Decisione UE In vigore

Decisione UE 0778/2021

Decisione (UE) 2021/778 del Consiglio del 6 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 103a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della 76a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei

Pubblicato: 06/05/2021 In vigore dal: 06/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/778 del Consiglio del 6 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 103a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della 76a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, del codice internazionale dei sistemi antincendio e della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi EN: Council Decision (EU) 2021/778 of 6 May 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union during the 103rd session of the Maritime Safety Committee of the International Maritime Orga

Testo normativo

12.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/40 DECISIONE (UE) 2021/778 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 103 a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della 76 a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in merito all’adozione di modifiche della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, del codice internazionale dei sistemi antincendio e della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) Nella sua 103 a sessione («MSC 103»), che si terrà dal 5 al 14 maggio 2021, il comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») dovrebbe adottare modifiche della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia («convenzione STCW»), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e del codice internazionale dei sistemi antincendio («codice FSS»). (3) Nella sua 76 a sessione («MEPC 76»), che si terrà dal 10 al 17 giugno 2021, il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO dovrebbe adottare modifiche della convenzione internazionale 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi («convenzione AFS»). (4) Le modifiche della parte A del codice STCW della convenzione STCW chiarirebbero il livello operativo delle funzioni dell’«ufficiale elettrotecnico» e introdurrebbero una definizione comune dell’espressione «alta tensione». Tali modifiche intendono chiarire le mansioni delle persone che lavorano a bordo, permettendo così di comprendere meglio i vari compiti e le diverse responsabilità. (5) Le modifiche dell’allegato B, allegato 2, parte A, del codice ESP 2011 permetterebbero agli ispettori di concentrarsi sulle zone sospette per le misurazioni dello spessore delle petroliere a doppio scafo. Tali modifiche intendono aumentare la sicurezza in mare e ridurre il rischio di sversamenti in caso di incidenti. (6) Le modifiche del capitolo 9 del codice FSS concilierebbero sistemi che combinano la maggiore sicurezza di avvisatori d’incendio identificabili individualmente, necessari per le navi da passeggeri, con il meno complesso e meno costoso isolamento dei guasti identificabili in base alla sezione, al momento accettabile solo per le navi da carico e per i balconi delle cabine sulle navi da passeggeri. Tali modifiche intendono proteggere meglio le persone a bordo in caso di incendi. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MSC 103, poiché le modifiche della convenzione STCW, del codice ESP 2011 e del codice FSS saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , rispettivamente. (8) Le modifiche degli allegati 1 e 4 della convenzione AFS garantirebbero il divieto globale della sostanza antivegetativa, la cibutrina, di cui sono già vietati la vendita e l’uso nell’Unione. (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC 76, poiché le modifiche degli allegati 1 e 4 della convenzione AFS sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (10) L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione. (11) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione durante la 103 a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») è di approvare l’adozione delle modifiche: a) della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, di cui agli allegati 7 e 8 del documento MSC 102/24 dell’IMO; b) del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di cui all’allegato 15 del documento MSC 102/24 dell’IMO; e c) del codice internazionale dei sistemi antincendio, di cui all’allegato 20 del documento MSC 102/24 dell’IMO. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione durante la 76 a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO è di approvare l’adozione delle modifiche della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, di cui all’allegato 7 del documento MEPC 75/18 dell’IMO. Articolo 3 1.   Le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui agli articoli 1 e 2 riguardano le modifiche suddette nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e sono espresse congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ( GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ( GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3 ). ( 3 ) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ( GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 ).

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