Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0621/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine, redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 07/04/2022 In vigore dal: 07/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine, redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/621 of 7 April 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards harmonised standards for truck mixers, cranes and other machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

13.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 115/75 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/621 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine, redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( 2 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. (2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) (la «richiesta»). (3) Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere, EN 12385-5:2021 sulle funi a trefoli per ascensori, ed EN 12609:2021 sui requisiti di sicurezza per le autobetoniere. (4) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione ( 4 ) , al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all’adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2021 sui mezzi e le attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili; EN 13001-2:2021 sulla sicurezza degli apparecchi di sollevamento; EN 1501-1:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore; EN 1501-2:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale; EN 1501-3:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale; EN 1501-5:2021 sui dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti; EN 1829-1:2021 sulle macchine a getto d’acqua ad alta pressione; EN ISO 22868:2021 sul metodo tecnico progettuale per la prova del rumore delle macchine portatili manualmente con motore a combustione interna; EN 303-5:2021 sulle caldaie per combustibili solidi; EN ISO 11202:2010/A1:2021 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni; EN ISO 19085-1:2021 sui requisiti comuni per le macchine per la lavorazione del legno; EN 1756-1:2021 sui requisiti di sicurezza per le sponde caricatrici; e EN IEC 62061:2021 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza. (5) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione ( 5 ) . (6) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec. (7) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative. (8) Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione ( 6 ) . Esso ha sostituito il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 senza alcun periodo transitorio. Per concedere ai fabbricanti il tempo per prepararsi all’applicazione della nuova norma, è opportuno ripubblicare, in via eccezionale, il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per un periodo di tempo limitato. Per motivi di certezza del diritto, la pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 dovrebbe comprendere anche il periodo precedente l’entrata in vigore della presente decisione. (9) Il testo della limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 non è chiaro, in quanto confonde due carenze distinte individuate in relazione alla norma armonizzata. (10) La prima carenza riguarda l’inadeguato livello di visibilità constatato in relazione alla norma EN 474-1:2006+A6:2019 quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. Analogamente alla norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non garantisce che il conducente possa far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. La limitazione prevista per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE dovrebbe pertanto essere mantenuta per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019. (11) La seconda carenza riguarda il fatto che il meccanismo di attacco rapido utilizzato per agganciare gli escavatori idraulici e le terne alle macchine di movimento terra non comprende un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo che indichi agli operatori se macchina ed estensione non sono attaccate correttamente. Di per sé la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l’integrazione della sicurezza e per la prevenzione dei rischi dovuti alla caduta di oggetti di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tali punti dovrebbero essere menzionati nella limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019. (12) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le carenze individuate dovrebbero essere espresse mediante due limitazioni distinte per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019. (13) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2012/C 159/1 della Commissione ( 7 ) . Il riferimento di tale norma includeva il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014 a partire dalla pubblicazione di tale norma con la comunicazione 2016/C 14/1 della Commissione ( 8 ) . Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 solo in merito alle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017. Nella pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012, nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è stato erroneamente omesso il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. È pertanto opportuno sostituire il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 insieme ai riferimenti delle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017 e includere il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 modificata dalla presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente. (14) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec. (15) Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato. (16) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008 ed EN 62061:2005/A2:2015. