Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0613/2020

Decisione della Commissione (UE) 2020/613 del 7 febbraio 2020 relativa alla misura SA.17653 – C36/2007 (ex NN 25/2007) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG notificata con il numero C(2020) 593 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 07/02/2020 In vigore dal: 07/02/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione della Commissione (UE) 2020/613 del 7 febbraio 2020 relativa alla misura SA.17653 – C36/2007 (ex NN 25/2007) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG [notificata con il numero C(2020) 593] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Decision (EU) 2020/613 of 7 February 2020 on the measure SA.17653 – C36/2007 (ex NN 25/2007) implemented by Germany for Deutsche Post AG (notified under document C(2020) 593) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

5.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 141/12 DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2020/613 del 7 febbraio 2020 relativa alla misura SA.17653 – C36/2007 (ex NN 25/2007) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG [notificata con il numero C(2020) 593] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ( 1 ) , e tenuto conto di tali osservazioni, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Sintesi dei pertinenti procedimenti in materia di aiuti di Stato 1.1.1. La decisione di avvio del procedimento (1) Nel 1994 United Parcel Service («UPS») ha presentato una denuncia sostenendo che erano stati concessi aiuti illegali a favore di Deutsche Bundespost POSTDIENST («POSTDIENST»). (2) Il 23 ottobre 1999 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in relazione a diverse misure statali: compensazioni per l’obbligo di servizio universale, una garanzia dello Stato e le sovvenzioni per le pensioni per il periodo 1995-1999 (la «decisione di avvio del procedimento»). (3) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito. (4) La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni il 16 settembre 1999. (5) Dopo la pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di quattordici interessati, inoltrate al governo tedesco con lettera del 15 dicembre 1999, affinché questo potesse prendere posizione al riguardo. (6) La Germania ha risposto con lettera del 1 o febbraio 2000, protocollata il 2 febbraio 2000, giorno del suo ricevimento. 1.1.2. La decisione del 2002 (7) Il 19 giugno 2002, la Commissione ha adottato una decisione 2002/753/CE ( 3 ) (la «decisione del 2002»), con la quale ha accertato che i prezzi applicati da POSTDIENST e dal suo successore Deutsche Post AG («DPAG»; POSTDIENST e DPAG sono invece denominati congiuntamente «Deutsche Post») per i loro servizi di ritiro e recapito di pacchi a domicilio erano inferiori ai costi incrementali specifici e che questa politica aggressiva dei prezzi esulava dagli obblighi di servizio universale di Deutsche Post. (8) A parere della Commissione, le conseguenti perdite pari a 572 milioni di EUR erano state in ultima analisi ripianate, in violazione degli articoli 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), mediante risorse statali erogate a Deutsche Post sotto forme diverse (ad esempio, come compensazioni statali dalla controllata di Deutsche Bundespost TELEKOM («TELEKOM»), garanzie di credito statali e sostegno pubblico al finanziamento delle pensioni dei funzionari postali). (9) A seguito della decisione del 2002, la Germania ha recuperato da DPAG l’aiuto di Stato dichiarato incompatibile pari a 572 milioni di EUR. Deutsche Post ha impugnato la decisione dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. 1.1.3. Altre denunce successive alla decisione del 2002 (10) Il 13 maggio 2004 UPS ha presentato un’altra denuncia, affermando che dopo la decisione del 2002 erano stati accordati a Deutsche Post aiuti illegali. Secondo UPS nella decisione del 2002 non erano state esaminate tutte le misure indicate nella denuncia iniziale del 1994, e i vantaggi finanziari concessi a Deutsche Post erano significativamente superiori all’aiuto incompatibile di 572 milioni di EUR. Sempre secondo UPS, Deutsche Post aveva utilizzato risorse statali per espandere la sua attività di consegna pacchi (ad esempio, acquisendo altre società) e per vendere servizi a prezzi di trasferimento troppo bassi alle sue controllate Postbank AG («POSTBANK») e Deutsche Post Euro Express GmbH & Co OHG, operanti rispettivamente nel settore dei servizi bancari e, con il marchio «DHL», nel settore della distribuzione di pacchi a clienti commerciali. (11) Il 9 novembre 2004 e il 1 o aprile 2005 la Commissione ha trasmesso alla Germania una richiesta di informazioni. La Germania ha inviato le proprie risposte il 2 dicembre 2004 e il 3 giugno 2005. (12) Il 16 luglio 2004 TNT Post AG & Co KG («TNT») ha presentato una denuncia, sostenendo tra l’altro che Deutsche Post aveva venduto a Postbank AG servizi a prezzi di trasferimento troppo bassi. Secondo TNT, Postbank AG aveva pagato soltanto i costi variabili dei servizi forniti, mentre Deutsche Post aveva interamente finanziato i costi fissi complessivi della rete commerciale con i ricavi derivanti dalle sue attività di monopolio nel settore dei servizi di recapito della corrispondenza. (13) L’11 novembre 2004 e il 25 aprile 2005 la Commissione ha trasmesso alla Germania richieste di informazioni al riguardo. La Germania ha inviato le proprie risposte il 17 dicembre 2004 e il 23 giugno 2005. 1.1.4. La decisione di estensione del procedimento del 2007 (14) Dopo aver ricevuto le denunce ulteriori di cui sopra, la Commissione ha informato la Germania, con lettera del 12 settembre 2007 ( 4 ) , dell’estensione del procedimento avviato nel 1999 (la «decisione di estensione del 2007»). (15) Scopo della decisione di estensione del 2007 era includere nel procedimento le nuove informazioni ricevute e di esaminare nel dettaglio tutte le possibili distorsioni della concorrenza causate dalle misure statali a favore di Deutsche Post. (16) La Germania ha presentato le proprie osservazioni il 14 dicembre 2007 e Deutsche Post ha impugnato la decisione di estensione del 2007 ( 5 ) . Il 16 novembre 2007 UPS e TNT hanno inviato le loro osservazioni. Dopo aver chiesto la proroga dei termini in data 20 dicembre 2007, la Germania ha presentato i propri commenti in merito alle osservazioni di UPS e TNT il 12 marzo 2008. 