Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0820/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/820 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021 notificata con il numero C(2022) 3307

Pubblicato: 24/05/2022 In vigore dal: 24/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/820 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3307] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/820 of 24 May 2022 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2021 (notified under document C(2022) 3307)

Testo normativo

25.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 146/111 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/820 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3307] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l’articolo 51, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. (2) A norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2021, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) . (3) A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi. (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche proposte. (5) Per alcuni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. (7) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 3 ) , gli eventuali superamenti dei termini di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del 2021 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. (8) La Commissione, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l’esercizio finanziario 2021 per inosservanza dei massimali finanziari oppure a causa di lacune nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 di tale regolamento. (9) La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2021 per gli importi dovuti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2021. Eventuali tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione. (10) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (11) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali gli Stati membri hanno deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (12) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021. Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione. Articolo 2 Per l’esercizio finanziario 2021 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell’allegato III, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono liquidati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti. Articolo 3 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ). ALLEGATO I Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2021 — FEAGA Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro SM 2021 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti per l'esecuzione delle decisioni di conformità e di liquidazione per l'intero esercizio finanziario 1) Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1306/2013 relativamente al FEAGA Totale comprensivo di riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro 2) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c=a+b d e f=c+d+e g h=f-g AT EUR 706 430 573,23 0,00 706 430 573,23 -2 870 315,25 0,00 703 560 257,98 703 560 257,98 0,00 BE EUR 554 760 898,85 0,00 554 760 898,85 - 351 989,67 -3 177,15 554 405 732,03 554 733 385,87 - 327 653,84 BG BGN 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556,12 -1 556,12 0,00 -1 556,12 BG EUR 863 821 851,29 0,00 863 821 851,29 -3 138 702,25 0,00 860 683 149,04 861 522 574,67 - 839 425,63 CY EUR 52 502 823,95 0,00 52 502 823,95 12 089,72 - 256 486,43 52 258 427,24 52 550 492,04 - 292 064,80 CZ CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 919,33 -2 919,33 0,00 -2 919,33 CZ EUR 867 205 026,59 0,00 867 205 026,59 -1 980 556,04 0,00 865 224 470,55 865 224 470,86 -0,31 DE EUR 4 728 310 987,83 0,00 4 728 310 987,83 -2 023 816,79 - 201 516,47 4 726 085 654,57 4 726 685 305,04 - 599 650,47 DK DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 800,08 -74 800,08 0,00 -74 800,08 DK EUR 807 631 689,90 0,00 807 631 689,90 -44 732 587,53 0,00 762 899 102,37 762 919 853,48 -20 751,11 EE EUR 166 809 943,17 0,00 166 809 943,17 - 133 455,75 -8 582,90 166 667 904,52 166 676 066,54 -8 162,02 ES EUR 5 653 944 798,91 0,00 5 653 944 798,91 -23 331 476,95 -1 540 518,27 5 629 072 803,69 5 632 844 872,47 -3 772 068,78 FI EUR 525 039 902,75 0,00 525 039 902,75 -11 403,31 -1 903,38 525 026 596,06 525 014 939,18 11 656,88 FR EUR 7 323 853 757,26 0,00 7 323 853 757,26 - 119 323 840,58 -4 735 016,88 7 199 794 899,80 7 207 429 699,92 -7 634 800,12 EL EUR 2 036 268 718,40 0,00 2 036 268 718,40 176 894 797,88 -1 706 909,35 2 211 456 606,93 2 213 249 638,46 -1 793 031,53 HR HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 - 866 935,30 - 866 935,30 0,00 - 866 935,30 HR EUR 359 555 285,25 0,00 359 555 285,25 -46 307,48 0,00 359 508 977,77 359 509 968,88 - 991,11 HU HUF 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 196 569,00 -66 196 569,00 0,00 -66 196 569,00 HU EUR 1 308 388 735,04 0,00 1 308 388 735,04 -6 114 909,10 0,00 1 302 273 825,94 1 302 448 012,60 - 174 186,66 IE EUR 1 185 513 381,00 0,00 1 185 513 381,00 -4 185 327,13 -13 776,71 1 181 314 277,16 1 180 317 724,81 996 552,35 IT EUR 4 227 648 632,75 0,00 4 227 648 632,75 - 216 393 398,86 -5 713 858,78 4 005 541 375,11 4 025 018 120,95 -19 476 745,84 LT EUR 513 777 203,73 0,00 513 777 203,73 -2 003 428,81 -1 985,43 511 771 789,49 511 452 567,68 319 221,81 LU EUR 34 777 912,12 0,00 34 777 912,12 75 370,02 -54 311,19 34 798 970,95 34 749 464,51 49 506,44 LV EUR 296 433 444,83 0,00 296 433 444,83 -11 798,86 -10 500,36 296 411 145,61 296 422 643,44 -11 497,83 MT EUR 5 070 956,79 0,00 5 070 956,79 82,21 - 283,11 5 070 755,89 5 071 039,00 - 283,11 NL EUR 0,00 701 449 904,92 701 449 904,92 0,00 0,00 701 449 904,92 701 449 904,92 0,00 PL PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 - 480 360,21 - 480 360,21 0,00 - 480 360,21 PL EUR 3 344 928 202,03 0,00 3 344 928 202,03 -11 615 407,04 0,00 3 333 312 794,99 3 333 287 343,21 25 451,78 PT EUR 855 072 937,80 0,00 855 072 937,80 -4 129 633,81 - 215 614,84 850 727 689,15 849 980 286,77 747 402,38 RO RON 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 362 606,76 -6 362 606,76 0,00 -6 362 606,76 RO EUR 1 939 544 980,75 0,00 1 939 544 980,75 -40 876 104,60 0,00 1 898 668 876,15 1 903 229 534,93 -4 560 658,78 SE SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 042,00 -19 042,00 0,00 -19 042,00 SE EUR 684 849 433,65 0,00 684 849 433,65 -1 810 296,09 0,00 683 039 137,56 683 740 589,85 - 701 452,29 SI EUR 139 003 233,25 0,00 139 003 233,25 154 602,03 - 101 944,37 139 055 890,91 139 157 835,28 - 101 944,37 SK EUR 394 889 567,79 0,00 394 889 567,79 -19 604 716,19 -64 401,76 375 220 449,84 375 302 826,10 -82 376,26 SM Spese 3) Entrate con destinazione specifica 3) Articolo 54, paragrafo 2 (=e) Totale (=h) 08 02 06 01 6200 6200 i j k l = i+j+k AT EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 BE EUR 0,00 - 324 476,69 -3 177,15 - 327 653,84 BG BGN 0,00 0,00 -1 556,12 -1 556,12 BG EUR 0,00 - 839 425,63 0,00 - 839 425,63 CY EUR 0,00 -35 578,37 - 256 486,43 - 292 064,80 CZ CZK 0,00 0,00 -2 919,33 -2 919,33 CZ EUR 0,00 -0,31 0,00 -0,31 DE EUR 0,00 - 398 134,00 - 201 516,47 - 599 650,47 DK DKK 0,00 0,00 -74 800,08 -74 800,08 DK EUR 0,00 -20 751,11 0,00 -20 751,11 EE EUR 420,88 0,00 -8 582,90 -8 162,02 ES EUR 0,00 -2 231 550,51 -1 540 518,27 -3 772 068,78 FI EUR 81 444,62 -67 884,36 -1 903,38 11 656,88 FR EUR 0,00 -2 899 783,24 -4 735 016,88 -7 634 800,12 EL EUR 0,00 -86 122,18 -1 706 909,35 -1 793 031,53 HR HRK 0,00 0,00 - 866 935,30 - 866 935,30 HR EUR 0,00 - 991,11 0,00 - 991,11 HU HUF 0,00 0,00 -66 196 569,00 -66 196 569,00 HU EUR 0,00 - 174 186,66 0,00 - 174 186,66 IE EUR 1 241 932,20 - 231 603,14 -13 776,71 996 552,35 IT EUR 0,00 -13 762 887,06 -5 713 858,78 -19 476 745,84 LT EUR 321 207,24 0,00 -1 985,43 319 221,81 LU EUR 103 817,63 0,00 -54 311,19 49 506,44 LV EUR 0,00 - 997,47 -10 500,36 -11 497,83 MT EUR 0,00 0,00 - 283,11 - 283,11 NL EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 PL PLN 0,00 0,00 - 480 360,21 - 480 360,21 PL EUR 25 451,78 0,00 0,00 25 451,78 PT EUR 1 111 005,26 - 147 988,04 - 215 614,84 747 402,38 RO RON 0,00 0,00 -6 362 606,76 -6 362 606,76 RO EUR 0,00 -4 560 658,78 0,00 -4 560 658,78 SE SEK 0,00 0,00 -19 042,00 -19 042,00 SE EUR 0,00 - 701 452,29 0,00 - 701 452,29 SI EUR 0,00 0,00 - 101 944,37 - 101 944,37 SK EUR 0,00 -17 974,50 -64 401,76 -82 376,26 1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione. 3) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013. NB: Nomenclatura 2022: 08 02 06 01, 6200 ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2021 — FEAGA Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( *1 ) Stato membro Valuta In valuta nazionale In EUR AT EUR BE EUR BG BGN CY EUR - 5 937,99 CZ CZK - - DE EUR DK DKK EE EUR - - ES EUR FI EUR FR EUR EL EUR HR HRK HU HUF - - IE EUR IT EUR LT EUR - - LU EUR LV EUR - - MT EUR - - NL EUR PL PLN 215 989,80 - PT EUR RO RON SE SEK SI EUR - - SK EUR - - ( *1 ) Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ( GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36 )] ALLEGATO III Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2021 — FEAGA Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva Stato membro Organismo pagatore Paesi Bassi Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

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