Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0830/2022

Decisione (UE) 2022/830 del Consiglio del 20 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005)

Pubblicato: 20/05/2022 In vigore dal: 20/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/830 del Consiglio del 20 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) EN: Council Decision (EU) 2022/830 of 20 May 2022 on the position to be adopted on behalf of the European Union in the seventy-fifth session of the World Health Assembly as regards certain amendments to the International Health Regulations (2005)

Testo normativo

30.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 147/33 DECISIONE (UE) 2022/830 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Nel settore della sanità pubblica, l’azione dell’Unione, destinata a completare le politiche nazionali, deve indirizzarsi al miglioramento della salute pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione deve comprendere inoltre la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. A tal fine, l’Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica. (2) Il regolamento sanitario internazionale («RSI») (2005) è stato adottato dall’Assemblea mondiale della sanità dell’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») il 23 maggio 2005 ed è entrato in vigore il 15 giugno 2007. (3) Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/451 che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005) ( 1 ) . (4) Durante la sua settantacinquesima sessione, che inizierà il 22 maggio 2022, l’Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare una decisione relativa alla modifica dell’articolo 59 dell’RSI (2005) al fine di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell’RSI (2005), in particolare riducendo da ventiquattro a dodici mesi il termine per l’entrata in vigore delle relative modifiche, unitamente alle modifiche correlate aventi a oggetto l’articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l’articolo 63, paragrafo 1, che sono necessarie per rendere tali articoli in linea con le previste modifiche dell’articolo 59 dell’RSI (2005). (5) A norma dell’articolo 60, lettera b), della Costituzione dell’OMS, l’Assemblea mondiale della sanità può adottare decisioni a maggioranza dei membri dell’OMS presenti e votanti. (6) L’Unione sostiene l’obiettivo di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell’RSI (2005) e ritiene che le modiche dell’articolo 59, dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005) consentiranno di far fronte all’evoluzione delle necessità più rapidamente nei settori contemplati dall’RSI (2005). (7) È opportuno stabilire, per le materie di competenza dell’Unione, la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda la decisione che l’Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare, al fine di modificare l’articolo 59 dell’RSI (2005), nonché . l’articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005). (8) La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’OMS, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel corso della settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda le modifiche dell’articolo 59 e le modifiche correlate dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005) è conforme a quanto disposto nell’allegato della presente decisione. Eventuali adeguamenti delle modifiche figuranti nell’allegato della presente decisione, che non pregiudichino il raggiungimento dell’obiettivo di tali emendamenti e non comportino l’ulteriore abbreviazione dei periodi generalmente applicabili di cui all’allegato, possono essere concordati dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri e senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità esprimono congiuntamente a nome dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 92 del 21.3.2022, pag. 1 . ALLEGATO A.   Modifiche dell’articolo 59 del regolamento sanitario internazionale (2005) L’Unione sostiene le modifiche seguenti dell’articolo 59 del regolamento sanitario internazionale (2005) (il testo soppresso è tra parentesi quadre mentre il testo nuovo è sottolineato): Articolo 59 Entrata in vigore; termine per il rigetto o la presentazione di riserve 1.   Il termine previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve al presente regolamento [o a una modifica dello stesso,] è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell’adozione del presente regolamento [o di una modifica dello stesso] da parte dell’Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto. 1 bis . Il termine previsto, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve a una modifica del presente regolamento è di 9 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell’adozione di una modifica del presente regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto. 2.   Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, e le modifiche del presente regolamento entrano in vigore 12 mesi dopo la data della notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1 bis , eccetto che nei casi seguenti: (…) b) nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva, per tale Stato il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore secondo quanto disposto dall’articolo 62; (…) 3.   Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare pienamente le proprie disposizioni legislative e amministrative interne al presente regolamento o a una modifica dello stesso entro i termini stabiliti dal presente articolo, paragrafo 2, a seconda dei casi, tale Stato presenta al direttore generale, entro il termine applicabile specificato nel presente articolo, paragrafo 1 o 1 bis , una dichiarazione relativa agli adeguamenti in sospeso e li completa entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per tale Stato parte e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore di una modifica del presente regolamento per tale Stato membro . B.   Modifiche dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005) L’Unione sostiene anche le seguenti modifiche tecniche dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005) (il testo soppresso è tra parentesi quadre mentre il testo nuovo è sottolineato): Articolo 55 Modifiche (…) 3.   Le modifiche del presente regolamento adottate dall’Assemblea mondiale della sanità a norma del presente articolo entrano in vigore per tutti gli Stati parti alle stesse condizioni e fatti salvi gli stessi diritti e doveri previsti dall’articolo 22 della Costituzione dell’OMS e dagli articoli da 59 a 64 del presente regolamento , a condizione che siano rispettati i termini stabiliti da tali articoli per quanto riguarda le modifiche del presente regolamento . Articolo 61 Rigetto Se uno Stato notifica al direttore generale il proprio rigetto del presente regolamento o di una modifica dello stesso entro il termine applicabile stabilito dall’articolo 59, paragrafo 1 o 1 bis , il presente regolamento o la relativa modifica non entrano in vigore nei confronti di tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale figurante nell’articolo 58 di cui tale Stato sia già parte rimane in vigore per quanto riguarda tale Stato. Articolo 62 Riserve 1.   Gli Stati possono esprimere riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso in conformità al presente articolo. Tali riserve non devono essere incompatibili con l’oggetto e la finalità del presente regolamento. 2.   Le riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso sono notificate al direttore generale in conformità all’articolo 59, paragraf i 1 e 1 bis , all’articolo 60, all’articolo 63, paragrafo 1, o all’articolo 64, paragrafo 1, a seconda dei casi. Uno Stato che non è membro dell’OMS notifica qualsiasi riserva al direttore generale unitamente alla notifica di accettazione del presente regolamento. Gli Stati che esprimono riserve ne indicano i motivi al direttore generale. 3.   Il rigetto di una parte del presente regolamento o di una modifica dello stesso è considerato una riserva. 4.   In conformità all’articolo 65, paragrafo 2, il direttore generale notifica ogni riserva ricevuta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il direttore generale: (…) c) se la riserva è stata espressa in relazione a una modifica del presente regolamento, chiede che gli Stati parti gli notifichino entro tre mesi qualsiasi obiezione alla riserva. Gli Stati membri che esprimono obiezioni a una riserva su una modifica del presente regolamento ne indicano i motivi al direttore generale. Gli Stati che esprimono obiezioni a una riserva ne indicano i motivi al direttore generale. 5.   Scaduto tale termine, il direttore generale notifica a tutti gli Stati membri le obiezioni ricevute relativamente alle riserve. Qualora sia stata espressa una riserva in relazione al presente regolamento, [A] a meno che entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva. In caso di una riserva relativa a una modifica del presente regolamento, a meno che entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva. 6.   Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo avanza obiezioni alla riserva al presente regolamento entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo[,] o , in caso di una riserva a una modifica del presente regolamento, entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo , il direttore generale ne dà notifica allo Stato che ha espresso la riserva affinché questo valuti la possibilità di ritirare la riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del direttore generale. (…) 9.   Il direttore generale presenta la riserva e il parere del comitato di revisione, se applicabile, all’esame dell’Assemblea mondiale della sanità. Se l’Assemblea mondiale della sanità, a maggioranza dei voti, esprime obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con l’oggetto e la finalità del presente regolamento, la riserva non è accettata e il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva previo ritiro della riserva da parte di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 63. Se l’Assemblea mondiale della sanità accetta la riserva, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva. Articolo 63 Ritiro del rigetto e della riserva 1.   Un rigetto opposto a norma dell’articolo 61 può essere ritirato in qualsiasi momento da uno Stato tramite notifica al direttore generale. In tali casi, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore nei confronti di tale Stato a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve la notifica, tranne nel caso in cui lo Stato avanzi una riserva nel momento in cui ritira il rigetto; in questo caso il presente regolamento o una modifica dello stesso, a seconda dei casi, entra in vigore secondo quanto disposto dall’articolo 62. In nessun caso il presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 24 mesi dalla data di notifica di cui all’articolo 59, paragrafo 1 , e in nessun caso una modifica del presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 12 mesi dalla data di notifica di cui all’articolo 59, paragrafo 1 bis . (…)

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