1.1.5. La richiesta di informazioni del 17 luglio 2008 (17) Il 17 luglio 2008 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni relativa a tutte le misure statali oggetto dell’indagine e un questionario sui ricavi e i costi di Deutsche Post nel periodo 1989-2007. Il 5 agosto 2008, dovendo verificare la disponibilità di determinati dati per poter rispondere alle richieste della Commissione, la Germania ha chiesto una proroga a tempo indeterminato. (18) Il 12 agosto 2008 la Commissione ha spiegato le ragioni che giustificavano l’esame dei ricavi e dei costi di Deutsche Post per il periodo 1989-2007 e ha insistito sulla necessità di ricevere le informazioni richieste. (19) Con comunicazione del 14 agosto 2008, la Germania ha ribadito che non vi era alcun motivo per esaminare i ricavi e i costi di Deutsche Post per il periodo successivo al 1994. Il 22 agosto 2008 la Commissione si è riservata il diritto di inviare un’ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 6 ) , qualora la Germania non avesse trasmesso le informazioni richieste. (20) Il 2 ottobre 2008, la Germania ha trasmesso i risultati di un’altra perizia legale intesa a corroborare quanto da essa affermato, vale a dire che un esame della contabilità successiva al 1994 non era necessario e che il periodo appropriato da sottoporre a verifica era quello compreso tra il 1990 e il 1994. (21) Il 28 ottobre 2008 la Germania ha inviato informazioni in merito alle garanzie statali e alla misura a favore del sistema pensionistico. 1.1.6. L’ingiunzione di fornire informazioni del 30 ottobre 2008 (22) La Commissione non ha accolto le argomentazioni della Germania e ha ribadito che era necessario estendere l’analisi fino al 2007 per valutare, nella loro integralità, gli effetti sulla concorrenza delle misure cui lo Stato aveva dato esecuzione. A seguito dei solleciti del 12 agosto 2008 e del 22 agosto 2008, il 30 ottobre 2008 la Commissione ha emesso un’ingiunzione di fornire informazioni, con la quale richiedeva formalmente alla Germania di produrre tutti i dati di bilancio necessari in relazione all’intero periodo dal 1989 al 2007. (23) La Germania e Deutsche Post hanno impugnato l’ingiunzione di fornire informazioni ( 7 ) . (24) Il 27 novembre 2008 la Germania ha inviato i dati contabili richiesti in relazione al periodo compreso tra il 1989 e il 1994. Il 5 e il 16 dicembre 2008 la Germania ha aggiornato i dati contabili inviati il 27 novembre 2008. 1.1.7. L’invio dei dati contabili relativi al periodo 1989-2007 (25) A seguito di un incontro, tenutosi il 6 febbraio 2009, tra il segretario di Stato tedesco, il presidente del consiglio di amministrazione di DPAG e il membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza, la Germania e Deutsche Post si sono dette d’accordo a fornire i dati contabili per il periodo successivo al 1994. (26) Il 3 marzo 2009 la Germania ha inviato una prima parte dei dati contabili relativi all’intero periodo oggetto di esame compreso tra il 1989 e il 2007. (27) Incontri tra Deutsche Post e i servizi della Commissione si sono tenuti il 3 marzo 2009 a Bruxelles, nonché il 12 marzo 2009, il 2 aprile 2009, il 28 maggio 2009, il 23 giugno 2009 e il 18 settembre 2009 a Bonn. Il 26 marzo 2009, il 7 maggio 2009 e il 22 giugno 2009 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni ricevute da Deutsche Post. (28) A seguito di detti incontri e di una serie di domande sottoposte dai servizi della Commissione a Deutsche Post in data 4 giugno 2009 e 30 luglio 2009, la Germania ha trasmesso dati contabili aggiornati e ulteriori chiarimenti il 9 e il 31 luglio 2009, il 17 agosto 2009, l’8 e il 10 settembre 2009 e il 15 ottobre 2009. (29) Il 16 e il 24 settembre 2009, i servizi della Commissione hanno inoltrato ulteriori domande, a cui la Germania ha risposto il 14 ottobre 2009. 1.1.8. La decisione di estensione del procedimento del 2011 (30) Con comunicazione del 10 maggio 2011 ( 8 ) , la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di estendere ulteriormente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, il procedimento avviato nel 1999 ed esteso nel 2007, per esaminare nel dettaglio la sovvenzione del sistema pensionistico, di cui Deutsche Post aveva beneficiato dal 1995 (la «decisione di estensione del 2011»). (31) Dopo aver richiesto la proroga dei termini in data 23 maggio 2011, la Germania ha presentato le proprie osservazioni il 29 luglio 2011. (32) Il 4 ottobre 2011 UPS ha inviato le proprie osservazioni, mentre Free and Fair Post Initiative («FFPI») ha trasmesso le proprie osservazioni il 5 ottobre 2011, seguite da quelle del Bundesverband Internationaler Express und Kurierdienste («BIEK») il 7 ottobre 2011. La Commissione ha inoltrato alla Germania le osservazioni degli interessati il 13 ottobre 2011. (33) Il 14 novembre 2011 la Germania ha preso posizione in merito alle osservazioni di terzi. (34) Il 18 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso un’ulteriore richiesta di informazioni in merito ai dettagli del finanziamento delle pensioni dopo il 2007. La Germania ha risposto con comunicazioni del 2 e del 19 gennaio 2012. Il 16 dicembre 2011 la Commissione ha inoltrato alla Germania una perizia di Charles River Associates sul tema della comparazione degli utili ( 9 ) , su cui la Germania ha preso posizione il 16 gennaio 2012. 1.1.9. La decisione del 2012 (35) Il 25 gennaio 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/636/UE ( 10 ) (la «decisione del 2012»). (36) Nella suddetta decisione, la Commissione ha constatato che la misura relativa alle pensioni costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile e ha disposto il recupero dell’aiuto per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2003 e la data alla quale il vantaggio comparativo sarebbe stato completamente eliminato. Per quanto riguarda l’aiuto per il periodo compreso tra il 1995 e il 2002, la Commissione ha concluso che non era possibile quantificare l’importo dell’aiuto incompatibile e, di conseguenza, non ha ordinato il recupero dell’aiuto per tale periodo. (37) Per quanto riguarda la compensazione statale, la Commissione ha constatato che era stata illegalmente concessa dalla Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ma che era compatibile con il mercato interno. Per quanto riguarda la garanzia statale, la Commissione ha concluso che la misura costituiva un aiuto esistente a favore di Deutsche Post a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 1.2. Sintesi dei pertinenti procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione 1.2.1. Annullamento della decisione del 2002 (38) Con sentenza del 2008 ( 11 ) , il Tribunale ha annullato la decisione del 2002 poiché, nell’accertare se Deutsche Post avesse ricevuto una compensazione eccessiva o troppo ridotta, la Commissione non aveva condotto un’analisi complessiva di tutti i ricavi e di tutti i costi determinati dai servizi universali. (39) La Germania ha pertanto nuovamente versato a Deutsche Post gli aiuti di Stato chiesti in restituzione per un importo di 572 milioni di EUR, oltre agli interessi. (40) Il 2 settembre 2010 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale ( 12 ) . 