Decisione di esecuzione (UE) 2022/818 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2021 notificata con il numero C(2022) 3305 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/818 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3305] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/818 of 24 May 2022 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for financial year 2021 (notified under document C(2022) 3305) (Only the English text is authentic)
Testo normativo
25.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 146/101
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/818 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2022
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2021
[notificata con il numero C(2022) 3305]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
1
)
, in particolare l’articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato.
(2)
A norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2021, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
2
)
.
(3)
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
(4)
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte.
(5)
Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
(6)
L’articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati purché sia rispettato l’importo globale del contributo programmato del FEASR. A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l’importo da pagare deve essere limitato all’importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all’adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione.
(7)
A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall’anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell’articolo 5
bis
del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione
(
3
)
, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l’esercizio finanziario 2021. Tali riduzioni possono essere esaminate, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(8)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve presentare alla Commissione, a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a suo carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell’obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
(9)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
(10)
La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.
(11)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2021 e relativamente al periodo di programmazione 2014-2020.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell’allegato I.
Articolo 2
Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell’allegato III della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione.
Articolo 5
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18
).
ALLEGATO I
Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2021, per programma di sviluppo rurale
Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito, per programma
Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020
(in EUR)
CCI
Spese 2021
Rettifiche
Totale
Importi non riutilizzabili
Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2021
Pagamenti intermedi rimborsati al Regno Unito per l'esercizio finanziario
Importo che deve essere recuperato dal (-) o erogato al (+) Regno Unito
i
ii
iii = i + ii
iv
v = iii - iv
vi
vii = v - vi
UK
2014UK06RDRP001
433 836 361,18
0,00
433 836 361,18
0,00
433 836 361,18
433 840 583,96
-4 222,78
UK
2014UK06RDRP002
31 916 683,06
0,00
31 916 683,06
0,00
31 916 683,06
31 916 983,22
- 300,16
UK
2014UK06RDRP003
93 984 744,63
-4 954,05
93 979 790,58
0,00
93 979 790,58
94 656 753,77
- 676 963,19
UK
2014UK06RDRP004
77 329 751,21
0,00
77 329 751,21
0,00
77 329 751,21
77 329 753,93
-2,72
ALLEGATO II
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2021 - FEASR
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020
Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013
Valuta
In valuta nazionale
In EUR
In valuta nazionale
In EUR
UK
GBP
10 226,71
0,00
21 262,92
0,00
ALLEGATO III
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2021 - FEASR
Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
(in EUR)
CCI
Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2021
UK
2014UK06RDRP001
2 069 307,56
UK
2014UK06RDRP002
0,00
UK
2014UK06RDRP003
0,00
UK
2014UK06RDRP004
0,00
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