Decisione (UE) 2026/858 del Consiglio, del 1° aprile 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Decisione (UE) 2026/858 del Consiglio, del 1° aprile 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
EN: Council Decision (EU) 2026/858 of 1 April 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union at the third session of the Supervisory Authority established pursuant to the Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Railway Rolling Stock
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/858
14.4.2026
DECISIONE (UE) 2026/858 DEL CONSIGLIO
del 1
o
aprile 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione ha approvato il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («protocollo di Lussemburgo») mediante la decisione 2014/888/UE del Consiglio
(
1
)
e ha acquisito lo status di organizzazione regionale di integrazione economica nell’ambito di tale protocollo.
(2)
L’Autorità di sorveglianza istituita a norma dell’articolo XII del protocollo di Lussemburgo («Autorità di sorveglianza») può modificare lo statuto conformemente all’articolo 12 e il regolamento interno conformemente e all’articolo 18. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, dello statuto, l’Autorità di sorveglianza deve approvare le norme tipo riguardanti l’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario, elaborate nell’ambito del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) («norme tipo») e le modifiche delle norme tipo.
(3)
Nella terza sessione, il 14 aprile 2026, tra gli altri punti all’ordine del giorno, ci si aspetta che l’Autorità di sorveglianza riveda il proprio statuto e il proprio regolamento interno e prenda atto della terza revisione delle norme tipo [«norme tipo (revisione 3)»].
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella terza sessione dell’Autorità di sorveglianza, poiché qualsiasi azione dell’Autorità di sorveglianza relativa alle norme tipo può incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione
(
3
)
, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione
(
4
)
. Inoltre, le modifiche dello statuto e del regolamento interno che l’Autorità di sorveglianza deve adottare sono tali da incidere in modo determinante sulla partecipazione dell’Unione in seno a tale organo.
(5)
Per quanto riguarda la decisione proposta dal segretariato dell’Autorità di sorveglianza di prendere atto e pubblicare le norme tipo (revisione 3), va osservato che tale proposta non è sostenuta dal quadro giuridico dell’Autorità di sorveglianza, poiché l’articolo 5, paragrafo 8, del suo statuto impone all’Autorità di sorveglianza di approvare le norme tipo e le relative modifiche. Considerando che le norme tipo (revisione 3) non sono ancora entrata in vigore, non è opportuno sostenere la proposta di pubblicarle. L’Unione dovrebbe sostenere la presa d’atto delle norme tipo (revisione 3) e proporre di rinviare qualsiasi altra azione fino alla loro entrata in vigore. Qualora le norme tipo (revisione 3) entrassero in vigore prima della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza e corrispondessero alla versione non ufficiale pubblicata sul sito web dell’UNECE, l’Unione dovrebbe proporne all’approvazion da parte dell’Autorità di sorveglianza.
(6)
Le modifiche proposte dello statuto dell’Autorità di sorveglianza sono per lo più limitate al chiarimento del lavoro svolto dalla commissione di esperti nella sua veste di organo consultivo di detta autorità. Tali modifiche sono nell’interesse dell’Unione, poiché chiariscono il ruolo della commissione di esperti e facilitano il lavoro dell’Autorità di sorveglianza, e dovrebbero pertanto essere sostenute.
(7)
Le modifiche proposte del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza sono numerose e presentano impatti diversi. Tali modifiche comprendono l’eliminazione della votazione a maggioranza qualificata come opzione di voto predefinita in seno all’Autorità di sorveglianza, con conseguenze sul quorum, sulla soppressione dell’obbligo per la nomina di un funzionario dell’Autorità di sorveglianza che vi sia il sostegno di un altro membro dell’Autorità di sorveglianza, nonché sullo spostamento sistematico e sul chiarimento dei diritti di voto dell’Unione. La maggior parte delle modifiche proposte comporterà chiarimenti importanti del regolamento interno e migliorerà le procedure di lavoro dell’Autorità di sorveglianza. Tuttavia, le norme in materia di votazione con procedura scritta e approvazione tacita fissano termini molto brevi, che sono insufficienti per consentire l’espletamento delle procedure interne richieste per l’adozione di una decisione. Inoltre, le materie su cui possono essere adottate decisioni con approvazione tacita devono essere definite in modo chiaro ed esplicito. È pertanto opportuno sostenere le modifiche del regolamento interno dell’Autorità di sorveglianza, fatte salve alcune modifiche per quanto concerne le norme in materia di votazione con procedura scritta e approvazione tacita,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella terza sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («Autorità di sorveglianza»), figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione alla terza sessione dell’Autorità di sorveglianza possono concordare lievi modifiche delle posizioni che figurano nell’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
aprile 2026
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Decisione 2014/888/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (
GU L 353 del 10.12.2014, pag. 9
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2014/888/oj
).
(
2
)
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (
GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/773/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (
GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1614/oj
).
ALLEGATO
1.
Introduzione
La terza sessione dell’Autorità di sorveglianza di cui al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («protocollo di Lussemburgo»), si svolgerà il 14 aprile 2026.
2.
Competenza dell’Unione
L’Unione europea è parte contraente del protocollo di Lussemburgo. L’Unione ha competenza esclusiva in relazione ai punti all’ordine del giorno di questa riunione nella quale l’Autorità di sorveglianza sarà chiamata ad adottare atti aventi effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ossia i punti 9 e 10 dell’ordine del giorno.
3.
Osservazioni sui punti all’ordine del giorno della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza
Punto 9 dell’ordine del giorno – Norme tipo
Documenti
LUX-26011-SA3-09-Model Rules
.pdf
Esercizio dei diritti di voto
Unione europea
Posizione
Modificare la decisione che deve essere adottata dall’Autorità di sorveglianza nella versione seguente:
«
L’Autorità di sorveglianza:
—
prende atto delle modifiche delle norme tipo riguardanti l’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario (revisione 3) discusse in occasione della terza sessione del comitato di revisione delle norme tipo riguardanti l’identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario, tenutasi nel settembre 2025;
».
Qualora le norme tipo non entrassero in vigore prima dello svolgimento della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza:
«—
prende atto del fatto che le modifiche di tali norme tipo dovrebbero entrare in vigore soltanto al momento della pubblicazione della relazione della settantanovesima sessione del gruppo di lavoro sui trasporti ferroviari (SC.2) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE);
—
rinvia qualsiasi azione relativa all’approvazione della revisione 3 di tali norme tipo fino all’entrata in vigore di tali norme.
».
Qualora le norme tipo entrassero in vigore prima dello svolgimento della terza sessione dell’Autorità di sorveglianza e corrispondessero alla versione non ufficiale pubblicata sul sito web dell’UNECE
(
1
)
:
«—
approva le norme tipo (revisione 3).
».
Punto 10 dell’ordine del giorno – Statuto e regolamento interno
Documenti
LUX-26012-SA3-10-Statutes and Rules of Procedure (&ad)
.pdf
Esercizio dei diritti di voto
Unione europea
Posizione
Favorevole all’approvazione delle modifiche dello statuto proposte.
Favorevole all’approvazione delle modifiche del regolamento interno proposte, a condizione che siano introdotte le modifiche seguenti:
—
all’articolo 16, paragrafo 6, lettera c), sostituzione di «
due settimane
» con «
10 settimane
»;
—
all’articolo 16, paragrafo 7, soppressione della formulazione «
o se così deciso dall’Autorità di sorveglianza
» dal paragrafo introduttivo.
(
1
)
https://unece.org/sites/default/files/2026-02/ECE-TRANS-SC.2-337-Rev.3EFR_Unofficial.pdf
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/858/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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