1.2.2. Annullamento della decisione di estensione del 2007 (41) Deutsche Post ha impugnato la decisione di estensione del 2007, sostenendo che la decisione del 2002 aveva suscitato il legittimo affidamento che la Commissione non avrebbe effettuato ulteriori verifiche. (42) L’8 dicembre 2011 il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile ( 13 ) , poiché la decisione di estensione del 2007 riguardava la stessa misura già oggetto della decisione di avvio del procedimento. (43) Il 24 ottobre 2013 la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 2011 relativa alla decisione di estensione del 2007 ( 14 ) e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale. (44) Il 18 settembre 2015 il Tribunale ha annullato la decisione di estensione del 2007 ( 15 ) . Tale sentenza non è stata impugnata. 1.2.3. Annullamento parziale della decisione del 2012 (45) Il 14 luglio 2016 il Tribunale ha annullato gli articoli 1 e 4 della decisione del 2012 ( 16 ) stabilendo che la Commissione non aveva dimostrato che a Deutsche Post era stato concesso un vantaggio. Tale sentenza non è stata impugnata. (46) La parte restante della decisione del 2012 non è stata impugnata. 1.2.4. Annullamento della decisione di estensione del 2011 (47) Il 10 aprile 2019 il Tribunale ha annullato la decisione di estensione del 2011 ( 17 ) stabilendo che la Commissione non aveva sufficientemente motivato l’avvio del procedimento d’indagine formale relativamente all’esistenza di un vantaggio (violazione dell’articolo 296 del TFUE). Tale sentenza non è stata impugnata. 1.3. Osservazioni ricevute in seguito all’annullamento della decisione del 2012 e della decisione di estensione del 2011 (48) In seguito all’annullamento della decisione del 2012 e della decisione di estensione del 2011, la Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni da parte di UPS con lettere del 24 maggio 2019 e del 17 luglio 2019 e di BIEK con lettera del 31 maggio 2019. UPS e BIEK hanno comunicato di continuare a nutrire riserve in merito alla misura pensionistica e sollecitavano la Commissione a proseguire e concludere la sua indagine. Il 28 novembre 2019 UPS ha trasmesso ulteriori osservazioni. 2. DESCRIZIONE DELLE MISURE ESAMINATE 2.1. Portata della presente decisione (49) Alla luce delle numerose decisioni adottate dalla Commissione e del fatto che alcune di esse sono state successivamente annullate, la Commissione ritiene necessario chiarire preliminarmente il campo di applicazione della presente decisione. (50) La Commissione ricorda di aver appurato quanto segue nella decisione del 2012: a) in merito alla compensazione statale, ha constatato che era stata illegalmente concessa dalla Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ma che era compatibile con il mercato interno; b) in merito alla garanzia statale, ha constatato che la misura costituisce un aiuto esistente a favore di Deutsche Post a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. (51) Per quanto riguarda le due suddette constatazioni, la decisione del 2012 non è stata impugnata e pertanto è ancora in vigore. (52) La Commissione rileva inoltre che la decisione di estensione del 2007 e la decisione di estensione del 2011 sono state annullate dai giudici. (53) Alla luce di quanto precede, il procedimento di indagine riguarda unicamente i pagamenti descritti nella decisione di avvio del procedimento. (54) La decisione di avvio riguarda in particolare: a) i pagamenti per un importo annuo di 4 miliardi di DEM (circa 2,05 miliardi di EUR) che Deutsche Post ha versato al fondo pensioni (istituito nell’ambito della privatizzazione di Deutsche Post) tra il 1995 e il 1999; b) il disavanzo del fondo pensioni per un importo di 8,2 miliardi di DEM (circa 4,19 miliardi di EUR) accumulatosi a seguito del prepensionamento di un numero significativo di dipendenti di Deutsche Post fino al 1999; c) il fatto che la Germania ha colmato tale disavanzo conformemente alla comunicazione del 18 gennaio 1999 del ministro delle Finanze tedesco. (55) Alla luce di quanto precede, la misura pensionistica sopra descritta costituisce l’oggetto della presente decisione. 2.2. La misura pensionistica nel periodo dal 1995 al 1999 (56) La misura pensionistica basata sulla legge relativa ai diritti del personale dei dipendenti dell’ex Deutsche Bundespost ( 18 ) ( Postpersonalrechtsgesetz — PostPersRG) ha coperto gran parte delle prestazioni pensionistiche dei funzionari in pensione di Deutsche Post a partire dal 1995. Affinché la valutazione svolta nella sezione 5 possa tenere pienamente conto degli effetti della misura pensionistica nella sezione 5, nelle seguenti sezioni le prestazioni sociali e i contributi sociali previsti per i funzionari verranno descritti in modo particolareggiato e confrontati con le assicurazioni sociali obbligatorie dei dipendenti di diritto privato (i «dipendenti privati»). 2.2.1. Prestazioni sociali per i funzionari (57) I funzionari hanno diritto alla pensione e a un sostegno in caso di malattia o assistenza di lunga durata. Le prestazioni riconosciute ai funzionari di Deutsche Post corrispondono alle prestazioni riconosciute a tutti gli altri funzionari: a) l’importo della pensione è fissato in anticipo in ragione di una determinata percentuale dell’ultimo stipendio del dipendente statale, ai sensi dell’articolo 14 della legge previdenziale per i funzionari e i giudici del governo federale e dei Länder ( Beamtenversorgungsgesetz — BeamtVG) del 24 agosto 1976 ( 19 ) ; b) i funzionari hanno diritto al rimborso di una percentuale compresa tra il 50 % e il 70 % delle spese sanitarie e di assistenza e devono provvedere solo ai costi che superano tale percentuale. La suddivisione esatta delle spese sanitarie e di assistenza dipende da diversi criteri, tra cui, ad esempio, il numero di figli. I funzionari possono stipulare un’assicurazione volontaria integrativa o pagare in proprio la quota di spese sanitarie e assistenziali a loro carico. 