Decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione del 13 aprile 2022 relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi noti
Decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione del 13 aprile 2022 relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi [notificata con il numero C(2022) 2313] (I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/780 of 13 April 2022 on the inconsistency of certain performance targets contained in the draft functional airspace block performance plan submitted by Switzerland pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the third refer
Testo normativo
18.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 139/218
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/780 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2022
relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi
[notificata con il numero C(2022) 2313]
(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l’«accordo»)
(
1
)
,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro»)
(
2
)
in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
Contesto
(1)
A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 deve essere istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Inoltre l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione
(
3
)
impone agli Stati membri di stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. Alla Commissione spetta il compito di valutare se gli obiettivi prestazionali proposti contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, in base ai criteri di valutazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(2)
A partire dal primo trimestre dell’anno civile 2020 l’insorgere della pandemia di COVID-19 ha influito in maniera significativa sul settore del trasporto aereo, causando una riduzione notevole dei volumi di traffico aereo rispetto ai livelli registrati prima della pandemia, per effetto delle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.
(3)
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati stabiliti inizialmente nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione
(
4
)
. Tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione così come i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente comunicati dagli Stati membri e dalla Svizzera erano quindi stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 e pertanto non hanno potuto tenere conto del cambiamento notevole delle circostanze per il trasporto aereo causato dalla pandemia.
(4)
Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione
(
5
)
sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione
(
6
)
relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 nei settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l’ambiente, la capacità e l’efficienza economica.
(5)
Tutti gli Stati membri e la Svizzera hanno messo a punto e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1
o
ottobre 2021. La Svizzera ha presentato alla Commissione il suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni a livello di FAB, in questo caso per il blocco funzionale dello spazio aereo dell’Europa centrale («FABEC»). In seguito alla verifica della completezza del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Commissione ha chiesto al FABEC di presentare un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni entro il 17 novembre 2021. La valutazione della Commissione inclusa nella presente decisione si basa sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato dalla Svizzera e dagli Stati membri che ne fanno parte.
(6)
L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3.
(7)
La presente decisione riguarda unicamente i progetti di obiettivi prestazionali e i relativi elementi contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, che si applica direttamente al fornitore di servizi di navigazione aerea designato per l’erogazione di servizi nello spazio aereo della Svizzera.
Approccio alla valutazione
(8)
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi a livello nazionale o di FAB sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni concernenti gli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
(9)
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per quanto attiene all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tale valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza in relazione agli elementi di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza proposti dalla Svizzera e dagli Stati membri che fanno parte del FABEC, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non hanno suscitato preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte le relative constatazioni.
(10)
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee. La valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi ambientali in relazione agli elementi di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(11)
Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, che era stato inizialmente definito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dato che il termine per la sua applicazione era scaduto e che la sua attuazione era quindi diventata definitiva, senza possibilità di adeguamenti retroattivi. Di conseguenza non era opportuno che gli Stati membri e la Svizzera rivedessero, nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1
o
ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. Alla luce di tali considerazioni, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali per l’ambiente rispetto ai corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione è stata valutata in relazione agli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024. Viste le premesse, la Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali locali concernenti l’ambiente proposti dalla Svizzera e dagli Stati membri che fanno parte del FABEC, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non hanno destato preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte le relative constatazioni.
(12)
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo, è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete. La valutazione è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali ed è stata integrata con la revisione delle misure previste per il conseguimento degli obiettivi di capacità di rotta, comprendenti in particolare la revisione dei grandi investimenti previsti e la revisione del sistema o dei sistemi di incentivi in relazione agli elementi di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(13)
Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, che era stato inizialmente definito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903, non è stato rivisto dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dato che il termine per la sua applicazione era scaduto e che la sua attuazione era quindi diventata definitiva, senza possibilità di adeguamenti retroattivi. Di conseguenza non era opportuno che gli Stati membri e la Svizzera rivedessero, nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati entro il 1
o
ottobre 2021, i loro obiettivi prestazionali locali per l’anno civile 2020 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. Alla luce di tali considerazioni, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali per la capacità rispetto ai corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione è stata valutata in relazione agli anni civili 2021, 2022, 2023 e 2024. Viste le premesse, la Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali locali concernenti la capacità proposti dalla Svizzera e dagli Stati membri che fanno parte del FABEC, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non hanno destato preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte le relative constatazioni.
