Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza SOCIALE — DECISIONE n. H15 del 27 giugno 2024 relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati istituita nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza SOCIALE — DECISIONE n. H15 del 27 giugno 2024 relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati istituita nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
EN: Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems – DECISION No H 15 of 27 June 2024 concerning the methods of operation and the composition of the Technical Commission for Data Processing of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2024/6845
14.11.2024
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
DECISIONE n. H15
del 27 giugno 2024
relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati istituita nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(C/2024/6845)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(
1
)
, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni, in particolare adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro, di adottare le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard, e di fissare le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,
visto l'articolo 73 del regolamento (CE) n. 883/2004, a norma del quale la commissione amministrativa determina la composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati, la quale elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma dell'articolo 72, lettera d),
DECIDE:
Ambito di applicazione
1.
La commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati di cui all’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 («commissione tecnica») è composta e funziona conformemente alle norme stabilite di seguito. A tal fine la commissione tecnica tiene conto di qualsiasi iniziativa digitale nazionale e dell’UE che possa incidere sul coordinamento della sicurezza sociale.
Composizione
2.
La commissione tecnica è composta da due membri per ciascuno Stato membro, uno dei quali è nominato titolare e l’altro supplente.
3.
Il rappresentante governativo di ciascuno Stato membro presso la commissione amministrativa comunica le nomine al segretariato di detta commissione amministrativa.
4.
I membri possono essere accompagnati alle riunioni della commissione tecnica da uno o più consiglieri tecnici, se giustificato dalla natura dei temi da trattare.
5.
Di norma ogni delegazione è costituita al massimo da quattro persone.
6.
Il rappresentante della Commissione europea presso la commissione amministrativa o la persona da questo designata espleta una funzione consultiva in seno alla commissione tecnica.
7.
Il rappresentante della Commissione europea, il suo supplente o qualsiasi altra persona designata dal segretariato della commissione amministrativa può partecipare a tutte le riunioni della commissione tecnica e dei suoi gruppi di lavoro. A tali riunioni possono partecipare, qualora lo richieda la questione da trattare, anche uno o più rappresentanti dei servizi competenti della Commissione europea.
8.
Un membro del segretariato della commissione amministrativa partecipa a tutte le riunioni della commissione tecnica e dei suoi gruppi di lavoro.
Presidente
9.
La carica di presidente della commissione tecnica è rivestita per ciascun semestre dal membro titolare, o altro funzionario appositamente designato, dello stesso Stato membro cui appartiene il presidente della commissione amministrativa designato per lo stesso periodo.
10.
Se il presidente in carica non può assistere a una riunione della commissione tecnica, la riunione è presieduta dal suo supplente.
11.
Il presidente della commissione tecnica può impartire al segretariato le istruzioni per l’organizzazione delle riunioni e l’esecuzione dei compiti spettanti alla commissione tecnica. Il segretariato assiste il presidente della commissione tecnica nello svolgimento dei suoi compiti.
12.
Con il sostegno del segretariato, il presidente della commissione tecnica redige la relazione della riunione contenente le relative conclusioni e raccomandazioni. Tale relazione è inviata alle delegazioni per revisione entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione. La relazione è redatta sotto forma di nota AC.
13.
Il presidente della commissione tecnica informa in merito alle attività della stessa nel corso della successiva riunione della commissione amministrativa.
Convocazione della commissione tecnica
14.
La commissione tecnica è convocata con lettera inviata dal segretariato, in consultazione con il presidente della stessa commissione tecnica, ai membri e al rappresentante della Commissione europea almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
15.
Il segretariato, in consultazione con il presidente della commissione tecnica, redige l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della commissione tecnica. Per la procedura di consultazione dovrebbero essere previsti almeno due giorni lavorativi.
Qualora necessario, prima di proporre un punto all'ordine del giorno, il segretariato può chiedere alle delegazioni interessate di esprimere per iscritto il loro parere sulla questione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di massima, i punti sottoposti da un membro o dal rappresentante della Commissione europea.
16.
L’ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai membri della commissione tecnica e alle persone di cui al punto 77 almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio di ciascuna riunione. L’ordine del giorno dovrebbe specificare se un punto ha scopo informativo o se richiede una discussione o una decisione; in linea di massima, tutti i punti possono richiedere una discussione. Una versione riveduta dell’ordine del giorno può essere trasmessa cinque giorni lavorativi prima della riunione.
17.
La documentazione corrispondente ai punti all’ordine del giorno che richiedono decisioni nella rispettiva riunione dovrebbe essere resa disponibile, in linea di massima, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione stessa. Tale documentazione comprende note o altri documenti, nonché presentazioni, a meno che non accompagnino una nota esistente trasmessa entro il termine previsto. Ciò non si applica in circostanze eccezionali e altri casi che possono essere decisi dalla commissione tecnica all’unanimità.
18.
All’inizio di ogni riunione, la commissione tecnica adotta l’ordine del giorno.
19.
Per inserire nell’ordine del giorno punti che non sono all’ordine del giorno provvisorio è necessario il voto unanime della commissione tecnica.
Relazioni e pareri motivati
20.
