Decisione (UE) 2026/832 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozion
Decisione (UE) 2026/832 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo
EN: Council Decision (EU) 2026/832 of 30 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Specialised Committee on Level Playing Field for Open and Fair Competition and Sustainable Development established by the Trade and Cooperation Agreement between the Europe
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/832
10.4.2026
DECISIONE (UE) 2026/832 DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
(
1
)
(«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
maggio 2021.
(2)
A norma dell’articolo 409, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera j), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è tenuto a compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti su questioni che emergono nell’ambito dell’articolo 355, paragrafo 3, e della parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capi 6, 7 e 8, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(3)
Ciascuna parte dovrebbe indicare almeno cinque persone affinché esercitino le funzioni di membri del gruppo di esperti. Le parti dovrebbero parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti.
(4)
Il comitato commerciale specializzato dovrebbe provvedere affinché l’elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.
(5)
Conformemente all’articolo 409, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito di accordi internazionali.
(6)
Inoltre gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero esercitare le funzioni a titolo personale e non dovrebbero accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non dovrebbero essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non dovrebbero essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell’Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
(7)
In base alle proposte dell’Unione e del Regno Unito, è opportuno che il comitato commerciale specializzato approvi i due sottoelenchi per la posizione di membro del gruppo di esperti e il sottoelenco per la posizione di presidente del gruppo di esperti.
(8)
È pertanto opportuno stabilire la posizione dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato nel progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo, figura nel progetto di decisione del comitato commerciale specializzato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYIOTOU
(
1
)
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2026 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA
del …
relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti istituito a norma dell’articolo 109 di tale accordo
IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
(
1
)
(«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 409,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
maggio 2021.
(2)
A norma dell’articolo 409, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera j), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è tenuto a compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti su questioni che emergono nell’ambito dell’articolo 355, paragrafo 3, e della parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capi 6, 7 e 8, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(3)
Ciascuna parte dovrebbe indicare almeno cinque persone affinché esercitino le funzioni di membri del gruppo di esperti. Le parti dovrebbero parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti.
(4)
Il comitato commerciale specializzato dovrebbe provvedere affinché l’elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.
(5)
Conformemente all’articolo 409, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili, ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito di accordi internazionali.
(6)
Inoltre gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero esercitare le funzioni a titolo personale e non dovrebbero accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non dovrebbero essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non dovrebbero essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell’Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
(7)
In base alle proposte dell’Unione e del Regno Unito, è opportuno che il comitato commerciale specializzato approvi i due sottoelenchi per la posizione di membro del gruppo di esperti e il sottoelenco per la posizione di presidente del gruppo di esperti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti di cui all’articolo 409 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra figura nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a …, ….
Per il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile
I copresidenti
(
1
)
GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (
GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj
).
ALLEGATO
a)
Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell’Unione:
Giovanna ADINOLFI
Irina BUGA
Maria GAVOUNELI
Ursula KRIEBAUM
Peter-Tobias STOLL
Geert VAN CALSTER
b)
Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito:
Juliet BLANCH
Hugh CHEETHAM
Kathleen CLAUSSEN
Patrick PEARSALL
Janet WHITTAKER
c)
Sottoelenco di persone che dovrebbero esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti:
Ujal BHATIA
Zachary DOUGLAS
Eduardo MOTTA
Penelope RIDINGS
Thomas COTTIER
Christine KADDOUS
Anne TREBILCOCK
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/832/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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