Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0667/2022

Decisione (PESC) 2022/667 del Consiglio del 21 aprile 2022 relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024

Pubblicato: 21/04/2022 In vigore dal: 21/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/667 del Consiglio del 21 aprile 2022 relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 EN: Council Decision (CFSP) 2022/667 of 21 April 2022 on an assistance measure taking the form of a general programme for support to the African Union under the European Peace Facility for the period 2022-2024

Testo normativo

22.4.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 121/38 DECISIONE (PESC) 2022/667 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2022 relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace per il periodo 2022-2024 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) , è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, punto ii), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare misure di assistenza a sostegno degli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un’organizzazione regionale o internazionale. (2) Le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF possono assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico. (3) Il Consiglio riconosce la costante importanza strategica del partenariato Africa-UE per la pace e la sicurezza, nell’ambito della strategia comune Africa-UE, in particolare il quadro di cooperazione istituito nell’ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) e il ruolo guida dell’Unione africana (UA) nel preservare la pace e la sicurezza nel continente africano, come specificato all’articolo 16 del protocollo relativo all’istituzione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA. Il Consiglio mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell’UA in questo settore, della prestazione di assistenza alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana e del rafforzamento dell’architettura africana di pace e di sicurezza in vista della sua piena operatività, in linea con il memorandum d’intesa tra l’Unione africana e l’Unione europea su pace, sicurezza e governance del 23 maggio 2018, nonché a favore del sostegno ai meccanismi di cooperazione consolidati, in particolare un approccio integrato basato su partenariato, consultazione e coordinamento strategico rafforzato. (4) Una transizione senza soluzione di continuità del sostegno dell’Unione dall’APF all’EPF è stata garantita mediante l’adozione di una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’UA per il secondo semestre del 2021 ( 2 ) . Tale programma generale per il secondo semestre del 2021 dovrebbe essere seguito da un programma generale pluriennale di sostegno all’UA per il periodo 2022-2024, che consentirà di continuare a fornire finanziamenti affidabili e prevedibili alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per reagire in modo efficace ed efficiente agli sviluppi dei conflitti nel continente africano. Si prevede che le azioni nell’ambito della misura di assistenza possano essere attuate da entità che hanno esperienza nell’attuazione delle azioni nell’ambito dell’APF e nell’ambito della misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’UA nell’ambito dell’EPF per il secondo semestre del 2021. (5) Con la lettera del 1 o luglio 2021 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l’UA ha chiesto all’Unione di continuare a sostenere a decorrere dal 1 o luglio 2021 le operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA. (6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo in considerazione i principi e i requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e conformemente alle regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF. (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana (UA), finanziata nell’ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). La misura di assistenza finanzia le azioni approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS) entro il 31 dicembre 2024. 2.   Gli obiettivi generali della misura di assistenza sono ridurre l’incidenza, la durata e l’intensità dei conflitti violenti in Africa e rafforzare il ruolo dell’UA per quanto riguarda la pace e la sicurezza nel continente africano. L’obiettivo specifico della misura di assistenza consiste nel migliorare la gestione dei conflitti attraverso lo spiegamento di componenti militari delle operazioni di sostegno alla pace da parte della Commissione dell’UA e delle organizzazioni regionali africane. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la misura di assistenza finanzia gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA, ivi comprese le seguenti attività, ma non limitatamente a esse: a) copertura dei costi relativi al personale (indicativamente il 40 % dell’importo di riferimento finanziario totale), quali diarie e indennità per il personale militare, indennità giornaliera di missione per gli ufficiali militari presso il comando della missione, operazioni di evacuazione dei feriti, prestazione compensativa in caso di decesso o disabilità, razioni, costi di trasporto e di viaggio, e formazione per il personale militare; b) fornitura e aggiornamento di attrezzature e prestazione di servizi (indicativamente il 35 % dell’importo di riferimento finanziario totale), quali attrezzatura individuale dei soldati, materiali medici monouso, veicoli, carburante e manutenzione dei veicoli, dispositivi e servizi di comunicazione, tecnologie e servizi informatici, infrastrutture e servizi di comando e controllo, e altre attrezzature, a eccezione dei materiali o delle piattaforme di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509; c) realizzazione di lavori (indicativamente il 25 % dell’importo di riferimento finanziario totale), quali la costruzione e il ripristino di caserme militari, strutture di formazione e strutture mediche. 4.   La durata della misura di assistenza è pari a 72 mesi a partire dal 1 o gennaio 2022. Articolo 2 Approvazione del sostegno alle azioni nell’ambito della misura di assistenza 1.   A norma dell’articolo 59, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2021/509, il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell’ambito della misura di assistenza fa seguito a una richiesta della Commissione dell’UA in qualità di beneficiario della misura di assistenza («beneficiario»). 2.   