Decisione (UE) 2020/790 del Consiglio del 9 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti
Decisione (UE) 2020/790 del Consiglio del 9 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti
EN: Council Decision (EU) 2020/790 of 9 June 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee and the Subcommittee on Trade and Investment established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part, as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and the rules of procedure of the Subcommittee on Trade and Investm
Testo normativo
17.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 193/5
DECISIONE (UE) 2020/790 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra, in merito all’adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), è entrato in vigore il 1
o
novembre 2017.
(2)
L’articolo 56, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell’accordo («comitato misto»).
(3)
A norma dell’articolo 56, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell’articolo 56, paragrafo 4, dell’accordo, può istituire gruppi di lavoro specializzati al fine di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.
(4)
L’articolo 28, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
(5)
A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’accordo, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno.
(6)
Al fine di garantire l’efficace attuazione dell’accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
(8)
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti acclusi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra («accordo»), deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto
(
2
)
.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall’accordo deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti (
2
).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7
.
(
2
)
Cfr. documento ST 6856/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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