Decisione di esecuzione (UE) 2022/736 della Commissione dell'11 maggio 2022 che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei loro prodotti derivati notificata con il numero C(2022) 3009 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/736 della Commissione dell'11 maggio 2022 che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2022) 3009] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/736 of 11 May 2022 amending Decisions 2007/305/EC, 2007/306/EC and 2007/307/EC as regards the tolerance period for traces of Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hybrid oilseed rape, Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hybrid oilseed rape and Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oilseed rape, as well as their derived products (notified under document C(2022) 3009) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
13.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 136/108
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/736 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2022
che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei loro prodotti derivati
[notificata con il numero C(2022) 3009]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
(
1
)
, in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Le decisioni 2007/305/CE
(
2
)
, 2007/306/CE
(
3
)
e 2007/307/CE
(
4
)
della Commissione definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). Dette decisioni sono state adottate dopo che il titolare dell’autorizzazione, la società Bayer CropScience AG, aveva comunicato alla Commissione di non avere intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa al materiale geneticamente modificato in questione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(2)
Le tre decisioni hanno tutte previsto un periodo iniziale di transizione di cinque anni durante il quale l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dal materiale geneticamente modificato in questione era consentita purché tale presenza fosse in una percentuale non superiore allo 0,9 % e fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Il periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato sarebbero a volte potute rimanere nella catena alimentare umana e animale anche dopo l’interruzione della vendita, da parte della Bayer CropScience AG, delle sementi derivate dagli organismi geneticamente modificati in questione e nonostante l’adozione di ogni provvedimento necessario a evitare la presenza del materiale geneticamente modificato.
(3)
Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno anche stabilito una serie di provvedimenti che la Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l’efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato in questione e hanno previsto obblighi di notifica cui la società doveva ottemperare.
(4)
Nonostante i provvedimenti presi dalla Bayer CropScience AG al fine di prevenire la presenza degli organismi geneticamente modificati in questione in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, ne sono state rilevate tracce minime nei prodotti della colza. La decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione
(
5
)
ha modificato tutte e tre le decisioni al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 e ha ridotto la presenza tollerata del materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso. Le tre decisioni sono state ulteriormente modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione
(
6
)
e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1562 della Commissione
(
7
)
al fine di prorogare il periodo di transizione rispettivamente fino al 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022.
(5)
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione
(
8
)
ha inoltre modificato le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda la modifica del destinatario da Bayer CropScience AG a BASF SE.
(6)
Nell’ottobre 2021 BASF Belgian Coordination Center CommV, una succursale di BASF SE, ha riferito che, nonostante i provvedimenti adottati, negli ultimi anni erano ancora state rilevate tracce minime, con un’ulteriore tendenza alla diminuzione, nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce potrebbe trovare una spiegazione sia nella biologia della colza, poiché le sementi possono rimanere quiescenti per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole che sono state impiegate per raccogliere le sementi e che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell’adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e delle decisioni di esecuzione 2012/69/UE, (UE) 2016/2268 e (UE) 2019/1562.
(7)
In questo contesto è opportuno prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2025, per consentire un’ulteriore diminuzione delle tracce residue della colza Ms1xRf1, Ms1xRf2 e Topas 19/2 nella catena alimentare umana e animale.
(8)
Al fine di contribuire ulteriormente all’eliminazione del materiale geneticamente modificato è inoltre opportuno che BASF SE continui ad attuare il programma interno richiesto in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e a raccogliere dati sulla presenza di tale materiale nei prodotti della colza importati nell’Unione dal Canada, unico paese in cui i tipi di colza geneticamente modificata Ms1xRf1, Ms1xRf2 e Topas 19/2 sono stati coltivati per fini commerciali. BASF SE dovrebbe presentare alla Commissione una relazione su entrambi gli aspetti entro il 1
o
gennaio 2025.
(9)
BASF SE dovrebbe continuare a garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento certificati per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le analisi durante il periodo di transizione.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.
(11)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2007/305/CE
La decisione 2007/305/CE è così modificata:
1)
all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 1
o
gennaio 2025 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell’Unione.»;
2)
all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2025, purché detta presenza:
a)
sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.».
Articolo 2
Modifiche della decisione 2007/306/CE
La decisione 2007/306/CE è così modificata:
1)
all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 1
o
gennaio 2025 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell’Unione.»;
2)
all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2025, purché detta presenza:
a)
sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.».
Articolo 3
Modifica della decisione 2007/307/CE
All’articolo 1 della decisione 2007/307/CE, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l’efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell’Unione.
Entro il 1
o
gennaio 2025 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull’attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell’Unione.
2. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2025, purché tale presenza:
a)
sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.».
Articolo 4
Modifica delle voci nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate dalla Commissione al fine di tenere conto della presente decisione.
Articolo 5
Destinatario
La società BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1
.
(
2
)
Decisione 2007/305/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati (
GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17
).
(
3
)
Decisione 2007/306/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati (
GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20
).
(
4
)
Decisione 2007/307/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati (
GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23
).
(
5
)
Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati (
GU L 34 del 7.2.2012, pag. 12
).
(
6
)
Decisione di esecuzione 2016/2268/UE della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati (
GU L 342 del 16.12.2016, pag. 34
).
(
7
)
Decisione di esecuzione 2019/1562/UE della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati (
GU L 240 del 18.9.2019, pag. 13
).
(
8
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione, del 24 giugno 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda la modifica del destinatario delle decisioni (
GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 59
).
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