Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0713/2026

Decisione (UE) 2026/713 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori alle riunioni di tale comitato per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materi

Pubblicato: 17/03/2026 In vigore dal: 17/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/713 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori alle riunioni di tale comitato per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento EN: Council Decision (EU) 2026/713 of 17 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence on the participation of non-governmental organisations as observers in meetings of that Committee, with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters, asylum and non-refouleme

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/713 30.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/713 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori alle riunioni di tale comitato per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 ( 2 ) del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. (2) Il comitato delle parti («comitato») è un organo del meccanismo di controllo della convenzione. Il 4 maggio 2015, conformemente all’articolo 67, paragrafo 3, della convenzione, il comitato ha adottato il proprio regolamento interno («regolamento interno»), di cui al documento IC-CP(2015)2. Il regolamento interno prevede che il comitato possa autorizzare i rappresentanti della società civile, in particolare le organizzazioni non governative (ONG) attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, a inviare rappresentanti in qualità di osservatori alle sue riunioni su base ad hoc . Stabilisce inoltre che gli osservatori non hanno diritto di voto né diritto ad alcun pagamento di spese. (3) A seguito della richiesta di un’ONG di partecipare a una riunione del comitato in qualità di osservatore, è risultata evidente la necessità di stabilire la procedura e i criteri per valutare l’ammissione delle ONG in qualità di osservatori ad hoc allo scopo di attuare il regolamento interno pertinente. Le discussioni sull’approccio del comitato a tali richieste si sono svolte alla 18a e 19a riunione del comitato nel giugno 2025 e nel dicembre 2025. (4) Il 27 gennaio 2026, sulla base delle discussioni svoltesi in seno al comitato, il segretariato del comitato («segretariato») ha condiviso un progetto di decisione sulla partecipazione delle ONG in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul («l’atto previsto»), di cui al documento IC-CP(2026)1 prov. Il segretariato ha invitato le parti ad approvare la proposta mediante procedura scritta. È stato inoltre comunicato alle parti che, salvo obiezioni presentate per iscritto al segretariato entro il 26 marzo 2026, l’atto previsto si considererà adottato. (5) Per quanto riguarda la procedura proposta, nel valutare l’ammissione di ONG in qualità di osservatori ad hoc, l’atto previsto prevede che il comitato debba decidere in merito a tale ammissione mediante una procedura scritta di silenzio-assenso organizzata dal segretariato prima della riunione in questione, con una decisione da adottare in tale riunione se vi sono obiezioni. La partecipazione di ONG in qualità di osservatori ad hoc alle riunioni del comitato deve essere limitata ai dibattiti tematici del comitato e potrebbe estendersi a più riunioni. I criteri per la valutazione delle domande di ammissione devono includere la presentazione tempestiva della richiesta, l’adesione dell’ONG ai valori del Consiglio d’Europa, l’attività dell’ONG nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e la registrazione dell’ONG negli Stati membri del Consiglio d’Europa o nei paesi che sono parti o hanno espresso interesse a diventare parti della convenzione, o lo svolgimento di attività in tali Stati o paesi. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione, poiché l’atto previsto vincolerà l’Unione ai sensi del diritto internazionale. (7) Il progetto di decisione relativa alla partecipazione delle ONG in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Nel settore delle competenze concorrenti oggetto del progetto di decisione, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui il progetto di decisione non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata. (8) Al fine di attuare il regolamento interno che consente alle ONG di partecipare in qualità di osservatori ad hoc alle riunioni del comitato, il comitato deve decidere in merito a una procedura per l’ammissione delle ONG alle sue riunioni e concordare un elenco di criteri per la valutazione delle domande di ammissione. La procedura proposta appare ragionevole, efficiente e sufficientemente chiara, e il proposto elenco di criteri risulta appropriato e concepito per garantire che solo le ONG pertinenti siano ammesse come osservatori. (9) La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere quella di non opporsi all’adozione dell’atto previsto. (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, è di non opporsi all’adozione del progetto di decisione sulla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di osservatori alle riunioni del comitato delle parti della convenzione di Istanbul, di cui al documento IC-CP(2026)1 prov. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/713/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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