appartengono a società — la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato EFTA e — appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alle parti contraenti dell’accordo SEE o a enti pubblici o a cittadini delle stesse. 3.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un’unica parte contraente applicatrice. Articolo 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti 1.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II per le merci in questione. 2.   Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario nel SEE conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 3.   La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto. Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti contraenti dell’accordo SEE possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio. 4.   Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito in tale parte contraente dell’accordo SEE o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi. 5.   Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione. 6.   I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari. Articolo 5 Norma di tolleranza 1.   In deroga all’articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi: a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16; b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a). Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’allegato I. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell’elenco contenuto nell’allegato II. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato II, devono essere interamente ottenuti. Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso; g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti; p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; q) la macellazione degli animali; r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q). 2.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto. Articolo 7 Cumulo dell’origine 1.   Fatto salvo l’articolo 2, si considerano originari del SEE i prodotti ivi fabbricati utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel SEE a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nel SEE non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi altra parte contraente applicatrice è considerato originario del SEE soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel SEE. 3.   Fatto salvo l’articolo 2 con l’esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa da una parte contraente dell’accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive. 4.   Fatto salvo l’articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti contraenti dell’accordo SEE, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte contraente importatrice dell’accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive. Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice. 5.   Le parti contraenti dell’accordo SEE possono, mediante una decisione del Comitato misto SEE, decidere congiuntamente di estendere l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. 6.   Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, i prodotti originari sono considerati originari del SEE solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6. 7.   I prodotti originari di una delle parti contraenti applicatrici che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici dell’accordo SEE. Articolo 8 Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine 1.   Il cumulo di cui all’articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all’acquisizione del carattere originario e la parte contraente dell’accordo SEE di destinazione e b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo. 2.   Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale delle altre parti contraenti dell’accordo SEE, secondo le rispettive procedure. Il cumulo di cui all’articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi. Le parti contraenti dell’accordo SEE comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici, incluse le relative date di entrata in vigore. 3.   La prova dell’origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7. Se come prova dell’origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato. 4.   Le parti contraenti dell’accordo SEE possono decidere, per i prodotti esportati all’interno del SEE che hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7, di concedere una deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 1 ) . Le parti contraenti dell’accordo SEE notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2. Articolo 9 Unità da prendere in considerazione 1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine. 3.   Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento. Articolo 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: (a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature; (c) macchine e utensili; (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. Articolo 12 Separazione contabile 1.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate. 2.   Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate. 3.   Le parti contraenti dell’accordo SEE possono chiedere che l’applicazione della separazione contabile sia subordinata all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l’uso che viene fatto dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo. Attraverso l’utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari del SEE" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte. Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte contraente dell’accordo SEE. 4.   Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo emette prove dell’origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari del SEE. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 13 Principio di territorialità 1.   Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nel SEE. 2.   I prodotti originari esportati dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. 3.   L’acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché: a) tali materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l’applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario. 4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente dell’accordo SEE interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l’applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata. 5.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti. 6.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 5. 7.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell’ambito di un sistema analogo. Articolo 14 Non modificazione 1.   Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo SEE si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l’importazione in una parte contraente dell’accordo SEE a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente dell’accordo SEE esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte contraente dell’accordo SEE importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno. 2.   Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito. 3.   Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento. 4.   In caso di dubbio la parte contraente dell’accordo SEE importatrice può chiedere all’importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da: a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico; b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli; c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse. Articolo 15 Esposizioni 1.   I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo SEE, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: (a) un esportatore ha inviato i prodotti da una parte contraente dell’accordo SEE verso il paese dell’esposizione e ve li ha esposti; (b) l’esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un’altra parte contraente dell’accordo SEE; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e (d) dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2.   Alle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi 1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari del SEE, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte contraente dell’accordo SEE esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in una parte contraente dell’accordo SEE esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3.   L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti contraente dell’accordo SEE per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell’origine di cui all’articolo 7, paragrafo 4 o 5. TITOLO V PROVA DELL’ORIGINE Articolo 17 Requisiti di carattere generale 1.   I prodotti originari, all’importazione in una parte contraente dell’accordo SEE, beneficiano delle disposizioni dell’accordo SEE su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine: a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IV della presente appendice; b) nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato III della presente appendice. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo SEE senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell’origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti contraenti dell’accordo SEE possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell’origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell’origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti contraenti dell’accordo SEE. L’uso di un’attestazione dell’origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da due o più parti contraenti applicatrici non osta all’uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici. 4.   Ai fini del paragrafo 1, le parti contraenti dell’accordo SEE possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell’origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 5.   