Decisione (UE) 2021/793 del Consiglio del 26 marzo 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione
Decisione (UE) 2021/793 del Consiglio del 26 marzo 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione
EN: Council Decision (EU) 2021/793 of 26 March 2021 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, of the other part, and the implementing Protocol thereto
Testo normativo
18.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 175/1
DECISIONE (UE) 2021/793 DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 2021
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e un nuovo relativo protocollo di attuazione.
(2)
I negoziati si sono conclusi con successo con la siglatura dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («protocollo»), l’11 gennaio 2021.
(3)
L’accordo di partenariato abroga l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro
(
1
)
, entrato in vigore il 28 giugno 2007.
(4)
L’obiettivo dell’accordo di partenariato e del protocollo è consentire all’Unione, al governo della Danimarca e al governo della Groenlandia di collaborare più strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque groenlandesi.
(5)
Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione, e conformemente all’articolo 15 dell’accordo di partenariato e l’articolo 12 del protocollo, l’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della loro firma.
(6)
Pertanto, è opportuno che l’accordo di partenariato e il protocollo siano firmati e applicati a titolo provvisorio, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la loro entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata a nome dell’Unione la firma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («accordo di partenariato»), e del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra («protocollo»), è autorizzata, con riserva della conclusione di tali atti
(
2
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di partenariato e il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo di partenariato è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della firma
(
3
)
, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma
(
3
)
, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4
.
(
2
)
Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(
3
)
La data a partire dalla quale l’accordo di partenariato e il protocollo saranno applicati a titolo provvisorio sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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