Ove necessario, la commissione tecnica adotta relazioni e pareri motivati sulla base di documenti tecnici e studi. Essa può richiedere alle amministrazioni nazionali qualsiasi informazione reputi necessaria per il corretto svolgimento dei suoi compiti.
21.
Le relazioni, i pareri motivati, l’ordine del giorno, il verbale e qualsiasi altro documento a sostegno delle attività della commissione tecnica sono redatti in inglese.
Modalità di funzionamento
22.
Le relazioni, i pareri motivati o qualsiasi altra decisione relativa ai compiti affidati alla commissione tecnica dalla commissione amministrativa sono adottati a maggioranza qualificata di tutti i membri della commissione tecnica, nel rispetto delle regole di voto applicate dal Consiglio dell’Unione europea. Ciascuno Stato membro ha un solo voto, espresso dal membro titolare o dal suo supplente.
23.
Nelle relazioni, nei pareri motivati o in qualsiasi altra decisione della commissione tecnica è necessario specificare se sono stati adottati all’unanimità o a maggioranza qualificata. Devono essere indicate le conclusioni o le riserve espresse dalla minoranza.
24.
Ogni membro presente alla votazione che si astenga dal voto è invitato dal presidente ad esporre i motivi dell’astensione.
25.
Quando un membro titolare della commissione tecnica esercita la funzione di presidente, il supplente vota per lo Stato membro del presidente.
26.
Se la maggioranza dei membri presenti si astiene, la proposta al voto si ritiene non presa in considerazione.
27.
Un membro designato del segretariato della commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della commissione tecnica.
28.
Nella misura in cui ciò risulti necessario, la commissione tecnica può decidere all’unanimità di rendere più specifiche e dettagliate le modalità di funzionamento vigenti.
Procedura scritta
29.
La commissione tecnica può decidere di adottare relazioni e pareri motivati con procedura scritta se tale procedura è stata convenuta in una precedente riunione.
A tal fine il presidente trasmette ai membri della commissione tecnica il testo da adottare. Ai membri è accordato un termine di almeno 10 giorni lavorativi entro il quale poter adottare o rifiutare il testo proposto o astenersi dal voto. L'assenza di risposta entro il termine prescritto è considerata voto favorevole.
Il presidente può decidere di avviare una procedura scritta anche senza previo accordo espresso in una riunione della commissione tecnica. In tal caso vale come voto favorevole solo l'approvazione scritta del testo proposto e il termine accordato sarà di almeno 15 giorni lavorativi.
Alla scadenza del termine il presidente informa i membri del risultato del voto. La decisione che riceve il numero richiesto di voti favorevoli si ritiene adottata l'ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.
30.
Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione tecnica propone di modificare un testo, il presidente:
(a)
ricomincia la procedura scritta, comunicando ai membri la modifica proposta secondo la procedura di cui al paragrafo 4; in base alla natura della modifica il termine di cui al paragrafo 4 può essere ridotto a cinque giorni lavorativi; oppure
(b)
annulla la procedura scritta per discutere il caso alla riunione successiva,
a seconda di ciò che ritiene opportuno per la materia in questione.
Gruppi di lavoro
31.
La commissione tecnica può istituire gruppi di lavoro composti da un numero limitato di persone incaricate di esaminare questioni specifiche e di presentare proposte alla commissione tecnica.
32.
La commissione tecnica descrive in un mandato scritto i compiti che devono svolgere tali gruppi di lavoro e il relativo calendario dei lavori.
33.
I gruppi di lavoro sono presieduti da una persona designata dal presidente della commissione tecnica in consultazione con il rappresentante della Commissione europea o, in sua assenza, da un esperto che rappresenti lo Stato cui appartiene il presidente della commissione amministrativa.
34.
Il rappresentante del gruppo di lavoro è chiamato a partecipare alla riunione della commissione tecnica nel corso della quale è discussa la relazione di tale gruppo di lavoro.
Verbale delle riunioni
35.
Il segretariato della commissione amministrativa redige il verbale delle riunioni della commissione tecnica. Il verbale contiene tra l’altro un riferimento ai pareri espressi da ciascuna delegazione in merito a qualsiasi punto nella chat. La commissione tecnica adotta il verbale nella versione inglese.
36.
Se un punto all’ordine del giorno è sottoposto al voto, i risultati di tale votazione – incluse le modalità di voto di ciascuno Stato membro, compresi quelli che hanno votato nella chat – figurano nel verbale, disponibile presso il segretariato e sulla piattaforma elettronica utilizzata per la condivisione dei documenti.
37.
La versione inglese del verbale è inviata alle delegazioni per revisione al più tardi un mese prima della successiva riunione della commissione tecnica.
Spese a carico della Commissione europea
38.
Qualsiasi azione proposta dalla commissione tecnica che comporti spese a carico della Commissione europea è soggetta all’approvazione del rappresentante di detta istituzione.
Disposizioni finali
39.
La presente decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Essa si applica a decorrere dalla data di pubblicazione.
40.
La presente decisione sostituisce la decisione n. H10 del 21 ottobre 2020
(
2
)
.
Il presidente della commissione amministrativa
Marc MORSA
(
1
)
GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1
.
(
2
)
GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6845/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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