Decisione (UE) 2020/722 del Consiglio del 19 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024
Decisione (UE) 2020/722 del Consiglio del 19 maggio 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024
EN: Council Decision (EU) 2020/722 of 19 May 2020 on the position to be adopted, on the Union’s behalf, within the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on port State control, during the period 2020–2024
Testo normativo
2.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 171/4
DECISIONE (UE) 2020/722 DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
definisce il regime giuridico dell’Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell’Unione che era in vigore in questo ambito dal 1995. Il regime giuridico dell’Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si basa sul memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi»), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.
(2)
Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le attività del MOU di Parigi nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In virtù della suddetta direttiva, talune decisioni adottate dal comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo istituito nell’ambito della sezione 7 del MOU di Parigi (
Port State Control Committee
— «PSCC») diventano vincolanti per gli Stati membri dell’Unione.
(3)
Il PSCC si riunisce ogni anno. Durante le deliberazioni decide su talune questioni aventi effetti giuridici.
(4)
A norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
(5)
Le regole interne del MOU di Parigi rendono difficile la definizione di una posizione da adottare tempestivamente a nome dell’Unione conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE per ogni riunione annuale del PSCC. Risulta pertanto efficace stabilire tale posizione su base pluriennale, sotto forma di principi guida ed orientamenti, insieme a un quadro per la sua definizione annuale. Inoltre, la maggior parte degli argomenti discussi nelle riunioni annuali del PSCC verte su questioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo che sono disciplinate generalmente da un unico atto giuridico dell’Unione, segnatamente la direttiva 2009/16/CE. Nelle particolari circostanze relative al MOU di Parigi, è pertanto possibile stabilire una posizione generale da adottare a nome dell’Unione per diverse riunioni del PSCC.
(6)
L’Unione non è una parte contraente del MOU di Parigi. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad agire conformemente alla posizione da adottare a nome dell’Unione e ad esprimere il loro consenso a essere vincolati dalle decisioni adottate dal PSCC.
(7)
Le discussioni a livello tecnico e la cooperazione con i paesi terzi firmatari del MOU di Parigi nell’ambito del PSCC rivestono grande importanza per garantire l’efficacia e il buon funzionamento del MOU di Parigi.
(8)
La presente decisione dovrebbe riferirsi al periodo dal 2020 al 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito delle riunioni annuali del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») nel periodo 2020-2024, quando il PSCC deve adottare decisioni aventi effetti giuridici, si conforma ai principi guida e agli orientamenti relativi alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di PSCC
(
2
)
.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito delle riunioni annuali del PSCC del MOU di Parigi nel periodo 2020-2024 avviene in conformità delle norme procedurali che disciplinano la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di PSCC
(
3
)
.
Articolo 3
Gli Stati membri vincolati dal MOU di Parigi agiscono conformemente alla posizione da adottare a nome dell’Unione di cui agli articoli 1 e 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN
(
1
)
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (
GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57
).
(
2
)
Cfr. doc. ST 7465/20, punto I, in http://register.consilium.europa.eu.
(
3
)
Cfr. doc. ST 7465/20, punto II, in http://register.consilium.europa.eu.
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