Decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio, del 25 maggio 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Quali sono le condizioni e i limiti della deroga all'IVA autorizzata all'Ungheria per i soggetti passivi in liquidazione o insolvenza?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/789 autorizza l'Ungheria a introdurre un meccanismo di inversione contabile (reverse charge) per specifiche operazioni effettuate da soggetti passivi in procedura di liquidazione o insolvenza. In pratica, anziché il venditore (soggetto in difficoltà), è l'acquirente (soggetto passivo IVA) a diventare debitore dell'imposta sul valore aggiunto. Questa deroga si applica a due categorie di operazioni: la cessione di beni di investimento senza limiti di valore, e la cessione di altri beni o prestazioni di servizi con valore di mercato superiore a 100.000 HUF. L'obiettivo è prevenire l'evasione fiscale e le perdite di gettito, poiché i soggetti in insolvenza spesso non versano l'IVA dovuta, mentre gli acquirenti potevano comunque detrarre l'imposta assolta. La misura è temporalmente limitata: entra in vigore dalla notificazione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021, con possibilità di proroga previa presentazione di una relazione di valutazione entro il 31 dicembre 2020.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio, del 25 maggio 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/789 of 25 May 2018 authorising Hungary to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
31.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 134/10
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/789 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2018
che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di talune operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
(3)
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 15 gennaio 2018, ha trasmesso agli altri Stati membri la richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera del 16 gennaio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(4)
L'Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano l'IVA dovuta all'erario. Al tempo stesso, l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, il che ha un'incidenza negativa sul bilancio e permette di finanziare la liquidazione. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente avrebbe versato l'IVA dovuta.
(5)
In conformità dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all'incanto da parte di un debitore giudiziario («meccanismo di inversione contabile»). Per rimediare alle perdite di entrate pubbliche, l'Ungheria chiede una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile ad altre operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di procedura di insolvenza, vale a dire la cessione di beni di investimento e la cessione di beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF.
(6)
In base alle informazioni fornite dall'Ungheria, la designazione del destinatario, che è un soggetto passivo, quale debitore dell'IVA in tali casi particolari consentirà di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. L'Ungheria ritiene che la misura speciale consentirà anche di limitare le perdite di entrate pubbliche e di generare entrate supplementari.
(7)
È pertanto opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare il meccanismo di inversione contabile per la cessione di beni di investimento e la cessione di altri beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF, effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
(8)
È opportuno che la misura speciale sia limitata nel tempo.
(9)
Considerate la portata e la novità della misura speciale, è importante valutarne l'impatto. Pertanto, qualora l'Ungheria ritenga opportuna una proroga della misura speciale oltre il 2021, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della misura speciale, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
(10)
La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni seguenti:
a)
la cessione di beni di investimento effettuata da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza;
b)
la cessione di altri beni e le prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF al momento dell'operazione, effettuate da un soggetto passivo oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.
Articolo 3
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
V. GORANOV
(
1
)
GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1
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La Decisione UE 2018/789 riguarda il reverse charge (inversione contabile) e il meccanismo di debitore d'imposta secondo l'articolo 193 della Direttiva IVA 2006/112/CE. È rilevante per commercialisti e aziende che operano con fornitori ungheresi in liquidazione o insolvenza, in quanto modifica l'allocazione dell'obbligo di versamento dell'IVA e incide sulla detrazione dell'imposta. La norma si collega ai principi di contrasto all'evasione fiscale e alla frode IVA, nonché alla gestione delle procedure concorsuali e dell'insolvenza nel contesto della tassazione indiretta europea.
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