Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0780/2021

Decisione (UE) 2021/780 del Consiglio del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio

Pubblicato: 10/05/2021 In vigore dal: 10/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/780 del Consiglio del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio EN: Council Decision (EU) 2021/780 of 10 May 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of the World Trade Organization

Testo normativo

12.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/45 DECISIONE (UE) 2021/780 DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di tale accordo («accordo di Marrakech») è stato concluso dall’Unione con decisione 94/800/CE del Consiglio ( 1 ) ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), di cui all’allegato 1C dell’accordo di Marrakech, il Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Consiglio TRIPS») dell’Organizzazione mondiale del commercio è tenuto, su richiesta di un paese meno avanzato (PMA) membro debitamente motivata, a concedere proroghe del periodo transitorio durante il quale i PMA membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’accordo TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5. (3) L’attuale periodo transitorio, come concordato nella decisione del Consiglio TRIPS dell’11 giugno 2013 giungerà a termine il 1 o luglio 2021. (4) Il 1 o ottobre 2020 il Ciad ha presentato formalmente, a nome del gruppo di PMA, una richiesta di proroga del periodo transitorio. (5) In occasione della sua sessione ordinaria che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2021, il Consiglio TRIPS è chiamato ad adottare una decisione relativa alla richiesta di proroga del periodo transitorio a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per i PMA membri («decisione del Consiglio TRIPS»). (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio TRIPS, poiché la decisione del Consiglio TRIPS vincolerà l’Unione. (7) I PMA membri, che devono far fronte a condizionamenti economici, finanziari e amministrativi, rappresentano il segmento più vulnerabile della comunità commerciale internazionale. I PMA membri devono disporre di margini di manovra e flessibilità per affrontare le sfide in materia di sviluppo cui sono confrontati e necessitano di più tempo per l’attuazione dell’accordo TRIPS. (8) Un determinato livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà individuale (DPI) è vantaggioso per i PMA membri, in quanto i DPI sono catalizzatori di innovazione e rappresentano un importante strumento per lo sviluppo sostenibile. Alcuni PMA membri hanno già adottato misure volte all’attuazione dell’accordo TRIPS e devono essere incoraggiati a non ridurre l’attuale livello di protezione e rispetto dei DPI. (9) Una proroga del periodo transitorio a tempo indeterminato, come proposta dal gruppo dei PMA, rallenterebbe il processo di graduale integrazione dei PMA membri, in quanto membri del sistema commerciale multilaterale, nel sistema internazionale di PI sulla base dei requisiti minimi previsti nell’accordo TRIPS. (10) Di conseguenza, è opportuno prorogare per i PMA membri il periodo transitorio per l’attuazione dell’accordo TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di tempo limitato non superiore a 10 anni. (11) Qualora i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio sostengano la proroga del periodo transitorio a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per un periodo più lungo o a tempo indeterminato, l’Unione non dovrebbe ostacolare il raggiungimento di un consenso. (12) La richiesta dei PMA di esenzione per un ulteriore periodo di 12 anni calcolato a decorrere dalla data in cui un PMA membro non rientra più nella categoria dei PMA sembra andare oltre l’ambito di applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS, in quanto tale articolo si applica solo alla proroga del periodo transitorio per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo TRIPS da parte dei PMA membri. La richiesta di concedere un’esenzione per i paesi non facenti parte dei PMA nell’ambito di una decisione del Consiglio TRIPS a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS non può pertanto essere sostenuta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Consiglio TRIPS») dell’Organizzazione mondiale del commercio in occasione della sua sessione formale che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2021, è la seguente: a) i PMA membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di tempo limitato non superiore a 10 anni, o fino alla data in cui cessano di essere PMA membri, se tale data è anteriore; b) qualora i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio sostengano la proroga del periodo transitorio a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS per un periodo più lungo o a tempo indeterminato, l’Unione non ostacola il raggiungimento di un consenso; c) i PMA membri garantiscono che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella prassi durante l’ulteriore periodo transitorio non ne riducano la compatibilità con le disposizioni dell’accordo TRIPS. Tuttavia, qualora i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio non sostengano tale obbligo in capo ai PMA membri, l’Unione non ostacola il raggiungimento di un consenso; d) la richiesta dei PMA membri di esenzione per un ulteriore periodo di 12 anni calcolato a decorrere dalla data in cui un PMA membro non rientra più nella categoria dei PMA non dovrebbe essere sostenuta, in quanto non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS. Articolo 2 La presente decisione enta in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) ( GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 ).

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