Ai fini dell’articolo 7, se si applica l’articolo 8, paragrafo 4, l’esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell’origine sulla base di un’altra prova dell’origine che beneficia di una deroga all’obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall’articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronto a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali. Articolo 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine 1.   La dichiarazione di origine di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, oppure (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. 2.   La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari del SEE o di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3.   L’esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. 4.   La dichiarazione di origine dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5.   Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6.   La dichiarazione di origine può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce. In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori è rilasciata dall’esportatore autorizzato della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice dei prodotti. Articolo 19 Esportatore autorizzato 1.   Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte contraente dell’accordo SEE ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. 2.   L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine. 4.   Le autorità doganali verificano il corretto uso dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione se l’esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2.   A tale scopo l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l’accordo SEE e conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3.   Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese "TRANSITIONAL RULES". 4.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. 5.   Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato. 8.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1.   In deroga all’articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici; c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell’esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3; d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo. L’esportatore prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo, oppure e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all’importazione in un’altra parte contraente applicatrice. 2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4.   In aggiunta al requisito a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY" 5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1. Articolo 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso. 2.   In aggiunta al requisito a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE". 3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 23 Validità della prova dell’origine 1.   La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte contraente dell’accordo SEE esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice. 2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3.   Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 24 Zone franche 1.   Le parti contraenti dell’accordo SEE prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE o di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell’origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 25 Requisiti per l’importazione Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte. Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale. Articolo 27 Esonero dalla prova dell’origine 1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. 2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) le importazioni presentano un carattere occasionale; b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale. 3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 28 Discordanze ed errori formali 1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate. Articolo 29 Dichiarazione del fornitore 1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte contraente dell’accordo SEE per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un’altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE o in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo. 3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione. 4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE o in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite. 5.   Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell’accordo SEE, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 30 Importi espressi in euro 1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti contraenti dell’accordo SEE equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati. 2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato. 3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati. 4.   Le parti contraenti dell’accordo SEE possono arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5.   Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta di una qualsiasi parte contraente dell’accordo SEE. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI Articolo 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi 1.   Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell’origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine. 2.   Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l’altro: a) una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte contraente dell’accordo SEE interessata, compilati o rilasciati in tale parte contraente conformemente al diritto interno; d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti contraenti dell’accordo SEE in conformità del presente protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli. 4.   Le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare il formulario di domanda di cui all’articolo 20, paragrafo 2, per almeno tre anni. 5.   Le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice devono conservare i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per almeno tre anni. 6.   Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una parte contraente applicatrice o nel SEE i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice o del SEE e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo. Articolo 32 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all’interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto SEE. La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese. TITOLO VII COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 33 Notifica e cooperazione 1.   Le autorità doganali delle parti contraenti dell’accordo SEE si comunicano a vicenda il fac-simile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine. 2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti dell’accordo SEE si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 34 Controllo delle prove dell’origine 1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2.   Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine. 3.   Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4.   Qualora le autorità doganali della parte contraente dell’accordo SEE importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore 1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente dell’accordo SEE in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate. 2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore. 3.   Il controllo viene effettuato dall’autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile. 4.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine. Articolo 36 Sanzioni Ciascuna parte contraente dell’accordo SEE prevede l’applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo. TITOLO VIII APPLICAZIONE DELL’APPENDICE A Articolo 37 Liechtenstein Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera. Articolo 38 Repubblica di San Marino Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell’Unione europea. Articolo 39 Principato di Andorra Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell’Unione europea. Articolo 40 Ceuta e Melilla 1.   Ai fini dell’attuazione del presente protocollo, il termine "SEE" non comprende Ceuta e Melilla. 2.   Ai fini dell’applicazione del protocollo 49 dell’accordo SEE per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’allegato V. ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II Nota 1 – Introduzione generale L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi del titolo II, articolo 4, della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto: a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari; b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati; c) deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione; d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti. Nota 2 – Struttura dell’elenco 2.1 Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2. 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3. 2.4 Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l’esportatore può scegliere quale applicare. Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme 3.1 L’articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel SEE. 3.2 In conformità all’articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte. Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell’elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. Se una norma non autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. Esempio: se la norma dell’elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l’impiego (vale a dire l’importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato. 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…" oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. 