(14)
Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dei progetti di obiettivi di capacità, per gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in conformità dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione con la revisione dei progetti di obiettivi di capacità della Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per i servizi di navigazione aerea presso i terminali in conformità dell’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Poiché questi progetti di obiettivi non sono stati ritenuti fonte di preoccupazione per la Svizzera, non è necessario esporre le relative constatazioni nella presente decisione.
(15)
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per quanto attiene ai costi unitari («DUC») determinati per i servizi di navigazione aerea di rotta, è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono, in particolare, nella tendenza del costo unitario determinato nel corso dell’RP3, nella tendenza a lungo termine del costo unitario determinato nel corso del secondo periodo di riferimento («RP2») e dell’RP3 (2015-2024) e nel valore di riferimento per il costo unitario determinato a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile. Qualora gli obiettivi di efficienza economica di rotta siano risultati incoerenti con i criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha ulteriormente valutato se una deviazione potesse essere ritenuta necessaria e proporzionata in base all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(16)
Viste le premesse, la Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali locali concernenti l’efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta della Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non destano preoccupazioni per quanto riguarda la loro coerenza con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e pertanto nella presente decisione non sono state esposte le relative constatazioni.
(17)
La valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta è stata condotta tenendo conto delle circostanze locali. È stata integrata con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, vale a dire i fattori e i parametri essenziali alla base di tali obiettivi come indicato al punto 2.1, lettera d), del medesimo allegato. Poiché alcuni fattori e parametri essenziali alla base di questi obiettivi sono stati ritenuti fonte di preoccupazione per la Svizzera, le relative constatazioni sono esposte nella presente decisione.
(18)
Inoltre, per quanto riguarda la valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica, per gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in conformità dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua revisione con la valutazione dei progetti di obiettivi di efficienza economica della Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, per i servizi di navigazione aerea presso i terminali in conformità dell’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Poiché tali progetti di obiettivi sono stati ritenuti fonte di preoccupazione per la Svizzera, le relative constatazioni sono esposte nella presente decisione.
(19)
Conformemente all’allegato IV, punto 2, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla valutazione dei progetti di obiettivi di capacità, la Commissione ha integrato la sua revisione con una valutazione dei progetti di sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo la Commissione ha esaminato se i progetti di sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Poiché tali progetti di sistemi di incentivi sono stati ritenuti fonte di preoccupazione per la Svizzera, le relative constatazioni sono esposte nella presente decisione.
Considerazioni speciali sull’evoluzione del traffico
(20)
Secondo le previsioni di base di traffico STATFOR dell’ottobre 2021 il traffico aereo a livello dell’Unione tornerà ai livelli registrati prima della pandemia nel corso del 2023 e li supererà nel 2024. Tuttavia il livello di incertezza sull’andamento del traffico rimane particolarmente elevato a causa dei rischi legati all’evoluzione della situazione epidemiologica legata alla COVID-19. La Commissione osserva che la ripresa del traffico sarà probabilmente disomogenea tra gli Stati membri.
(21)
Di conseguenza si prevede che la crescita del traffico nell’RP3 in diversi Stati membri sarà nettamente inferiore rispetto alla crescita media del traffico a livello dell’Unione, e si prevede che i volumi di traffico nell’RP3 rimarranno al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia in alcuni di questi Stati membri. La Commissione riconosce che ciò rende il conseguimento degli obiettivi di efficienza economica a livello dell’Unione più impegnativo per gli Stati membri interessati e ha tenuto conto di questo punto nell’esaminare le circostanze locali pertinenti per la valutazione di ogni progetto di piano di miglioramento delle prestazioni.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione dei progetti di obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
(22)
Per quanto concerne la revisione dei fattori e dei parametri essenziali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, alla base dei progetti di obiettivi prestazionali del FABEC per la Svizzera nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la valutazione della Commissione ha portato alle seguenti constatazioni relative ai costi determinati e alla loro ripartizione.
