Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0653/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/653 della Commissione del 20 aprile 2021 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2021) 2587 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 20/04/2021 In vigore dal: 20/04/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/653 della Commissione del 20 aprile 2021 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 2587] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/653 of 20 April 2021 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2021) 2587) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

22.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 138/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/653 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2021 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 2587] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste ("i piani"). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I di tale direttiva. (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 2 ) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione ("l'elenco"). (3) L'Albania ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. Poiché tale piano non riguarda i crostacei, è opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei. (4) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei. (5) Le Isole Falkland hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini. (6) Le Isole Fær Øer hanno presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei. (7) Il Guatemala ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci. (8) L'Iran ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci. (9) Il Kirghizistan è attualmente incluso nell'elenco di approvazione per il miele. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il miele che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa al Kirghizistan concernente il miele. (10) La Moldova ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per il latte. Il piano per il latte offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e inserire il latte nella voce dell'elenco relativa alla Moldova. (11) Il Montenegro ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei e un piano per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei e che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini. (12) Il Marocco ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei. (13) Il Mozambico ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci. (14) La Namibia ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina selvatica e per i piccoli ruminanti che riguarda solo gli ovini. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire la selvaggina selvatica e gli ovini nella voce dell'elenco relativa alla Namibia. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per i piccoli ruminanti è limitata agli ovini. (15) Il Nicaragua ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci. (16) La Nigeria ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Nigeria per l'acquacoltura, specificando che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci. (17) La Nuova Caledonia ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci. (18) L'Oman ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa all'Oman per l'acquacoltura, specificando che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei. (19) Taiwan ha presentato alla Commissione un piano per le uova. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell'elenco relativa a Taiwan. (20) La Tanzania ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i pesci. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i pesci. (21) Il Togo ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Togo per il miele. (22) La Tunisia ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei. (23) L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per l'acquacoltura che non riguarda i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura esclude i crostacei. (24) Sebbene non abbia presentato alla Commissione un piano per le uova, la Colombia ha fornito garanzie per quanto riguarda le uova e gli ovoprodotti originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare detti prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell'elenco relativa alla Colombia, con la corrispondente nota a piè di pagina. (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE. (26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ALLEGATO «ALLEGATO Codice ISO2 Paese ( 1 ) Bovini Ovini/caprini Suini Equini Pollame Acquacoltura Latte Uova Conigli Selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento Miele AD Andorra X X X ( 3 ) X X AE Emirati arabi uniti X ( 3 ) X ( 13 ) AL Albania X X ( 8 ) X AM Armenia X X AR Argentina X X X X X X X X X X X AU Australia X X X X X X X X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X ( 8 ) X X X BD Bangladesh X BF Burkina Faso X BJ Benin X BN Brunei X BR Brasile X X X X X BW Botswana X BY Bielorussia X ( 2 ) X X X X BZ Belize X CA Canada X X X X X X X X X X X X CH Svizzera X X X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X X X CM Camerun X CN Cina X X X X X CO Colombia X X X ( 3 ) CR Costa Rica X CU Cuba X X DO Repubblica dominicana X EC Ecuador X ET Etiopia X FK Isole Falkland X X ( 12 ) X ( 8 ) FO Isole Fær Øer X ( 8 ) GB Regno Unito X X X X X X X X X X X X GE Georgia X GG Guernsey X X GH Ghana X GL Groenlandia X X GT Guatemala X ( 10 ) X HN Honduras X ID Indonesia X IL Israele ( 6 ) X X X X X IM Isola di Man X X X X X X IN India X X X IR Iran X ( 10 ) JE Jersey X X JM Giamaica X JP Giappone X X X X X X KE Kenya X KR Corea del Sud X X LK Sri Lanka X MA Marocco X X ( 8 ) MD Moldova X X ( 8 ) X X X ME Montenegro X X ( 12 ) X X X ( 8 ) X X X MG Madagascar X X MK Macedonia del Nord X X X X X X X X X MM Myanmar/Birmania X X MU Maurizio X X ( 3 ) MX Messico X X X MY Malaysia X ( 3 ) X MZ Mozambico X ( 10 ) NA Namibia X X ( 12 ) X NC Nuova Caledonia X ( 10 ) X X NI Nicaragua X ( 10 ) X NG Nigeria X ( 10 ) NZ Nuova Zelanda X X X X X X X X OM Oman X ( 8 ) PA Panama X PE Perù X PH Filippine X PM Saint Pierre e Miquelon X PN Isole Pitcairn X PY Paraguay X RS Serbia ( 4 ) X X X X ( 2 ) X X X X X X RU Russia X X X X X X X ( 5 ) X RW Ruanda X SA Arabia Saudita X SG Singapore X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 7 ) X ( 3 ) X X ( 3 ) X ( 7 ) X ( 7 ) SL Sierra Leone X SM San Marino X X ( 3 ) X X SV El Salvador X SZ Eswatini X TG Togo X TH Thailandia X X X TN Tunisia X ( 8 ) X TR Turchia X X X X X TW Taiwan X X X TZ Tanzania X ( 10 ) X UA Ucraina X X X X ( 8 ) X X X X UG Uganda X X US Stati Uniti X X ( 11 ) X X X X X X X X X UY Uruguay X X X X X X X VE Venezuela X VN Vietnam X X XK Kosovo X ( 3 ) ZA Sud Africa X X ( 9 ) ZM Zambia X ». ( 1 ) La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall'UE. ( 2 ) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). ( 3 ) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2. ( 4 ) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo). ( 5 ) Solo renne. ( 6 ) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 7 ) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. ( 8 ) Esclusi i crostacei. ( 9 ) Solo ratiti. ( 10 ) Esclusi i pesci. ( 11 ) Solo specie caprina. ( 12 ) Solo specie ovina. ( 13 ) Solo latte di cammello.

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