3.4 Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. 3.5 Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma. 3.6 Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli 4.1 I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel SEE sono considerati originari del SEE, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate. 4.2 Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale. Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili 5.1 Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 5.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 5.3 Nell’elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 5.4 Nell’elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. 5.5 Per "stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico. 5.6 Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti 6.1 Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4). 6.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: — seta; — lana; — peli grossolani di animali; — peli fini di animali; — crine di cavallo; — cotone; — carta e materiali per la produzione della carta; — lino; — canapa; — iuta e altre fibre tessili liberiane; — sisal e altre fibre tessili del genere Agave; — cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali; — filamenti sintetici di polipropilene; — filamenti sintetici di poliestere; — filamenti sintetici di poliammide; — filamenti sintetici di poliacrilonitrile; — filamenti sintetici di poliimmide; — filamenti sintetici di politetrafluoroetilene; — filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene; — filamenti sintetici di cloruro di polivinile; — altri filamenti sintetici; — filamenti artificiali di viscosa; — altri filamenti artificiali; — filamenti conduttori elettrici; — fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; — fibre sintetiche in fiocco di poliestere; — fibre sintetiche in fiocco di poliammide; — fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; — fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; — fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; — fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; — fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; — altre fibre sintetiche in fiocco; — fibre artificiali in fiocco di viscosa; — altre fibre artificiali in fiocco; — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; — prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; — altri prodotti della voce 5605; — fibre di vetro; — fibre di metallo; — fibre minerali. 6.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati. 6.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %. Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili 7.1 Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 7.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. 7.3 Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63. Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27 8.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 8.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione; j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l’"hydrofinishing" o la decolorazione); m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86; n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. 8.3 Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. Nota 9 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti 9.1 I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti nel SEE con colture cellulari sono considerati originari del SEE. Si definisce "coltura cellulare" la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente. 9.2 I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti nel SEE mediante fermentazione sono considerati originari del SEE. La "fermentazione" è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39. 9.3 Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26): — Reazione chimica: per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del "numero CAS". — Ai fini dell’origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l’acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l’origine. — Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell’aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine. — Depurazione: la depurazione deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine a condizione che essa avvenga nel SEE, soddisfando uno dei seguenti criteri: a) la depurazione di un prodotto comporta l’eliminazione di almeno l’80 % del tenore di impurità esistenti; oppure b) la riduzione o l’eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti: i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari; ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio; iii) elementi e componenti per l’uso in microelettronica; iv) usi ottici specializzati; v) uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore); vi) vettori usati in processi di separazione; oppure vii) usi di tipo nucleare. — Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un’operazione che conferisce l’origine. — Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all’uso nell’analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un’operazione che conferisce l’origine. — Separazione di isomeri: l’isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un’operazione che conferisce l’origine. ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Voce Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 1) 2) 3) Capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti ex capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 0511 91 Uova e lattimi di pesce, non commestibili Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti Capitolo 6 Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti Capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti Capitolo 8 Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti Capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 13 Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 1302 Sostanze pectiche, pectinati e pectati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale Capitolo 14 Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 1504 a 1506 Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto 1509 e 1510 Olio d’oliva e sue frazioni Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto ex 1512 Oli di girasole e loro frazioni: — per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto — altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti 1515 Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto ex 1516 Grassi e oli di pesci e loro frazioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 1520 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Capitolo 16 Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti ex capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: — maltosio o fruttosio chimicamente puri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 — altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 18 Cacao e sue preparazioni; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1806 10 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — Estratti di malto; Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 — altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 2002 e 2003 Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti 2006 Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale ex 2008 Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — Frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 2103 — preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate — farina di senapa e senapa preparata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 2105 Gelati, anche contenenti cacao Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 2207 e 2208 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti ex capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale ex capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati 2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti ex 2402 Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto ex 2403 Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto ex capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato Capitolo 26 Minerali, scorie e ceneri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2707 Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2711 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 29 Prodotti chimici organici; esclusi: Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2901 Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2902 Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 30 Prodotti farmaceutici Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Capitolo 31 Concimi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l’odontoiatria" e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure — additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3824 99 e ex 3826 00 biodiesel Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento Capitolo 39 Materie plastiche e lavori di tali materie Uno o diversi trattamenti specifici ( 5 ) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 40 Gomma e lavori di gomma; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4012 Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma Rigenerazione di pneumatici usati ex capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 4104 a 4106 Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — tavole, croci e manufatti simili Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite — altri Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 ex capitolo 44 Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa da ex 4410 a ex 4413 Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Fabbricazione