Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0848/2022

Decisione (PESC) 2022/848 del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

Pubblicato: 30/05/2022 In vigore dal: 30/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/848 del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi EN: Council Decision (CFSP) 2022/848 of 30 May 2022 amending Decision (CFSP) 2020/1464 on the promotion of effective arms export controls

Testo normativo

31.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 148/50 DECISIONE (PESC) 2022/848 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 12 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1464 ( 1 ) . (2) La decisione (PESC) 2020/1464 prevede un periodo di 24 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. (3) Il 9 febbraio 2022 il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), in qualità di Agenzia esecutiva, ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a portare a 36 mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2020/1464, prorogandolo fino al 30 novembre 2023, a causa delle sfide derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19. (4) Il BAFA chiede inoltre di aggiungere una sessione supplementare della conferenza per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni e un ulteriore incontro di valutazione intermedia. (5) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2020/1464, comprese le due attività supplementari aggiunte tramite la presente decisione del Consiglio, può essere realizzato senza implicazioni in termini di risorse finanziarie fino al 30 novembre 2023. (6) È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2020/1464 e le sottosezioni 5.2.5, 5.2.6 e la sezione 10 dell'allegato di tale decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2020/1464 è così modificata: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2023.»; 2) l’allegato è così modificato: a) il testo della sottosezione 5.2.5 è sostituito dal seguente: «5.2.5. Conferenze per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni Il progetto assumerà la forma di due conferenze, ciascuna della durata massima di due giorni, da tenersi a Bruxelles. Ciascuna conferenza offrirà un forum per discussioni di livello avanzato tra esperti dell'Unione e rappresentanti di alto livello (nei settori della politica, del rilascio di licenze e dell'esecuzione) dei paesi beneficiari dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni. Ciascuna conferenza offrirà ai paesi beneficiari partecipanti l'opportunità di: a) ricevere informazioni sui più recenti sviluppi connessi al commercio di armi (per esempio gli attuali canali di approvvigionamento, l'impatto delle nuove tecnologie e le questioni connesse alla politica di sicurezza come le minacce ibride); e b) discutere e scambiare opinioni sulle possibili modalità di applicazione dei recenti cambiamenti e miglioramenti nei controlli sul commercio di armi nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali di controllo delle esportazioni.»; b) il testo della sottosezione 5.2.6 è sostituito dal seguente: «5.2.6. Incontri di valutazione Al fine di valutare e riesaminare l'impatto delle attività nell'ambito della presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles tre incontri di valutazione (due intermedi e uno finale), preferibilmente in concomitanza con una riunione periodica del COARM. I due incontri di valutazione intermedi consisteranno di laboratori con la partecipazione degli Stati membri. I laboratori potranno durare fino a una giornata. La valutazione finale consisterà di un incontro a Bruxelles con la partecipazione dei paesi beneficiari e degli Stati membri. A tale incontro saranno invitati un massimo di due rappresentanti (funzionari governativi idonei) di ciascun paese beneficiario.»; c) il testo della sezione 10 è sostituito dal seguente: «10. Durata Il progetto terminerà il 30 novembre 2023.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022 Per il Consiglio Il presidente C. COLONNA ( 1 ) Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi ( GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3 ).

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