Decisione UE In vigore

Decisione UE 0773/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione del 10 maggio 2021 che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi notificata con il numero C(2021) 3194

Pubblicato: 10/05/2021 In vigore dal: 10/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/773 della Commissione del 10 maggio 2021 che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi [notificata con il numero C(2021) 3194] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/773 of 10 May 2021 authorising Member States, in accordance with Council Directive 1999/105/EC, to temporarily decide on the equivalence of forest reproductive material of certain categories produced in certain third countries (notified under document C(2021) 3194)

Testo normativo

12.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/773 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2021 che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a decidere temporaneamente in merito all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione di talune categorie prodotti in determinati paesi terzi [notificata con il numero C(2021) 3194] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 2008/971/CE ( 2 ) stabilisce le norme relative alla concessione dell’equivalenza a determinati paesi terzi per quanto riguarda l’ammissione e la registrazione dei materiali di base nonché la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione a partire da tali materiali di base. I paesi terzi interessati sono membri del sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale («sistema OCSE per sementi e piante forestali»). (2) La decisione 2008/971/CE riguarda i materiali forestali di moltiplicazione delle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati». (3) Nel 2011, le norme e i regolamenti del sistema OCSE per sementi e piante forestali ( 3 ) («le norme del sistema OCSE per sementi e piante forestali») riguardavano i materiali forestali di moltiplicazione delle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati». Le norme del sistema OCSE per sementi e piante forestali sono state modificate nel 2013 per includere la categoria «controllati» 3 . (4) In assenza di una decisione a livello dell’Unione in merito all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare decisioni a livello nazionale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE. (5) Nel 2018 il Regno Unito è diventato membro del sistema OCSE per sementi e piante forestali. Il Regno Unito è stato incluso come paese terzo nell’allegato I della decisione 2008/971/CE ( 4 ) , fatta salva l’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. (6) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere temporaneamente in merito all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati" prodotti nei paesi terzi elencati nell’allegato I della decisione 2008/971/CE, in attesa di una modifica della decisione 2008/971/CE. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero garantire che i materiali destinati all’importazione offrano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 1999/105/CE. (7) In considerazione del tempo necessario per un’eventuale proroga della decisione 2008/971/CE e per evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni negli Stati membri, è opportuno che la presente decisione si applichi fino al 31 dicembre 2024. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Gli Stati membri sono autorizzati a decidere se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», prodotti in un paese terzo, elencati nell’allegato, offrano le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell’Unione e conformi alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue: a) per «garanzie» si intendono garanzie in merito a: i) l’ammissione di materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, e ii) le misure adottate per la successiva produzione, a partire da tali materiali di base, di materiali forestali di moltiplicazione a fini di commercializzazione; b) per «materiali forestali di moltiplicazione della categoria “controllati”» si intendono materiali forestali di moltiplicazione: i) prodotti a partire dai tipi di materiali di base elencati nell’allegato, e ii) appartenenti alle specie o agli ibridi artificiali di cui all’allegato I della direttiva 1999/105/CE. Articolo 2 Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni prese a norma della presente decisione e ad eventuali revoche delle medesime. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17 . ( 2 ) Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi ( GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83 ). ( 3 ) « Decisions of the Council of the Organisation for Economic Cooperation and Development, Decision of the Council establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trad e [OECD/LEGAL/0355]». https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0355. ( 4 ) Decisione (UE) 2021/536 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ( GU L 108 del 29.3.2021, pag. 1 ). ALLEGATO Paese di origine Tipo di materiale di base ( 1 ) Canada St, SO, P, C, CM Norvegia St, SO, P, C, CM Repubblica di Serbia St, SO, P, C, CM Svizzera St, SO, P, C, CM Turchia St, SO, P, C, CM Regno Unito ( 2 ) St, SO, P, C, CM Stati Uniti St, SO, P, C, CM ( 1 ) Significato delle abbreviazioni nella colonna di destra: St : Soprassuolo SO : Arboreto da seme P : Genitori C : Clone CM : Miscela di cloni. ( 2 ) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

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