2.2.2. Finanziamento delle prestazioni sociali a favore dei funzionari di POSTDIENST nel periodo dal 1989 al 1994 (58) Dopo la prima riforma del settore postale del 1989, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge sull’organizzazione di Deutsche Bundespost ( 20 ) ( Postverfassungsgesetzt - PostVerfG 1989), POSTDIENST, TELEKOM e POSTBANK dovevano finanziare integralmente, sulla base delle attività svolte in precedenza dal singolo funzionario, le prestazioni pensionistiche e le spese sanitarie per i funzionari in pensione che erano stati trasferiti alle summenzionate imprese. (59) Ai sensi della suddetta disposizione, il funzionario continua a vantare un diritto nei confronti dello Stato, il quale tuttavia può esigere da POSTDIENST, TELEKOM o POSTBANK il pagamento dell’importo totale. 2.2.3. Finanziamento delle prestazioni sociali a favore dei funzionari di DPAG a partire dal 1995 (60) Nell’ambito della riforma del settore delle poste e delle telecomunicazioni del 1994 (legge sul risanamento del settore delle poste e delle telecomunicazioni), i funzionari che avevano lavorato per POSTDIENST sono stati trasferiti a DPAG ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del PostPersRG. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del PostPersRG, i funzionari hanno mantenuto il loro status giuridico. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del PostPersRG, DPAG è subentrato allo Stato federale in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del datore di lavoro e, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del PostPersRG 1, si è fatto carico di sostenere pagamenti e costi per tutti i crediti pecuniari dei funzionari. (61) Ai sensi dell’articolo 15 del PostPersRG, un neo costituito fondo pensioni per i funzionari di Deutsche Post si è fatto carico dell’erogazione delle pensioni e delle prestazioni sanitarie a favore dei funzionari. Il 1 o luglio 2001 i fondi pensione di Deutsche Post, TELEKOM e POSTBANK sono stati riuniti nel Postbeamtenversorgungskasse , il fondo pensioni per i funzionari della posta (il «fondo pensioni»). (62) Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del PostPersRG, tra il 1995 e il 1999 Deutsche Post ha dovuto versare al fondo pensioni contributi annuali pari a 2,045 miliardi di EUR per un totale di 10,225 miliardi di EUR. (63) Il disavanzo residuo (vale a dire la differenza tra i versamenti pensionistici per i funzionari in pensione e il contributo di Deutsche Post al fondo pensioni) è stato colmato mediante la misura pensionistica in conformità all’articolo 16, comma 2, del PostPersRG. La misura pensionistica è passata da 151 milioni di EUR nel 1995 a 1 118 miliardi di EUR nel 1999. (64) Le figure 1 e 2 mostrano i contributi, erogati al fondo pensioni in termini assoluti e in percentuale, rispettivamente da parte di Deutsche Post e dello Stato tedesco. 2.2.4. Assicurazioni sociali obbligatorie e assicurazione pensionistica complementare per i dipendenti privati di Deutsche Post (65) I dipendenti privati sono soggetti al regime di previdenza obbligatorio e devono disporre delle quattro assicurazioni seguenti: pensionistica, contro la disoccupazione, sanitaria e per l’assistenza di lunga durata ( 21 ) . I regimi di assicurazione sociale obbligatoria prevedono una copertura assicurativa diversa in materia pensionistica, sanitaria e assistenza di lunga durata rispetto al regime vigente per i funzionari: a) l’importo della pensione di un dipendente privato non viene calcolato sulla base di una percentuale dell’ultima retribuzione mensile, bensì sulla base della media della retribuzione percepita nel corso della vita lavorativa; b) le spese per l’assicurazione sanitaria e l’assicurazione per l’assistenza di lunga durata sono interamente coperte. (66) Esistono inoltre differenze significative nel finanziamento delle prestazioni sociali rispetto alle norme applicabili ai funzionari: a) i regimi di sicurezza sociale obbligatori sono finanziati dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro («contributi sociali obbligatori») versati durante la carriera lavorativa del lavoratore; b) la percentuale complessiva dei contributi per i regimi di assicurazione sociale obbligatori è formalmente suddivisa in un’aliquota a carico del lavoratore e un’aliquota a carico del datore di lavoro, pari ciascuna a circa la metà del contributo complessivo; c) il datore di lavoro è formalmente tenuto a versare ai fondi di sicurezza sociale l’aliquota di contributi sociali obbligatori. (67) La figura 3 illustra le aliquote di contributi sociali obbligatori per i dipendenti privati per il periodo 1995-1999. (68) La figura 3 mostra che le aliquote relative ai contributi sociali obbligatori variano dal 39 % al 42 % circa della retribuzione lorda (retribuzione lorda = retribuzione netta + aliquota a carico del lavoratore). Poiché l’aliquota a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore rappresentano circa la metà dei contributi sociali totali obbligatori, il rispettivo tasso di contribuzione oscilla tra il 19 % e il 21 % della retribuzione lorda. (69) I dipendenti privati di Deutsche Post hanno beneficiato non solo delle assicurazioni sociali obbligatorie, ma anche di un’assicurazione pensionistica complementare. Prima del 1997 è stata proposta ai dipendenti privati un’assicurazione pensionistica complementare grazie alla quale essi avrebbero beneficiato di una pensione equiparabile a quella dei funzionari. L’assicurazione pensionistica complementare copriva così la differenza tra la pensione riconosciuta ai dipendenti privati in forza dell’assicurazione pensionistica obbligatoria, che corrisponde ad una determinata percentuale della retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa, e la pensione da funzionario, che corrisponde ad una determinata percentuale dell’ultima retribuzione. Le norme precise sono contenute nello statuto del Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (ente pensionistico di Deutsche Bundespost). 3. RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (70) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che il fatto che lo Stato coprisse il disavanzo accumulato fino al 1999 a seguito del prepensionamento di un numero significativo di funzionari di Deutsche Post tra il 1995 e il 1999 avesse potuto conferire un vantaggio a Deutsche Post. (71) Pertanto, a seguito dell’esame preliminare della misura, la Commissione non aveva potuto concludere che la misura non costituisse un aiuto di Stato. (72) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione, in base al suo esame preliminare, ha altresì concluso che sussistevano dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato interno. 4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE (73) Diverse parti interessate hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, sulla decisione di estensione del 2007 nel frattempo annullata) e sulla decisione di estensione del 2011 (nel frattempo annullata). (74) La presente sezione riassume le osservazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura in questione (ossia la misura delle pensioni per il periodo 1995-1999), senza tener conto delle eventuali osservazioni ricevute nel corso di indagini precedenti su altre misure e/o sulla misura delle pensioni per il periodo successivo al 1999. 4.1. Osservazioni di terzi (75) Le poste britanniche («Post Office») ritengono che l’assunzione degli obblighi pensionistici in capo a DPAG a seguito del pensionamento anticipato del 25 % dei suoi dipendenti costituisca un aiuto di Stato. Post Office osserva che tali obblighi in materia di pensioni avrebbero dovuto essere finanziati con entrate provenienti dalla vendita di beni patrimoniali. (76) UPS sostiene che Deutsche Post abbia beneficiato di un vantaggio essendo stata in parte esonerata dagli obblighi di pagamento preesistenti al 1995. Poiché i normali gestori hanno dovuto sostenere in proprio gli oneri pensionistici, Deutsche Post si sarebbe venuta a trovare in una posizione migliore rispetto ai suoi concorrenti. (77) Nelle sue osservazioni del 28 novembre 2019 (a seguito della sentenza del Tribunale del 2019 che ha annullato la decisione di estensione del 2011), UPS sostiene che la Commissione dovrebbe proseguire l’esame della misura pensionistica e basarne la valutazione in particolare sulla sentenza Orange ( 22 ) (e non sulla giurisprudenza Combus ( 23 ) ). UPS ritiene inoltre che, anche sulla base della giurisprudenza Combus, la Commissione debba giungere alla conclusione che la misura pensionistica costituisce un aiuto incompatibile. 4.2. Osservazioni della Germania (78) Secondo la Germania, lo Stato ha contribuito al fondo pensioni solo nella misura necessaria a compensare uno svantaggio oggettivo imposto dallo Stato a DPAG. (79) Anche il finanziamento del prepensionamento dei funzionari assunti prima della trasformazione di DPAG in società per azioni rientrerebbe tra gli obblighi propri dello Stato nei confronti dei suoi funzionari. La partecipazione richiesta a DPAG al finanziamento di un fondo pensioni per i suddetti funzionari avrebbe determinato i costi straordinari atipici a suo carico. L’assunzione di parte degli obblighi pensionistici da parte dello Stato avrebbe permesso solo in parte di compensare lo svantaggio oggettivo imposto in precedenza dallo Stato a DPAG Di conseguenza, secondo le autorità tedesche, il contributo statale al fondo pensioni non comporterebbe un vantaggio per DPAG e questa misura di compensazione non determinerebbe distorsioni né della concorrenza né degli scambi. (80) Richiamandosi alla giurisprudenza Combus ( 24 ) la Germania sostiene che, nell’ambito della privatizzazione di un prestatore di servizio universale che era già impresa pubblica, non costituiscono aiuti di Stato i finanziamenti accordati dallo Stato per compensare oneri pensionistici superiori a quelli sostenuti di norma dai concorrenti privati. La Germania ritiene che gli oneri sociali per i funzionari di Deutsche Post dovrebbero essere confrontati con quelli dei concorrenti al fine di valutare l’esistenza di un aiuto di Stato. 5. VALUTAZIONE DELLA SOVVENZIONE DELLA MISURA PENSIONISTICA (81) Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». (82) Una misura può essere considerata un aiuto di Stato se soddisfa le seguenti quattro condizioni cumulative: a) la misura è concessa da uno Stato membro mediante risorse statali; b) conferisce un vantaggio economico selettivo a talune imprese o a talune produzioni; c) tale vantaggio falsa o minaccia di falsare la concorrenza; d) la misura incide sugli scambi all’interno dell’Unione europea. (83) La misura pensionistica si fonda sull’articolo 16 del PostPersRG e viene finanziata con risorse del bilancio dello Stato, quindi imputabili allo Stato e concesse mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre la misura è selettiva, poiché è stata accordata solo per sgravare Deutsche Post da una parte dei costi sostenuti per le pensioni dei funzionari e, quindi, in definitiva conferisce un vantaggio a Deutsche Post. 5.1. Esistenza di un vantaggio finanziario 5.1.1. Metodo applicabile per la valutazione della presenza di un vantaggio (84) Richiamandosi alla giurisprudenza Combus, la Germania sostiene che la misura pensionistica non ha conferito alcun vantaggio finanziario, in quanto ha sgravato Deutsche Post da costi pensionistici eccedenti le condizioni di mercato. (85) Nella decisione del 2012 la Commissione ha respinto l’argomentazione della Germania secondo cui l’esistenza di un vantaggio avrebbe dovuto essere valutata sulla base della giurisprudenza Combus. (86) Tuttavia, in considerazione dell’annullamento della decisione del 2012 e della decisione di estensione del 2011, la Commissione ritiene, conformemente all’articolo 266 del TFUE, a seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-143/12 ( 25 ) e T-388/11 ( 26 ) , di essere tenuta ad applicare la giurisprudenza Combus per quanto riguarda la misura pensionistica. L’articolo 266, paragrafo 1, del TFUE stabilisce quanto segue: «L’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta». (87) Nella sentenza del 14 luglio 2016, il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che «la semplice affermazione secondo la quale gli oneri pensionistici rientrano nei costi che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa non è sufficiente a dimostrare, nel caso di specie, l’esistenza di un reale vantaggio economico a favore della Deutsche Post. La Commissione, che ha l’onere di provare tale vantaggio, non ha adempiuto il