(23)
Per quanto riguarda i costi determinati, la Commissione osserva che, nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Svizzera indica che il fornitore di servizi di navigazione aerea di rotta (Skyguide) ha applicato modifiche relative alle norme sulla capitalizzazione di Skyguide, che comportano un aumento dei costi per il personale nonché dei costi di esercizio e una riduzione dei costi di ammortamento nell’RP3. Nel parere presentato alla Commissione l’organo di valutazione delle prestazioni ritiene che tali modifiche potrebbero potenzialmente alterare l’attuazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo per quanto riguarda la Svizzera. Pertanto la logica e le implicazioni del metodo applicato dovrebbero essere ulteriormente spiegate e giustificate nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC rivisto, in termini di conformità alle disposizioni giuridiche pertinenti, compreso l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(24)
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali, la Svizzera introduce un cambiamento nella metodologia applicata relativamente al trattamento dei costi operativi indiretti. Tuttavia la Commissione osserva che, nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Svizzera non ha descritto né giustificato tale cambiamento nella ripartizione dei costi operativi indiretti tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali. La Commissione ritiene quindi che ciò dovrebbe essere ulteriormente spiegato e giustificato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivisto.
(25)
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 21 a 41 della decisione di esecuzione C(2022) 2283
(
7
)
, gli obiettivi proposti, inseriti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC e riguardanti la zona tariffaria di rotta di Belgio e Lussemburgo, sono stati ritenuti incoerenti rispetto agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. Pertanto la Svizzera, che insieme a Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi ha elaborato e presentato un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 a livello di FAB, dovrebbe presentare congiuntamente un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivisto per il FABEC che tenga conto delle raccomandazioni formulate nella presente decisione e nella decisione di esecuzione C(2022) 2283.
Revisione dei progetti di obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
(26)
La Commissione esprime preoccupazione per quanto riguarda i progetti di obiettivi prestazionali presentati dalla Svizzera, come stabiliti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, in relazione alla tendenza del costo unitario determinato presso i terminali, conformemente all’allegato IV, punto 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(27)
In primo luogo, confrontando la tendenza del costo unitario determinato presso i terminali dell’RP3 con la tendenza del costo unitario determinato di rotta, la Commissione ha constatato che la tendenza del costo unitario determinato presso i terminali della zona tariffaria presso i terminali della Svizzera, pari a + 2,7 %, è superiore alla tendenza del costo unitario determinato di rotta della Svizzera a livello di zona tariffaria, pari a – 0,5 % nell’RP3.
(28)
In secondo luogo, la Commissione ritiene che i progetti di obiettivi per la tendenza del costo unitario determinato presso i terminali della zona tariffaria presso i terminali della Svizzera, pari a + 2,7 % nell’RP3, sia superiore alla tendenza del costo unitario determinato presso i terminali, pari a – 3,4 %, osservata nell’RP2. Tale differenza sembra dovuta ad aumenti significativi dei costi determinati presso i terminali nel corso dell’RP3, in particolare per quanto riguarda altri costi operativi e di ammortamento.
(29)
In terzo luogo, confrontando i progetti di obiettivi di efficienza economica presso i terminali con le prestazioni di aeroporti simili nell’RP3, la Commissione osserva che, secondo le stime, il costo unitario determinato per gli aeroporti di Ginevra e Zurigo sarebbe notevolmente superiore al costo unitario determinato medio del gruppo di riferimento pertinente nell’RP2 e nell’RP3.
(30)
La Commissione ritiene pertanto che la Svizzera dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali alla luce delle osservazioni di cui ai considerando da 26 a 29, oppure dovrebbe rivedere al ribasso i progetti di obiettivi per il costo unitario determinato presso i terminali.
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che integra la valutazione, da parte della Commissione, dei progetti di obiettivi di capacità
(31)
Per quanto riguarda gli elementi soggetti a revisione di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il progetto di sistema di incentivi per la capacità di rotta proposto nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC prevede un vantaggio finanziario massimo pari allo svantaggio finanziario massimo, entrambi equivalenti allo 0,5 % dei costi determinati. La Commissione osserva inoltre che il progetto di sistema di incentivi per la capacità presso i terminali proposto dalla Svizzera nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC prevede un vantaggio finanziario massimo pari allo svantaggio finanziario massimo, entrambi equivalenti allo 0,5 % dei costi determinati.
