Decisione di esecuzione (UE) 2026/712 della Commissione, del 24 marzo 2026, che autorizza il Belgio a derogare ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per un rimorchiatore HAVENSLEEPBOOT 21 notificata con il numero C(2026) 1910
Decisione di esecuzione (UE) 2026/712 della Commissione, del 24 marzo 2026, che autorizza il Belgio a derogare ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per un rimorchiatore HAVENSLEEPBOOT 21 [notificata con il numero C(2026) 1910]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/712 of 24 March 2026 authorising Belgium to derogate from technical requirements of Annexes II and V to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council for a tugboat HAVENSLEEPBOOT 21 (notified under document C(2026) 1910)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/712
26.3.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/712 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2026
che autorizza il Belgio a derogare ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per un rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21»
[notificata con il numero C(2026) 1910]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),
previa consultazione del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio
del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il 29 aprile 2021 il Belgio ha notificato alla Commissione l’intenzione di derogare a determinati requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 per un rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21». Tale rimorchiatore è diventato operativo solo di recente, motivo per cui è opportuno adottare la decisione di esecuzione che consente il rilascio di un certificato dell’Unione per tale unità navale.
(2)
La deroga proposta riguarda l’uso di motori a combustione interna a doppia alimentazione per il rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21». Tali motori fungono da propulsori della nave e utilizzano metanolo e gasolio marino come combustibili, secondo un rapporto massimo di 70 % di metanolo e 30 % di gasolio marino.
(3)
L’impiego di motori a doppia alimentazione metanolo/gasolio marino per la propulsione della nave è una tecnologia promettente nel contesto della diffusione dell’energia pulita e di combustibili alternativi per le navi, che riduce i gas a effetto serra e i potenziali inquinanti.
(4)
La deroga proposta incoraggia l’innovazione e consente l’impiego di nuove tecnologie attraverso l’applicazione sperimentale di motori a doppia alimentazione metanolo/gasolio marino nella navigazione interna. Questa applicazione sperimentale di motori a doppia alimentazione metanolo/gasolio marino rientra nel processo di sviluppo tecnologico che costituisce l’unica strada percorribile per l’avvio di un’eventuale fase di produzione in serie.
(5)
I requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna sono stabiliti nella norma europea redatta dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI»). Tale norma è denominata ES-TRIN. Quando il rimorchiatore è stato concepito e costruito, la norma ES-TRIN applicabile, di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629, non comprendeva disposizioni specifiche per l’uso di una doppia alimentazione metanolo/gasolio marino nei motori di propulsione della nave. Sulla base delle informazioni acquisite con lo sviluppo della nave pilota in questione, regole specifiche per l’uso del metanolo a bordo delle unità navali sono state incluse nella norma ES-TRIN 2025/1
(
3
)
, che è diventata applicabile solo il 1
o
gennaio 2026 mediante il riferimento di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629.
(6)
In assenza di disposizioni regolamentari relative all’uso combinato di metanolo e gasolio marino per i motori di propulsione della nave, in particolare quando la nave è stata concepita e costruita, è necessario garantire un livello adeguato di sicurezza per l’utilizzo proposto del sistema di propulsione.
(7)
La documentazione tecnica presentata unitamente alla richiesta di deroga («documentazione tecnica») è stata preparata da Lloyd’s Register, una società di classificazione riconosciuta per le navi adibite alla navigazione interna a norma dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2016/1629. Tali specifiche tecniche sono state elaborate tenendo conto delle disposizioni pertinenti del capo 30 della norma ES-TRIN 2023/1 (disposizioni particolari per le imbarcazioni dotate di sistemi di propulsione o ausiliari funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C) e dell’allegato 8 della norma ES-TRIN 2023/1 (disposizioni supplementari applicabili alle imbarcazioni dotate di sistemi di propulsione o ausiliari funzionanti con combustibili aventi un punto di infiammabilità pari o inferiore a 55 °C).
(8)
Sulla base della documentazione tecnica, il gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del CESNI («gruppo di lavoro») ha esaminato l’uso combinato di metanolo e gasolio marino come combustibili per i motori di propulsione della nave e le misure di sicurezza di cui alla deroga proposta. I risultati di tale esame tecnico sono indicati nelle specifiche tecniche allegate alla presente decisione, che si basa sul documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3.
(9)
Nell’esame tecnico del gruppo di lavoro si conclude che il funzionamento, il rifornimento e la manutenzione del sistema possono essere effettuati in sicurezza tenendo conto delle misure e delle procedure pianificate definite nella documentazione tecnica. È pertanto possibile affermare che un adeguato livello di sicurezza di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/1629 è assicurato purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato. La deroga proposta può pertanto essere concessa.
(10)
Tuttavia, al fine di sostenere l’elaborazione di eventuali disposizioni future per l’omologazione dei motori a combustione interna a metanolo, conformemente al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, in aggiunta agli obblighi di comunicazione di cui al documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3, punto 8, è opportuno che siano fornite anche relazioni sulle emissioni di formaldeide. Poiché non vi è esperienza pratica con le emissioni di formaldeide di questo tipo di motori, in tale contesto il Belgio dovrebbe tenere conto degli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive del Consiglio 89/391/CEE
(
5
)
e 98/24/CE
(
6
)
e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
.