suo obbligo e ha pertanto commesso un errore di diritto.» ( 27 ) . (88) Alla luce di quanto precede, la Commissione esaminerà l’esistenza di un vantaggio a favore di Deutsche Post applicando la giurisprudenza Combus, poiché, contrariamente a quanto sostenuto da UPS, la Commissione ritiene di dover basare la sua valutazione del regime pensionistico sulla giurisprudenza Combus e non sulla sentenza Orange ( 28 ) . In particolare, la Commissione ritiene che l’obbligo che le incombe di applicare la giurisprudenza Combus alla misura pensionistica nel caso di specie conformemente all’articolo 266, paragrafo 1, del TFUE (cfr. il considerando 86) non sia rimesso in discussione dal fatto che, nella sentenza Orange, la Corte si sia discostata dall’approccio giuridico applicato nella sentenza Combus e che, pertanto, la giurisprudenza Combus non possa più applicarsi a misure simili in altri casi. 5.1.2. Esistenza di un vantaggio nel caso di specie (89) In considerazione dell’applicabilità della giurisprudenza Combus al caso di specie, la Commissione esaminerà se la Germania abbia concesso a Deutsche Post un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti facendosi carico della differenza tra l’importo forfettario applicabile tra il 1995 e il 1999 e il costo totale delle pensioni degli ex funzionari di Deutsche Post. (90) Nella sua valutazione sull’esistenza di un vantaggio, la Commissione procederà secondo le tre fasi seguenti: a) in un primo tempo determinerà il livello di contributi sociali lordi legati alle retribuzioni di altre società del settore «recapito corrispondenza e pacchi»; b) successivamente determinerà l’entità dei contributi sociali sostenuti da Deutsche Post per i suoi funzionari; c) infine confronterà i rispettivi contributi così calcolati. 5.1.2.1. Entità dei contributi sociali di altre imprese del settore «recapito corrispondenza e pacchi» 5.1.2.1.1.   Calcolo dell’aliquota di riferimento (91) I concorrenti privati devono finanziare con i loro ricavi sia l’aliquota dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, sia l’aliquota a carico del lavoratore. Come indicato nella figura 3, tra il 1995 e il 1999 il tasso totale di contribuzione per l’assicurazione sociale obbligatoria era compreso tra il 39 % e il 42 % della retribuzione lorda. Le aliquote contributive dei datori di lavoro e dei lavoratori all’assicurazione sociale obbligatoria variavano dal 19 % al 21 % circa della retribuzione lorda (cfr. considerando 68). (92) A differenza dei dipendenti privati, i funzionari non sono tenuti a versare contributi sociali per l’assicurazione malattia e assistenza di lunga durata, ma devono sostenere dal 30 % al 50 % dei costi per l’assistenza sanitaria e l’assistenza di lunga durata (ad esempio mediante assicurazioni complementari private). Si può tuttavia ritenere che, quanto ai suoi effetti economici, il contributo compreso tra il 30 % e il 50 % delle spese sanitarie e assistenziali di lunga durata sostenute dai funzionari corrisponda in larga misura al contributo versato dai dipendenti privati alle assicurazioni obbligatori per le spese mediche e per l’assistenza di lunga durata ( 29 ) . (93) I funzionari non versano inoltre alcun contributo all’assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione. Il contributo di Deutsche Post dovrebbe pertanto andare al di là dell’aliquota dei datori di lavoro privati e comprendere i costi totali dell’assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione nonché i restanti costi sanitari e assistenziali di lunga durata dei funzionari. (94) L’aliquota di riferimento per i contributi sociali di Deutsche Post (l’«aliquota di riferimento») deve quindi comprendere l’aliquota contributiva complessiva (= aliquota a carico del datore di lavoro + aliquota a carico del lavoratore) prevista per le pensioni e l’assicurazione contro la disoccupazione, oltre all’aliquota a carico del datore di lavoro delle assicurazioni sanitaria e per l’assistenza di lunga durata. (95) Come si evince dalla tabella 1, nel periodo dal 1995 al 1999, l’aliquota di riferimento si collocava tra il 32 % e il 34,5 % della retribuzione lorda dei dipendenti privati. Tabella 1: Aliquota di riferimento per gli oneri contributivi a carico di Deutsche Post % 1995 1996 1997 1998 1999 Aliquota a carico del datore di lavoro 19,49 20,01 21,07 21,07 20,77 Assicurazione malattia 6,44 6,48 6,82 6,82 6,82 Assicurazione assistenza di lunga durata 0,50 0,68 0,85 0,85 0,85 Assicurazione contro la disoccupazione 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Assicurazione pensionistica 9,30 9,60 10,15 10,15 9,85 Aliquota a carico del lavoratore 12,55 12,85 13,40 13,40 13,10 Assicurazione contro la disoccupazione 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 Assicurazione pensionistica 9,30 9,60 10,15 10,15 9,85 Aliquota di riferimento a carico di Deutsche Post 32,04 32,86 34,47 34,47 33,87 5.1.2.1.2.   Calcolo della base retributiva lorda (96) Poiché l’entità dei contributi sociali a carico di Deutsche Post per i propri funzionari dovrebbe corrispondere a quella dei contributi sociali obbligatori, è importante non solo che Deutsche Post sia assoggettata a una adeguata aliquota contributiva, ma anche che detta aliquota sia calcolata su una base retributiva lorda adeguata. (97) Occorre quindi definire una retribuzione lorda dei funzionari (la «retribuzione lorda dei funzionari») che rappresenti una base retributiva corrispondente alla base retributiva lorda dei dipendenti privati. (98) Si presume che i contributi a carico dei funzionari per le spese sanitarie e di assistenza di lunga durata corrispondano ai contributi che i dipendenti privati versano all’assicurazione sanitaria e all’assicurazione per l’assistenza di lunga durata obbligatorie (cfr. considerando 92). Non è quindi necessario adeguare la retribuzione lorda al riguardo. Tuttavia, poiché i funzionari non versano contributi al regime pensionistico e di assicurazione contro la disoccupazione (cfr. considerando 93), la retribuzione maturata (ossia i costi salariali effettivi) dovrebbe essere aumentata di un fattore che tenga conto dell’aliquota contributiva dei dipendenti privati al regime obbligatorio di assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione. (99) La formula di seguito indicata permette di convertire la retribuzione maturata in una retribuzione lorda corrispondente alla retribuzione lorda di un dipendente privato. (100) Se applicata all’anno 1997, la formula porterebbe al seguente risultato: (101) Se si considerano ad esempio le aliquote contributive del 1997, la retribuzione lorda dei funzionari è del 15 % superiore alla retribuzione maturata. 