Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0762/2022

Decisione (UE) 2022/762 del Consiglio del 12 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo riguardo alla partecipazione della Federazione russa al memorandum d’intesa di Parigi

Pubblicato: 12/05/2022 In vigore dal: 12/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/762 del Consiglio del 12 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo riguardo alla partecipazione della Federazione russa al memorandum d’intesa di Parigi EN: Council Decision (EU) 2022/762 of 12 May 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on Port State control as regards the Russian Federation’s membership of the Paris Memorandum of Understanding

Testo normativo

18.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139/16 DECISIONE (UE) 2022/762 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo riguardo alla partecipazione della Federazione russa al memorandum d’intesa di Parigi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il memorandum d’intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») è stato firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 ed è entrato in vigore il 1 o luglio 1982. I membri del MOU di Parigi sono 27 autorità marittime, ossia Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia. L’Unione non è un membro del MOU di Parigi. (2) La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) definisce il regime giuridico dell’Unione relativo al controllo da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando i precedenti atti giuridici dell’Unione in questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime giuridico dell’Unione sul controllo da parte dello Stato di approdo si basa sul MOU di Parigi. (3) Per quanto riguarda gli Stati membri, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le attività del MOU di Parigi nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In virtù di tale direttiva, alcune decisioni adottate dal comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ( Port State Control Committee – PSCC) istituito a norma della sezione 7.1 del MOU di Parigi diventano vincolanti per gli Stati membri. (4) Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Nelle conclusioni del 24-25 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che la guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e ha chiesto che la Federazione russa ponesse immediatamente fine all’aggressione militare nel territorio dell’Ucraina. (5) Nel contesto dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina da parte della Federazione russa, il 14 marzo 2022 il segretariato del MOU di Parigi ha ricevuto una lettera dal ministro ucraino delle Infrastrutture. In tale lettera si chiedeva al MOU di Parigi di non trattenere indebitamente le navi battenti bandiera ucraina a seguito di ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo, di escludere la Federazione russa dal MOU di Parigi e di non riconoscere i certificati rilasciati a nome dell’amministrazione marittima della Federazione russa. (6) Per quanto riguarda la richiesta di non trattenere indebitamente le navi ucraine, il 2 marzo 2022 il MOU di Parigi ha pubblicato la circolare «PSCircular 101» (relativa ad orientamenti sul rimpatrio dei marittimi a causa della situazione in Ucraina) che affronta la questione. La PSCircular 101 informa le autorità membri della necessità di operare con flessibilità nelle circostanze attuali, anche per quanto riguarda il rimpatrio dei marittimi, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, i certificati rilasciati ai sensi della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 e i certificati medici. Qualora gli sviluppi lo rendano necessario, il MOU di Parigi può prendere in considerazione ulteriori adeguamenti della PSCircular 101. Tale posizione dovrebbe essere comunicata alle autorità ucraine. (7) Per quanto riguarda la richiesta riguardante la partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi, va osservato che la Federazione russa è stata esclusa dall’accesso aTHETIS e alla banca dati sulle ispezioni di cui all’articolo 24 della direttiva 2009/16/CE e dal relativo uso. Ciò significa che la partecipazione della Federazione russa ai lavori del MOU di Parigi è già stata fortemente limitata e che, senza l’accesso a tale banca dati, la Federazione russa non può adempiere efficacemente ai suoi obblighi ai sensi del MOU di Parigi. (8) Né il MOU di Parigi né le istruzioni politiche contengono procedure o meccanismi per rimuovere i membri dal MOU di Parigi. Un’alternativa all’esclusione dal MOU di Parigi è quella di sospendere la partecipazione fino a nuovo ordine. Anche se l’effetto giuridico immediato della sospensione sarebbe simile all’esclusione, la sospensione non avrebbe carattere definitivo. Tuttavia neanche la sospensione è prevista dal MOU di Parigi. La sospensione consentirebbe di esaminare ulteriormente la necessità di una totale esclusione dal MOU di Parigi e sarebbe reversibile in caso di mutamento delle circostanze. (9) L’Unione, in quanto attore globale, è al centro degli sforzi nel contesto delle Nazioni Unite e di altri consessi e processi multilaterali volti a chiamare la Federazione russa a rispondere dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata operata nei confronti dell’Ucraina, a porre fine all’aggressione militare nel territorio dell’Ucraina e a garantire il ritorno al pieno rispetto della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. L’aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina costituisce una grave violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che vieta la minaccia o l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. (10) Alla luce di quanto precede, tenuto conto della gravità della situazione e finché la Federazione russa non rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite e non adempia i suoi obblighi internazionali, è opportuno sospendere la partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi conformemente all’articolo 62, paragrafo 3, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. (11) La cooperazione nell’ambito del PSCC con altri paesi terzi membri del MOU di Parigi, ossia Canada, Islanda, Norvegia e Regno Unito, è essenziale per pervenire alla decisione di sospendere la partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi, (12) Per quanto riguarda la richiesta di non riconoscere i certificati rilasciati dall’amministrazione marittima della Federazione russa, tali certificati sono rilasciati conformemente alle convenzioni internazionali. Poiché la Federazione russa rimane membro dell’Organizzazione marittima internazionale, il MOU di Parigi non è competente per revocare il riconoscimento di tali certificati. Tale posizione dovrebbe essere comunicata alle autorità ucraine. (13) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di PSCC riguardo alla partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi in quanto le decisioni potrebbero incidere sul diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2009/16/CE. (14) È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del MOU di Parigi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») riguardo alla partecipazione della Federazione russa al MOU di Parigi è la seguente: a) concordare con l’approccio di cui al punto 5 del documento PSCC55/11.1 del PSCC per quanto riguarda il fermo delle navi battenti bandiera ucraina nei porti del MOU di Parigi; b) sostenere attivamente la sospensione della Federazione russa dal MOU di Parigi; c) adoperarsi per raggiungere un consenso tra i membri del MOU di Parigi diversi dalla Federazione russa sulla sospensione della Federazione russa dal MOU di Parigi fino a nuovo ordine; d) concordare con l’approccio di cui al punto 7 del documento PSCC55/11.1 del PSCC per quanto riguarda la revoca del riconoscimento dei certificati obbligatori rilasciati dalla Federazione russa. Articolo 2 Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del MOU di Parigi esprimono congiuntamente nell’interesse dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 magio 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN ( 1 ) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ( GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57 ).

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