(11)
La deroga proposta riguarda il rilascio di un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629. Tali deroghe devono essere concesse solo per un periodo limitato, che in questo caso dovrebbe essere di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le deroghe ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629 per un rimorchiatore «HAVENSLEEPBOOT 21» con numero unico europeo di identificazione delle navi 06503824 per quanto riguarda il rilascio di un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche sono consentite nella misura e alle condizioni specificate nell’allegato della presente decisione. Tali deroghe lasciano impregiudicata la legislazione dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare gli obblighi derivanti dalle direttive 89/391/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2026
Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj
.
(
2
)
GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1991/672/oj
.
(
3
)
Norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, cfr.
https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2024/11/ES_TRIN_2025_signed_de.pdf
.
(
4
)
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (
GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj
).
(
5
)
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (
GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj
).
(
6
)
Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (
GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj
).
(
7
)
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (
GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj
).
ALLEGATO
A seguito della richiesta, da parte del Belgio, di una deroga per il rimorchiatore HAVENSLEEPBOOT 21, registrato in Belgio con il numero unico europeo di identificazione delle navi 06503824, dagli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629, la documentazione tecnica preparata da Lloyd’s Register e presentata dal Belgio è stata esaminata e riveduta dal gruppo di lavoro sui requisiti tecnici del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI). Nella valutazione, di cui al documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3, è stato concluso che il funzionamento, il rifornimento e la manutenzione del sistema a doppia alimentazione possono essere effettuati in sicurezza tenendo conto delle misure e delle procedure pianificate descritte nella documentazione tecnica.
Sulla base di tale valutazione, l’uso del metanolo come combustibile è quindi ritenuto adeguatamente sicuro, purché siano sempre soddisfatte le condizioni di seguito descritte.
1)
L’adeguamento del sistema di propulsione richiede la modifica o l’aggiunta dei sistemi e dei componenti seguenti: un serbatoio di metanolo, una stazione di rifornimento, un sistema a gas inerte, un locale pompe, i motori di propulsione e il sistema di ventilazione.
2)
Per la nave è disponibile una valutazione del rischio conformemente all’allegato 8 della norma ES-TRIN (versione Lloyd’s Register del 6 febbraio 2020) — allegato 1 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3.
3)
A bordo della nave sono stati soddisfatti i diversi requisiti supplementari di costruzione e concernenti le dotazioni specificati nei punti seguenti:
a)
il concetto di sicurezza (versione riveduta del 1
o
dicembre 2020) — allegato 2 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3;
b)
il sistema di ventilazione – allegato 6 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3,
—
nota 1 (versione riveduta del 12 giugno 2020);
—
nota 2 (versione riveduta del 29 luglio 2020);
c)
le zone pericolose – allegato 7 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3
—
zone pericolose generali (versione del 12 febbraio 2020);
—
tubo di sfogo delle zone pericolose (min.) DN50 (versione riveduta del 29 luglio 2020);
—
tubo di sfogo delle zone pericolose (max.) DN90 (versione del 29 luglio 2020);
—
tubo di sfogo delle zone pericolose DN150 (versione del 12 giugno 2020);
d)
il capo 30 e l’allegato 8 della norma ES-TRIN e la valutazione del rischio.
4)
Il rifornimento di metanolo deve essere conforme alle procedure stabilite nella procedura di rifornimento (versione del 13 febbraio 2020) — allegato 3 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3.
5)
Il sistema di propulsione deve essere sottoposto a manutenzione conformemente alle istruzioni del costruttore, nella fattispecie Anglo Belgian Corporation nv. Le istruzioni devono essere conservate a bordo.
6)
Tutti i membri dell’equipaggio devono ricevere istruzioni in merito ai pericoli, all’uso, alla manutenzione e all’ispezione del sistema di propulsione a doppia alimentazione conformemente a quanto specificato nella documentazione tecnica relativa alla formazione dei membri dell’equipaggio e del personale (versione del 13 febbraio 2020) — allegato 4 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3.
7)
Tutti i dati sull’uso del sistema di propulsione a doppia alimentazione devono essere registrati dall’operatore e conservati per almeno cinque anni. Su richiesta, tali dati devono essere inviati all’autorità competente.
8)
Una relazione di valutazione annuale contenente tutti i dati raccolti sarà inviata al segretariato del CESNI per essere distribuita agli Stati membri. La relazione di valutazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a)
avarie del sistema;
b)
perdite;
c)
dati sul serbatoio per il combustibile (metanolo);
d)
non conformità, riparazioni e modifiche del sistema di propulsione a doppia alimentazione;
e)
dati operativi;
f)
relazione sulle emissioni sulla base dei metodi di riferimento standard (SRM) dei Paesi Bassi o delle misurazioni PEMS secondo lo studio di Prominent «D3.3, M12, Assessment of options for monitoring and enforcement» del 3 ottobre 2016. È necessario includere anche le emissioni di formaldeide in linea con le metodologie riconosciute.
9)
La nave è conforme alla descrizione, ai piani e al diagramma del progetto — allegato 5 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3:
a)
descrizione del progetto (versione del 22 aprile 2020);
b)
layout generale (versione riveduta del 6 agosto 2020);
c)
sistema del serbatoio (versione del 12 febbraio 2020);
d)
diagramma PID (versione dell’11 febbraio 2020).
10)
Il progetto pilota tiene conto dell’analisi delle lacune del capo 30 e dell’allegato 8 della norma ES-TRIN (versione del 1
o
dicembre 2020) — allegato 8 del documento CESNI/PT (20) 21 rev. 3.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/712/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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