A seguito di una richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), previa consultazione dell’amministratore delle misure di assistenza nominato ai sensi della decisione (PESC) 2021/509 («amministratore delle misure di assistenza») per quanto riguarda le questioni relative all’esecuzione finanziaria, presenta al CPS, per esame e approvazione, una raccomandazione in cui illustra il sostegno proposto, compreso il suo bilancio, l’entità o le entità selezionate tra quelle elencate all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione per l’attuazione del sostegno proposto, e valutazioni relative alla sensibilità del conflitto e analisi del rischio, nonché le misure di monitoraggio e controllo di cui all’articolo 6 della presente decisione, se del caso. Articolo 3 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 600 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 4 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione e dal CPS nel contesto dell’approvazione del sostegno a favore di azioni nell’ambito della misura di assistenza, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne l’usabilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 5 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è incaricato di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, e alle regole per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell’ambito dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   Le azioni nell’ambito della misura di assistenza di cui all’articolo 2 possono essere attuate in tutto o in parte da una delle seguenti entità in qualità di soggetti responsabili dell’attuazione oppure mediante sovvenzioni concesse senza invito a presentare proposte: a) la Commissione dell’UA; b) l’Unione del Maghreb arabo; c) la Comunità degli Stati sahelo-sahariani; d) il mercato comune per l’Africa orientale e australe ( Common Market of Eastern and Southern Africa ); e) la Comunità dell’Africa orientale; f) la Forza di pronto intervento dell’Africa orientale; g) la Comunità economica degli Stati dell’Africa centrale; h) la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale; i) l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo; j) la capacità regionale dell’Africa settentrionale ( North Africa Regional Capability ); k) la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe; l) il G5 Sahel; m) la Commissione del bacino del lago Ciad; n) le Nazioni Unite – Alto Commissariato per i diritti umani; o) il segretariato delle Nazioni Unite; p) l’Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti; q) l’Ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia; r) ministeri, pubbliche amministrazioni o altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che figurano nell’allegato, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie. 3.   L’amministratore delle misure di assistenza conferma la capacità di un’entità specifica di attuare un’azione o parte di essa prima dell’approvazione del sostegno all’azione da parte del CPS. Articolo 6 Monitoraggio, valutazione e controllo 1.   Le misure di monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni nell’ambito della misura di assistenza sono stabilite in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   Lo scopo delle misure di cui al paragrafo 1 è in particolare garantire che il beneficiario e le altre entità che beneficiano direttamente del sostegno nell’ambito della misura di assistenza rispettino il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché che il beneficiario ottemperi a tutti gli altri impegni e obblighi stabiliti in base agli accordi di cui all’articolo 4. 3.   A seconda del sostegno approvato per un’azione nell’ambito della misura di assistenza, le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere: il monitoraggio dei progressi riguardo alle condizioni e ai parametri di riferimento concordati con il beneficiario; l’istituzione e il monitoraggio dei quadri in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e degli obblighi di dovuta diligenza; il controllo post-spedizione dei mezzi per garantirne un uso adeguato ed evitare diversioni; e l’individuazione di strategie di disimpegno e di uscita. Articolo 7 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 8 Sospensione e cessazione 1.   A norma dell’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante, la sospensione o la cessazione del sostegno ad azioni nell’ambito della misura di assistenza o la sospensione dell’intera misura di assistenza nei casi seguenti: a) se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, o se non adempie agli impegni assunti nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 4; b) se il contratto con un soggetto responsabile dell’attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest’ultimo derivanti dal contratto; c) se la situazione nella zona geografica in questione non consente più l’attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti; d) se il proseguimento della misura non risponde più agli obiettivi della misura stessa o non è più nell’interesse dell’Unione. In casi urgenti ed eccezionali l’alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 9 Coerenza dell’azione dell’Unione A norma dell’articolo 8 della decisione (PESC) 2021/509, è garantita la coerenza delle azioni nell’ambito della misura di assistenza con le altre azioni nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e le misure previste da strumenti in altri settori dell’azione esterna dell’Unione, nonché con le altre politiche dell’Unione, compreso l’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni. Articolo 10 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2022. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e che abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2021/1210 del Consiglio, del 22 luglio 2021, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all’Unione africana nell’ambito dello strumento europeo per la pace nel 2021 ( GU L 263 del 23.7.2021, pag. 7 ). ALLEGATO Elenco dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni o di altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché degli organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie, che possano attuare in tutto o in parte azioni nell’ambito della misura di assistenza ( 1 ) : — Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Società tedesca per la cooperazione internazionale); — Expertise France. ( 1 ) Il presento elenco è relativo esclusivamente alla misura di assistenza istituita dalla presente decisione, e non preclude la possibilità che altre entità possano essere designate per future misure di assistenza, comprese quelle che assumono la forma di programma generale.

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