Decisione di esecuzione (UE) 2026/732 della Commissione, del 20 marzo 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Grecia notificata con il numero C(2026) 2029
Decisione di esecuzione (UE) 2026/732 della Commissione, del 20 marzo 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2026) 2029]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/732 of 20 March 2026 concerning certain interim emergency measures relating to foot and mouth disease in Greece (notified under document C(2026) 2029)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/732
24.3.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/732 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2026
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Grecia
[notificata con il numero C(2026) 2029]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di afta epizootica vi è un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, quali indicate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
3
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(3)
La Grecia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione dell’afta epizootica sul suo territorio in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nell’unità regionale di Lesvos. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Grecia ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.
(4)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per l’afta epizootica in Grecia, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni.
(5)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone, istituite conformemente agli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, devono basarsi sulla situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale dell’afta epizootica nello Stato membro interessato, come pure sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia.
(6)
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Grecia e del rischio che l’infezione da virus dell’afta epizootica possa diffondersi tramite animali delle specie elencate infetti a livello subclinico, è necessario vietare i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno della zona soggetta a restrizioni fino a un termine stabilito.
(7)
Di conseguenza, le aree individuate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(8)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’afta epizootica e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri o paesi terzi, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Grecia istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell’allegato della presente decisione, le misure prescritte in tali zone conformemente a tale regolamento delegato.
Tali zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell’allegato.
Articolo 2
La Grecia provvede affinché siano vietati i movimenti di animali delle specie elencate per l’afta epizootica, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale zona soggetta a restrizioni fino ai termini indicati in tale allegato.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
ALLEGATO
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
Stato membro
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Greece
GR-FMD-2026-00001
Protection zone:
Those parts of Greece, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 39.323973, Long. 26.273587.
15.5.2026
Surveillance zone:
Those parts of Greece, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 39.323973, Long. 26.273587, excluding the areas contained in the protection zone.
15.5.2026
Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Stato membro
Area istituita come ulteriore zona soggetta a restrizioni, facente parte della zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Greece
The remaining territory of the Lesvos regional unit.
15.5.2026
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/732/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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