5.1.2.2. Definizione dei contributi sociali sostenuti da Deutsche Post per i suoi funzionari in rapporto alla retribuzione lorda 5.1.2.2.1.   Vantaggio risultante dal confronto con l’aliquota di riferimento (102) Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del PostPersRG, tra il 1995 e il 1999 Deutsche Post ha dovuto versare al fondo pensioni contributi annuali pari a 2,045 miliardi di EUR per un totale di 10,225 miliardi di EUR. (103) Su questa base e alla luce di quanto precede, è possibile calcolare i contributi sociali relativi alle retribuzioni lorde di Deutsche Post per il periodo 1995-1999 e confrontarli con l’aliquota di riferimento di cui al considerando 97. Tabella 2: Contributi sociali in rapporto alle retribuzioni lorde di Deutsche Post e aliquota di riferimento 1995 1996 1997 1998 1999 Contributo di Deutsche Post al fondo pensioni (in Mrd di EUR) 2,045 2,045 2,045 2,045 2,045 Retribuzione netta dei funzionari (in Mrd di EUR) 3,522 2,992 2,712 2,581 2,288 Retribuzione lorda dei funzionari (in Mrd di EUR) 4,050 3,441 3,119 2,968 2,631 Contributo di Deutsche Post (percentuale della retribuzione lorda) 50 59 66 69 78 Aliquota di riferimento (%) 31,93 33,29 34,44 34,46 33,85 (104) Dal calcolo non risulta che Deutsche Post abbia beneficiato di un vantaggio poiché i pagamenti da essa effettuati sono stati superiori all’aliquota di riferimento calcolata. 5.1.2.2.2.   Vantaggio risultante da un confronto con l’aliquota di riferimento, tenendo conto dei possibili effetti della regolamentazione delle tariffe (105) Nella decisione del 2012, la Commissione ha ritenuto, ai considerando da 332 a 338, che la regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post sia un fattore rilevante per il calcolo dei contributi sociali relativi alle retribuzioni lorde effettivamente versati da Deutsche Post e per la valutazione della proporzionalità della misura pensionistica. (106) Tale conclusione era stata motivata dal fatto che ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, della legge sui servizi postali ( Postgesetz - «PostG») del 22 dicembre 1997 ( 30 ) , Deutsche Post, nel determinare il livello lecito dei ricavi derivanti dalla licenza in esclusiva e dai servizi a tariffa regolamentata, può esigere che l’autorità di regolamentazione includa nei costi da addebitare all’utenza anche gli «oneri sociali non di mercato» oltre ai costi per la fornitura efficiente del servizio universale. (107) L’autorità di regolamentazione del settore postale ha tenuto conto di tale metodo per la prima volta nella decisione sugli indici di prezzo del 2002 (applicabile dal 1 o gennaio 2003) e ha approvato anche gli «oneri sociali non di mercato» nelle decisioni relative alla quantificazione del 2007 e del 2011. La Commissione ha ritenuto che, dal punto di vista economico, l’aliquota contributiva effettiva di Deutsche Post ai costi sociali era di fatto inferiore rispetto al suo apparente contributo al fondo pensioni. Sulla base di tale considerazione, la Commissione, nella decisione del 2012, ha potuto determinare e quantificare l’importo dell’aiuto incompatibile da recuperare per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2003 e la data in cui il vantaggio comparativo è stato completamente eliminato. (108) Nell’ottica della presente decisione, e quindi della valutazione della misura pensionistica per il periodo dal 1995 al 1999, si potrebbe analizzare se i possibili effetti della regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post debbano essere presi in considerazione nel valutare l’esistenza di un vantaggio in applicazione della giurisprudenza Combus al momento di quantificare il vantaggio di cui Deutsche Post ha eventualmente beneficiato grazie alla misura pensionistica. (109) La Commissione ritiene tuttavia che i possibili effetti del regolamento tariffario non siano comunque pertinenti alla luce dell’ambito di applicazione temporale della misura oggetto della presente decisione, vale a dire il periodo dal 1995 al 1999. (110) Come osservato dalla Commissione nella sua decisione del 2012 ( 31 ) , l’autorità di regolamentazione dei servizi postali ha adottato la sua prima decisione sugli indici di prezzo tenendo conto degli «oneri sociali non di mercato» ai sensi del PostG solo nel 2002 per il periodo 2003-2007. Per quanto riguarda il periodo anteriore al 2003, la Commissione ha per contro constatato che dalla base giuridica relativa agli oneri regolamentati applicabili nel periodo 1995-2002 non era possibile evincere inequivocabilmente il modo in cui le autorità competenti si erano previamente accordate sulla composizione degli oneri regolamentati ( 32 ) . In tale contesto, la Commissione ha osservato che, in assenza di un elemento specificamente identificato degli oneri per i costi sociali, non era possibile determinare il livello degli oneri sociali lordi legati alle retribuzioni tenendo conto della regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post ( 33 ) . Sulla base di tali considerazioni, nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso che non poteva né accertare né quantificare l’importo dell’aiuto incompatibile con il mercato interno per il periodo 1995-2002 ( 34 ) . (111) Ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che tali considerazioni si applichino allo stesso modo alla valutazione dell’esistenza di qualsiasi vantaggio in base alla giurisprudenza Combus, ossia il confronto di cui al considerando 90. Poiché, nonostante i notevoli sforzi compiuti, la Commissione non è in grado di quantificare l’eventuale impatto del regolamentazione tariffaria sui contributi sociali sostenuti da Deutsche Post per i suoi funzionari, essa non è nemmeno in grado di dimostrare l’esistenza di un vantaggio su tale base. 5.2. Conclusioni relative all’esistenza di un vantaggio finanziario (112) Se la Commissione, nella sua valutazione, si limita ad un confronto diretto tra i contributi di Deutsche Post al fondo pensioni e l’aliquota di riferimento corrispondente, non è possibile stabilire alcun vantaggio a favore di Deutsche Post, come risulta dalle considerazioni che precedono. Inoltre, anche allargando la valutazione della Commissione ai possibili effetti della regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post - supponendo che ciò sia giustificato - non sarebbe possibile accertare, quantificare e collegare alla misura pensionistica un vantaggio specifico per il periodo dal 1995 al 1999. (113) Sulla base di tali considerazioni, la Commissione giunge alla conclusione di non poter asserire che il regime pensionistico attuato a favore di Deutsche Post tra il 1995 e il 1999 abbia conferito a quest’ultima un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché l’esistenza di un vantaggio - una delle condizioni cumulative per determinare l’esistenza di un aiuto di Stato - non può essere dimostrata, la Commissione conclude che la misura pensionistica non comporta un aiuto di Stato. 