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea includendoli nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. (17) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione. (18) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017. (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436. (20) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata: (1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 per le macchine movimento terra redatta a sostegno della direttiva 2006/42/CE, elencato nell’allegato II bis della presente decisione, è pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il suddetto riferimento si considera pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il periodo stabilito in tale allegato.»; (2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; (3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione; (4) è inserito l’allegato II bis di cui all’allegato III della presente decisione; (5) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I punti 1), 4) e 6) dell’allegato I si applicano a decorrere dall’11 ottobre 2023. Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24 . ( 3 ) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ( GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1 ). ( 4 ) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) ( GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, gli apparecchi di sollevamento, gli utensili estrattivi e altre macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione ( GU L 366 del 15.10.2021, pag. 109 ). ( 7 ) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) ( GU C 159 del 5.6.2012, pag. 1 ). ( 8 ) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) ( GU C 14 del 15.1.2016, pag. 1 ). ALLEGATO I L’allegato I è così modificato: (1) la riga 12 è soppressa; (2) è inserita la riga 12 bis seguente: «12 bis. EN 13001-3-6:2018+A1:2021 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-6: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario - Cilindri idraulici C»; (3) la riga 33 è sostituita dalla seguente: «33. EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali IEC 60335-1:2010 (modificata) EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017 C»; (4) la riga 33 è soppressa; (5) è inserita la riga 33 bis seguente: «33 bis. EN 60335-1:2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali IEC 60335-1:2010 (modificata) EN 60335-1:2012/AC:2014 EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-1:2012/A15:2021 C»; (6) la riga 90 è soppressa; (7) è inserita la riga 90 bis seguente: «90 bis. EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria IEC 60335-2-107:2012 (modificata) EN 50636-2-107:2015/A1:2018 EN 50636-2-107:2015/A2:2020 EN 50636-2-107:2015/A3:2021 C»; (8) sono aggiunte le righe seguenti: «119. EN ISO 11202:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010) EN ISO 11202:2010/A1:2021 B 120. EN 303-5:2021 Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura C 121. EN 1501-1:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore C 122. EN 1501-2:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale C 123. EN 1501-3:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale C 124. EN 1501-5:2021 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti C 125. EN 1756-1:2021 Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - parte 1: Sponde caricatrici per merci C 126. EN 1829-1:2021 Macchine a getto d’acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: Macchine C 127. EN 12312-5:2021 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili C 128. EN 12385-5:2021 Funi di acciaio - Sicurezza - parte 5: Funi a trefoli per ascensori C 129. EN 12609:2021 Autobetoniere - Requisiti di sicurezza C 130. EN 13001-2:2021 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 2: Azioni dei carichi C 131. EN 13852-3:2021 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l’utilizzo in mare aperto leggere C 132. EN ISO 19085-1:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2021) C 133. EN ISO 22868:2021 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2021) C 134. EN IEC 62061:2021 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021 B». ALLEGATO II Nell’allegato II, la riga 1 è sostituita dalla seguente: «1. EN 474-1:2006+A6:2019 Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali Avvertenza 1 : la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell’operatore» di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Avvertenza 2 : per quanto riguarda l’allegato B.2 – Attacchi rapidi, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui requisiti per le terne e con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. C». ALLEGATO III « «ALLEGATO II bis N. Riferimento della norma Tipo Dal Al 1. EN 474-1:2006+A5:2018 Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali Avvertenza : la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell’operatore» di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. C 15 ottobre 2021 11 ottobre 2022». » ALLEGATO IV Nell’allegato III sono aggiunte le righe seguenti: «114. EN 12312-5:2005+A1:2009 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili 11 ottobre 2023 C 115. EN 13001-2:2014 Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 2: Azioni dei carichi 11 ottobre 2023 C 116. EN 1501-1:2011+A1:2015 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore 11 ottobre 2023 C 117. EN 1501-2:2005+A1:2009 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale 11 ottobre 2023 C 118. EN 1501-3:2008 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale 11 ottobre 2023 C 119. EN 1501-5:2011 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti 11 ottobre 2023 C 120. EN 1756-1:2001+A1:2008 Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - parte 1: Sponde caricatrici per merci 11 ottobre 2023 C 121. EN 1829-1:2010 Macchine a getto d’acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: Macchine 11 ottobre 2023 C 122. EN 303-5:2012 Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura 11 ottobre 2023 C 123. EN 62061:2005 Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza IEC 62061:2005 EN 62061:2005/AC:2010 EN 62061:2005/A1:2013 EN 62061:2005/A2:2015 11 ottobre 2023 B 124. EN ISO 11202:2010 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010) 11 ottobre 2023 B 125. EN ISO 19085-1:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2017) 11 ottobre 2023 C 126. EN ISO 22868:2011 Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2011) 11 ottobre 2023 C».

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