di liste o modanature ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato ex 4418 — Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno — Liste e modanature Fabbricazione di liste o modanature ex 4421 Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 Capitolo 45 Sughero e lavori di sughero Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio basketware and wickerwork Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 49 Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 50 Seta; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 5003 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati Cardatura o pettinatura dei cascami di seta Da 5004 a ex 5006 Filati di seta e filati di cascami di seta ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica 5007 Tessuti di seta o di cascami di seta ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) ex capitolo 51 Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5106 a 5110 Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica da 5111 a 5113 Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) ex capitolo 52 Cotone; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5204 a 5207 Filati di cotone ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica da 5208 a 5212 Tessuti di cotone ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) ex capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5306 to 5308 Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica da 5309 a 5311 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) da 5401 a 5406 Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica 5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) da 5501 a 5507 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco Estrusione di fibre sintetiche o artificiali da 5508 a 5511 Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica da 5512 a 5516 Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) ex capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura 5601 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all’ago ( 3 ) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali — altri ( 3 ) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali 5603 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate Da 5603 11 a 5603 14 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto Da 5603 91 a 5603 94 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto 5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili — altri ( 3 ) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica 5605 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica 5606 Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" ( 3 ) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura Capitolo 57 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: ( 3 ) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting" oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting" oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure "tufting" insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: ( 3 ) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting" oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting" oppure Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure "tufting" insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) 5805 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili Tessitura — altri Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 Tessitura insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati ( 3 ) Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto 5905 Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione — altri ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura — altri Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5907 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all’impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) 5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — reticelle a incandescenza impregnate Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia — altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5909 a 5911 Manufatti tessili per usi industriali: ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 60 Stoffe a maglia ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 61 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta ( 3 ) ( 4 ) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto — altri ( 3 ) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un’unica operazione ex capitolo 62 Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: ( 3 ) ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211 Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 6210 ed ex 6216 Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato ( 3 ) ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa ex 6212 Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta ( 3 ) ( 4 ) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) 6213 e 6214 Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati ( 3 ) ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) — altri ( 3 ) ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) 6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : — ricamati ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa — tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — altri ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto ex capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 6301 a 6304 Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento: — in feltro, non tessuti ( 3 ) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto — altri: -- ricamati ( 3 ) ( 4 ) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto -- altri ( 3 ) ( 4 ) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto 6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio ( 3 ) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. 6306 Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti ( 3 ) ( 4 ) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto — altri ( 3 ) ( 4 ) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento ex capitolo 64 Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 6406 Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Capitolo 65 Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Capitolo 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 70 Vetro e lavori di vetro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7010 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7102 , ex 7103 ed ex 7104 Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto 7106 , 7108 e 7110 Metalli preziosi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni — greggi — semilavorati o in polvere Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111 Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi ex capitolo 72 Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7207 Semiprodotti di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 oppure 7205 da 7208 a 7212 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 da 7213 a 7216 Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 7217 Fili di ferro o di acciai non legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 7218 91 e 7218 99 Semiprodotti Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 da 7219 a 7222 Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 7223 Fili di acciai inossidabili Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 7224 90 Semiprodotti Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 da 7225 a 7228 Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 7229 Fili di altri acciai legati Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 ex capitolo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 7304 , 7305 e 7306 Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 ex 7307 Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. ex 7315 Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 74 Rame e lavori di rame; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 7408 Fili di rame Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 75 Nichel e lavori di nichel Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio 7602 Cascami e avanzi di alluminio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7616 Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 78 Piombo e lavori di piombo Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Capitolo 79 Zinco e lavori di zinco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Capitolo 80 Stagno e lavori di stagno Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Capitolo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex capitolo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento Capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8425 a 8430 Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8444 a 8447 Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8456 a 8465 Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine utensili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8470 a 8472 Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni Altre macchine ed apparecchi per ufficio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8501 a 8502 Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 , 8521 Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8525 a 8528 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8535 a 8537 Apparecchi per l’interruzione, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Da 8542 31 a 8542 39 Circuiti integrati monolitici Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8544 a 8548 Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l’elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8708 Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar") Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 88 Navigazione aerea o spaziale Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 89 Navigazione marittima o fluviale Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 90 Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9001 50 Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell’utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 91 Orologeria Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 92 Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 93 Armi e munizioni e loro parti e accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 96 Lavori diversi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Capitolo 97 Oggetti d’arte, da collezione o di antichità Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ALLEGATO III TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. Versione albanese Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1) ) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës. Versione araba Versione bosniaca Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1) ), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход. Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu. Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) ) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1) ) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse. Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong. Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1) ) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione faroese Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1) ) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna. Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla. Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … (1) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires. Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind. Versione georgiana Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής. Versione ebraica Versione ungherese A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak. Versione islandese Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. . … (1) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili. Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie. Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi. Versione lituana Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles. Versione macedone Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр… (1) ) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… (1) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji. Versione montenegrina Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla. Versione norvegese Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1) ) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2) . Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n. o … (1) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias. Versione rumena Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1) ) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii. Versione serba Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1) ) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2) . Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št . … (1) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n. o … (1) ) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (2) con arreglo a las normas de origen transitorias. Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung. Versione turca Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: . … (1) ), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre … (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder. Versione ucraina Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1) ) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження. … (Luogo e data) (3) … (Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4) (1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento. (4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario. ALLEGATO IV FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1 ISTRUZIONI PER LA STAMPA 1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m 2 . Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti dell’accordo SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidarne l’esecuzione a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro. 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ( 6 ) ; designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m 3 , ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d’esportazione ( 7 ) modello … n. … del … Ufficio doganale: … Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato … … … Luogo e data … … (Firma) Timbro 12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE lo sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Luogo e data … … (Firma) 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate). È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato. … (Luogo e data) Timbro … (Firma) … (Luogo e data) Timbro … (Firma) 1) Segnare con una X la menzione applicabile. NOTE 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione. DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) EUR.1 No A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro. 2. Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ( 8 ) ; designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m 3 , ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE 1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni: … … … … PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (1) : … … … … SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci. … (Luogo e data) … (Firma) (1) A titolo di esempio: documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali. ALLEGATO V CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA Articolo unico 1.   Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all’articolo 14 della presente appendice, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 della presente appendice; oppure ii) che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 della presente appendice; 2) prodotti originari del SEE; a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE; b) i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nel SEE, a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 della presente appendice; oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 della presente appendice. 2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3.   L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l’indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine. 4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla. ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DEL FORNITORE La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che: 1. per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]: Designazione delle merci fornite ( 9 ) Designazione dei materiali non originari utilizzati Voce dei materiali non originari utilizzati ( 10 ) Valore dei materiali non originari utilizzati ( 10 ) ( 11 ) Valore totale 2. tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]; 3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell’articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] ( 12 ) (Luogo e data) (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) ALLEGATO VII DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 13 ) … dichiaro che: 1. per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]: Designazione delle merci fornite ( 14 ) Designazione dei materiali non originari utilizzati Voce dei materiali non originari utilizzati ( 15 ) Valore dei materiali non originari utilizzati ( 15 ) ( 16 ) Valore totale 2. tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]; 3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell’articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente: Designazione delle merci fornite Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] ( 17 ) La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da … a … ( 18 ) Mi impegno a informare immediatamente … ( 13 ) qualora la dichiarazione non sia più valida. (Luogo e data) (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) " ( 1 ) Le parti contraenti dell’accordo SEE concordano di concedere una deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui all’articolo 8, paragrafo 3. ( 2 ) Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3. ( 3 ) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6. ( 4 ) Cfr. nota introduttiva 7. ( 5 ) Cfr. nota introduttiva 9. ( 6 ) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". ( 7 ) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d’esportazione lo richiedono. ( 8 ) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". ( 9 ) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. ( 10 ) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall’Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie. ( 11 ) Per "valore dei materiali" s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. ( 12 ) Per "valore aggiunto totale" s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. ( 13 ) Nome e indirizzo del cliente. ( 14 ) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio: Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. ( 15 ) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi: La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall’Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie. ( 16 ) Per "valore dei materiali" s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. ( 17 ) Per "valore aggiunto totale" s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. ( 18 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

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