Decisione di esecuzione (UE) 2026/844 del Consiglio, del 10 aprile 2026, relativa alla messa a disposizione della Francia dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
Decisione di esecuzione (UE) 2026/844 del Consiglio, del 10 aprile 2026, relativa alla messa a disposizione della Francia dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/844 of 10 April 2026 on making the financial assistance under Regulation (EU) 2025/1106 available to France
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/844
14.4.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/844 DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2026
relativa alla messa a disposizione della Francia dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa
(
1
)
, in particolare l’articolo 8,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa («strumento SAFE»), chiedendo loro di fornire un importo indicativo massimo e minimo dei prestiti. Al 29 agosto 2025 19 Stati membri avevano manifestato interesse a ottenere assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106.
(2)
Il 9 settembre 2025 la Commissione ha notificato agli Stati membri richiedenti la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti per Stato membro.
(3)
Il 28 novembre 2025 la Francia ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria («richiesta») a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell’industria europea della difesa («piano»).
(4)
La Commissione ha valutato la richiesta alla luce delle condizioni applicabili stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106.
(5)
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa e, se del caso, la descrizione del coinvolgimento previsto dell’Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell’Ucraina.
(6)
La Commissione ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l’utilizzo dello strumento SAFE. In particolare essa garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano realizzate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure devono inoltre avere uno o più dei seguenti obiettivi: accelerare l’adeguamento dell’industria della difesa alle trasformazioni strutturali, migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o garantire l’interoperabilità e l’intercambiabilità in tutta l’Unione.
(7)
La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 e delle norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento, compresa l’indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.
(8)
Di conseguenza, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha rilevato che la richiesta soddisfa le condizioni di tale regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16.
(9)
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha preso in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste della Francia, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma di tale regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.
(10)
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l’esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e a norma del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
(
3
)
.
(11)
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509
(
4
)
e (UE, Euratom) 2020/2092
(
5
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(12)
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, l’accordo di prestito da stipulare con la Francia dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa presentata dalla Francia il 28 novembre 2025 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16. L’assistenza finanziaria è pertanto messa a disposizione della Francia.
Articolo 2
1. L’Unione mette a disposizione della Francia un prestito dell’importo massimo di 15 090 941 144 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione della Francia il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 2 263 641 171,60 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(
1
)
GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (
GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (
GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/844/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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