Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 0852/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/852 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che autorizza la Repubblica slovacca ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 14/04/2025 In vigore dal: 14/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/852 del Consiglio, del 14 aprile 2025, che autorizza la Repubblica slovacca ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/852 of 14 April 2025 authorising the Slovak Republic to introduce a special measure derogating from Article 26(1), point (a), and Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/852 5.5.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/852 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 che autorizza la Repubblica slovacca ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa. (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 novembre 2024, la Slovacchia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, a introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis di tale direttiva al fine di limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese afferenti a taluni veicoli non interamente utilizzati a fini professionali e di non equiparare a una prestazione di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un’autovettura inclusa nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo qualora tale autovettura sia stata oggetto di detta limitazione («misura speciale»). (3) La misura speciale chiesta riguarda veicoli, non interamente utilizzati a fini professionali, ossia veicoli a motori di categoria M1, a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , e motocicli di categoria L1e e L3e, a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Le operazioni interessate sono l’acquisto, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di tali veicoli nonché il relativo leasing. La limitazione del diritto a detrarre l’IVA include la spesa per pezzi di ricambio, accessori, servizi e carburante destinati a tali veicoli. (4) Alcuni veicoli dovrebbero essere esclusi dal campo d’applicazione della misura speciale dato che, a causa del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per qualsiasi attività non professionale è considerato trascurabile. La misura speciale non dovrebbe pertanto applicarsi agli autoveicoli o ai motocicli acquistati per rivendita, noleggio o leasing oppure adibiti al trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi, le lezioni di guida, i collaudi o in qualità di veicolo sostitutivo di veicoli in riparazione. (5) In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la richiesta della Slovacchia agli altri Stati membri con lettera del 29 novembre 2024. Con lettera del 2 dicembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Slovacchia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda. (6) Nella domanda la Slovacchia ha inserito una spiegazione delle motivazioni della percentuale di limitazione del diritto a detrarre l’IVA al 50 %. A tal fine la Slovacchia ha utilizzato i dati ottenuti dalle attività di controllo e dagli audit, oltre a un sondaggio condotto presso le imprese. Secondo la Slovacchia, i risultati dell’analisi di tali dati hanno condotto a fissare la percentuale al 50 %, quale rappresentazione accurata della distribuzione fra usi professionali e privati dei veicoli oggetto della misura speciale. (7) La Slovacchia sostiene che la misura speciale avrà un impatto positivo sugli oneri amministrativi dei soggetti passivi e delle autorità fiscali attraverso la semplificazione della riscossione dell’IVA e la prevenzione dell’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta. Per tali motivi la Commissione ritiene appropriato autorizzare la Slovacchia ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2028. (8) La misura speciale dovrebbe essere limitata al tempo necessario per valutare l’efficacia e l’adeguatezza della limitazione percentuale applicata. (9) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell’IVA ed evitare talune forme di evasione ed elusione fiscale, in quanto limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri. (10) Qualora considerasse necessaria una proroga della misura speciale oltre il 30 giugno 2028, la Slovacchia dovrebbe presentare una richiesta di proroga alla Commissione entro il 30 settembre 2027. Tale richiesta dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della percentuale applicata. (11) Stando alle informazioni fornite dalla Slovacchia, la misura speciale avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dalla Slovacchia nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica slovacca è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle seguenti categorie di veicoli non interamente utilizzati a fini professionali: a) veicoli a motore della categoria M1, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2018/858; b) motocicli della categoria L1e, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013; c) motocicli della categoria L3e, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli utilizzati o acquistati ai seguenti fini: a) rivendita, noleggio o leasing; b) trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi; c) lezioni di guida; d) collaudo; e) quali veicoli sostitutivi di veicoli in riparazione. Articolo 2 In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica slovacca è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizio a titolo oneroso l’uso a fini non professionali di un veicolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, incluso nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo qualora tale veicolo sia stato oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell’articolo 1 della presente decisione. Articolo 3 La spesa di cui all’articolo 1 copre l’integralità di quanto segue: a) acquisto, leasing, acquisto intracomunitario e importazione dei veicoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1; b) spese per cessioni di beni o prestazioni di servizi connesse con i veicoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e il relativo uso, compreso l’acquisto di carburante. Articolo 4 1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. 2.   La presente decisione si applica dal 1 o luglio 2025 al 30 giugno 2028. 3.   Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2027 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale indicata all’articolo 1. Articolo 5 La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ( GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ( GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/852/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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