(32)
In base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, derivanti dai sistemi di incentivi menzionati e pari allo 0,5 % dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(33)
Pertanto, in relazione al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dal FABEC, la Svizzera dovrebbe rivedere i suoi progetti di sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come esplicitamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che secondo il parere della Commissione dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.
CONCLUSIONI
(34)
Con riferimento alla decisione di esecuzione C(2022) 2283, la Commissione ha riscontrato che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera, come parte del FABEC, contiene alcuni obiettivi prestazionali relativi al Belgio e al Lussemburgo che non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
(35)
Pertanto, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Svizzera e gli Stati membri del FABEC devono presentare alla Commissione il loro progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni entro tre mesi dalla data di adozione della presente decisione, tenendo conto delle raccomandazioni presentate dalla Commissione.
(36)
Successivamente la Commissione valuterà il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni nella sua interezza secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e, in seguito a tale valutazione successiva, potrà adottare una posizione in merito ai progetti di obiettivi prestazionali e ad altri elementi dei piani di miglioramento delle prestazioni per i quali non sono state sollevate obiezioni nella presente decisione.
(37)
A norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi contenuti nella versione più recente dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni si applicano su base provvisoria fino all’adozione da parte della Commissione di una decisione in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali o degli obiettivi prestazionali rivisti, dopo di che la Svizzera e gli Stati membri del FABEC saranno tenuti ad adottare il loro piano definitivo di miglioramento delle prestazioni.
(38)
In relazione al settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, l’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 conferisce un effetto retroattivo agli obiettivi contenuti nel piano definitivo di miglioramento delle prestazioni. Di conseguenza eventuali differenze nelle entrate dovute all’applicazione del tasso unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, invece del tasso unitario o dei tassi unitari calcolati sulla base del piano definitivo di miglioramento delle prestazioni, devono essere regolate mediante adeguamenti successivi dei tassi unitari effettuati nel corso dell’RP3, che sono ulteriormente regolati dalle misure eccezionali per l’RP3 definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627. Di conseguenza la Commissione non trarrà conclusioni in merito alla conformità dei tassi unitari a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 prima dell’adozione dei pertinenti piani definitivi di miglioramento delle prestazioni.
(39)
La Commissione osserva che alcuni Stati membri hanno espresso l’intenzione di includere nelle loro basi di calcolo per l’RP3 voci di costo relative al rilevamento dei droni negli aeroporti. Non è stato possibile stabilire con precisione, sulla base degli elementi contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, in che misura gli Stati membri abbiano incluso tali costi determinati nelle loro basi di calcolo per l’RP3 e, qualora siano stati inclusi, in che misura essi siano sostenuti in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e possano quindi essere considerati ammissibili nell’ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione. I servizi della Commissione hanno inviato una richiesta di informazioni ad hoc a tutti gli Stati membri per raccogliere informazioni pertinenti ed esamineranno ulteriormente i costi segnalati per il rilevamento dei droni negli aeroporti nel contesto della verifica della conformità dei tassi unitari. La presente decisione non pregiudica le constatazioni e le conclusioni della Commissione in tema di costi per il rilevamento dei droni.
(40)
In risposta all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha adottato misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione. Queste misure stanno portando ad una riduzione del traffico aereo nello spazio aereo sopra il territorio dell’Unione. L’impatto a livello dell’Unione non dovrebbe tuttavia essere paragonabile alla riduzione del traffico aereo derivante dall’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. È pertanto opportuno mantenere le misure e i processi esistenti per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nell’RP3. Nel rivedere gli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Svizzera e gli Stati membri che fanno parte del FABEC dovrebbero tenere in debito conto gli effetti operativi e finanziari dei cambiamenti pertinenti del traffico.
(41)
La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alle raccomandazioni contenute nella presente decisione, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell’allegato della decisione di esecuzione C(2022) 2283, non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73
.
(
2
)
GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (
GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (
GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (
GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (
GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3
).
(
7
)
Decisione di esecuzione della Commissione relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.
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