Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0738/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/738 della Commissione del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2021) 3016 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Pubblicato: 04/05/2021 In vigore dal: 04/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/738 della Commissione del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3016] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/738 of 4 May 2021 concerning the extension of the action taken by German Federal Office for Chemicals permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 3016) (Only the German text is authentic)

Testo normativo

6.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159/7 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/738 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dall’Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3016] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 15 settembre 2020 l’Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche («l’autorità competente») ha adottato una decisione, applicabile a decorrere dal 5 ottobre 2020, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 3 aprile 2021, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica. (3) Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale. (4) Il 20 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 3 aprile 2021, nonché sulla dichiarazione secondo la quale Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato a causa del verificarsi incidenti legati alla sicurezza in seguito al trattamento con tale prodotto. (6) Come indicato dall’autorità competente, la pulizia manuale dei serbatoi è possibile solo qualora sia conforme alle specifiche del fabbricante. Tuttavia la pulizia manuale è spesso effettuata in combinazione con il trattamento biocida, come richiesto dalle procedure concordate per l’aviazione, e necessita lo smaltimento completo del carburante per l’aviazione contaminato nonché lavori impegnativi sul piano fisico e mentale all’interno dello stretto serbatoio di carburante, nel rispetto di numerose precauzioni di sicurezza. La pulizia manuale dei serbatoi di carburante dovrebbe pertanto essere evitata per quanto possibile. (7) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure. (8) La mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche può prorogare fino al 6 ottobre 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Articolo 2 L’Ufficio federale tedesco per le sostanze chimiche è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 ).

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