6. CONCLUSIONE (114) La Commissione conclude che la misura pensionistica attuata dalla Germania tra il 1995 e il 1999 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La misura pensionistica attuata dalla Germania a favore di Deutsche Post tra il 1995 e il 1999 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020 Per la Commissione Margrethe VESTAGER Vicepresidente esecutiva ( 1 ) GU C 306 del 23.10.1999, pag. 25 . ( 2 ) GU C 306 del 23.10.1999, pag. 25 . ( 3 ) Decisione della Commissione 2002/753/CE, del 19 giugno 2002, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG ( GU L 247 del 14.9.2002, pag. 27 ). ( 4 ) GU C 245 del 19.10.2007, pag. 21 . ( 5 ) Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione , T-421/07, ECLI:EU:T:2011:720. ( 6 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea ( GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1 ). ( 7 ) Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2010, Deutsche Post/Commissione , T-570/08, ECLI:EU:T:2010:31; ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2010, Deutsche Post/Commissione , T-571/08, ECLI:EU:T:2010:312; sentenza della Corte del 13 ottobre 2011, Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania/Commissione europea C-463/10 P e C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 10 maggio 2012, Germania/Commissione , T-571/08 RENV, ECLI:EU:T:2012:228; sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013, Deutsche Post/Commissione , T-570/08 RENV, ECLI:EU:T:2013:589. ( 8 ) GU C 263 del 7.9.2011, pag. 4 . ( 9 ) Perizia di Charles River Associates del marzo 2011, « E stimating a reasonable profit margin for provision of letter services » («Stima di un margine di profitto ragionevole per la fornitura di servizi postali»); tale perizia era stata presentata dal Belgio nell’ambito del caso SA.14588 - Aiuti di Stato a favore di bpost. ( 10 ) Decisione 2012/636/CE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG ( GU L 289 del 19.10.2012, pag. 1 ). ( 11 ) Sentenza del Tribunale del 1 o luglio 2008, Deutsche Post/Commissione , T-266/02, ECLI:EU:T:2008:235. ( 12 ) Sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post , C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481. ( 13 ) Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione , T-421/07, ECLI:EU:T:2011:720. ( 14 ) Sentenza del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione , C-77/12 P, ECLI:EU:C:2013:695. ( 15 ) Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, Deutsche Post/Commissione, T-421/07, T-421/07 RENV, ECLI:EU:T:2015:654. ( 16 ) Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016, Germania/Commissione , T-143/12, ECLI:EU:T:2016:406. ( 17 ) Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Deutsche Post/Commissione , T-388/11, ECLI:EU:T:2019:237. ( 18 ) Articolo 4 della legge per la ristrutturazione dei servizi postali e di telecomunicazione ( Gesetzes zur Neuordnung des Postwesens und der Telekommunikation des Postwesers und der Telekommunikation ) (Postneuordnungsgesetz - PTuOG) del 14 settembre 1994, Bundesgesetzblatt (BGBl, Gazzetta ufficiale federale) 1994, parte I, n. 61, pag. 2325. ( 19 ) BGBl. 1976, parte I, n. 111, pag. 2485. ( 20 ) Articolo 1 della legge sulla ristrutturazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Deutsche Bundespost ( Poststrukturgesetz — PoststruktG), dell’8 giugno 1989, BGBl 1989, parte I, n. 25, pag. 1026. ( 21 ) Il libro VI del Codice della sicurezza sociale ( Sozialgesetzbuch - SGB VI) disciplina l’assicurazione pensionistica; il libro III del Codice della sicurezza sociale (SGB III) disciplina l’assicurazione in materia di disoccupazione; il libro V del Codice della sicurezza sociale (SGB V) disciplina l’assicurazione sanitaria; la legge sulla protezione sociale per l’assistenza di lunga durata ( Pflege-Versicherungsgesetz - PflegeVG), del 26 maggio 1994 (BGBl. 1994, parte I, n. 30, pag. 1014) e il libro XI del Codice della sicurezza sociale (SGB XI) disciplinano l’assicurazione per l’assistenza di lunga durata. ( 22 ) Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione , C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798. ( 23 ) Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione , T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76. ( 24 ) Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione , T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76, punto 57. ( 25 ) Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016, Germania/Commissione , T-143/12, ECLI:EU:T:2016:406. ( 26 ) Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Deutsche Post/Commissione , T-388/11, ECLI:EU:T:2019:237. ( 27 ) Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016, Germania/Commissione , T-143/12, ECLI:EU:T:2016:406, punto 154. ( 28 ) Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione , C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798. ( 29 ) Poiché l’aliquota contributiva dei dipendenti privati alle assicurazioni malattia e di assistenza di lunga durata obbligatorie rappresenta circa la metà del tasso obbligatorio dei contributi sociali totali (cfr. considerando 68), si può presumere che i costi aggiuntivi per l’assicurazione privata a carico dei funzionari per coprire tra il 30 % e il 50 % delle assicurazioni obbligatorie per le cure mediche e l’assistenza di lunga durata corrispondano in larga misura al contributo versato dai dipendenti privati. ( 30 ) BGBl. 1997, parte I, n. 88, pag. 3294. ( 31 ) Decisione 2012/636/UE, considerando 332. ( 32 ) Ibidem, considerando 329. ( 33 ) Ibidem, considerando 329. ( 34 ) Ibidem, considerando 408.

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