Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0860/2026

Decisione (UE) 2026/860 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. …

Pubblicato: 05/03/2026 In vigore dal: 05/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/860 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. …/… di tale comitato che adotta il suo regolamento interno EN: Council Decision (EU) 2026/860 of 5 March 2026 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established under the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus, as regards draft Decision No …/… of that committee establishi

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/860 15.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/860 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. …/… di tale comitato che adotta il suo regolamento interno IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2002/917/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), che è entrato in vigore il 1 o gennaio 2003. (2) Con decisione (UE) 2023/911 del Consiglio ( 2 ) l’Unione ha concluso il protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell’accordo Interbus («protocollo»), che è entrato in vigore il 1 o ottobre 2024. (3) A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del protocollo, è istituito un comitato misto («comitato misto istituito a norma del protocollo»). (4) A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo Interbus, applicabile in virtù dell’articolo 18, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto isitutito a norma del protocollo deve adottare il suo regolamento interno. (5) Nella sua prossima riunione, il comitato misto istituito a norma del protocollo è chiamato ad adottare una decisione che adotta il suo regolamento interno. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo, poiché la decisione che detto comitato dovrà adottare vincolerà l’Unione. (7) L’adozione del regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo agevolerà l’applicazione del protocollo. Tale regolamento interno dovrebbe corrispondere strettamente, con i necessari adeguamenti, al regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell’accordo Interbus con decisione n. 1/2011 di tale comitato ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del comitato misto istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell’accordo Interbus per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto istituito a norma del protocollo accluso alla presente decisione. Articolo 2 I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto istituito a norma del protocollo relativa all’adozione del suo regolamento interno senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente N. IOANNIDES ( 1 ) Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ( GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11 ., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/917/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/911 del Consiglio, del 28 settembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ( GU L 122 del 5.5.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/911/oj ). ( 3 ) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell’11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo ( GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/25(1)/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DEL PROTOCOLLO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS) RIGUARDANTE I SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E I SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS del … relativa all'adozione del suo regolamento interno IL COMITATO MISTO, visto il protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ( 1 ) , in particolare l'articolo 18, considerando quanto segue: (1) L'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo elativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») riguardante i servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobis («protocollo») istituisce un comitato misto costituito da rappresentanti delle parti contraenti al fine di agevolare la gestione del protocollo. (2) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo, gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») devono applicarsi mutatis mutandis al comitato misto istituito a norma del protocollo. (3) Il comitato misto istituito a norma del protocollo dovrebbe pertanto adottare il suo regolamento interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo e dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo Interbus. Il regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo dovrebbe corrispondere, con i necessari adeguamenti, al regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell'accordo Interbus con decisione n. 1/2011 di tale comitato ( 2 ) , DECIDE: Articolo 1 È adottato il regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, riportato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, … Per il comitato misto: Il presidente Il segretario ( 1 ) GU L 122 del 5.5.2023, pag. 3 . ( 2 ) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo ( GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/25(1)/oj ). ALLEGATO Regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus Articolo 1 Denominazione del comitato misto Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («protocollo») è di seguito denominato «comitato». Articolo 2 Presidente 1.   La presidenza del comitato è esercitata dal capo della delegazione dell'Unione o, se del caso, dal suo sostituto («presidente»), a nome dell’Unione europea. Il presidente è un rappresentante della Commissione europea («Commissione»). 2.   Il presidente dirige i lavori del comitato. Articolo 3 Delegazioni 1.   Le parti contraenti nei confronti delle quali il protocollo è entrato in vigore («parti») nominano i rispettivi rappresentanti nel comitato. La delegazione dell'Unione è composta da rappresentanti della Commissione, assistiti da rappresentanti degli Stati membri. 2.   Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed eventualmente il suo sostituto. 3.   Ciascuna delle parti può nominare nuovi rappresentanti nel comitato. Il segretario del comitato («segretario») è informato senza indugio per iscritto di tali cambiamenti. 4.   Alle riunioni del comitato possono assistere rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea in qualità di osservatori. Il presidente, d'intesa con gli altri capi delegazione, può invitare persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere ad una riunione del comitato allo scopo di fornire informazioni su determinate materie. 5.   Almeno una settimana prima della riunione del comitato, le parti comunicano al segretario la composizione della propria delegazione. Articolo 4 Segretariato 1.   Un rappresentante della Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato. Il segretario è nominato dal presidente ed esercita le sue funzioni sino alla nomina di un nuovo segretario. Il presidente comunica alle altre parti il nome e le coordinate del segretario. 2.   Il segretario è responsabile della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintende alle attività del segretariato. Articolo 5 Riunioni del comitato 1.   Il comitato si riunisce su richiesta di almeno una delle parti. Il comitato è convocato dal presidente. 2.   Il presidente invia ai altri capi delegazione la convocazione accompagnata dal progetto di ordine del giorno e dai documenti di seduta almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. 3.   Una parte può chiedere al presidente di abbreviare il termine di cui al paragrafo 2 per tenere conto dell'urgenza di un caso particolare. 4.   Salvo decisione contraria dei capi delegazione le riunioni del comitato non sono pubbliche. 5.   Il comitato si riunisce a Bruxelles, salvo che le parti non convengano di riunirsi altrove o a distanza. Articolo 6 Ordine del giorno delle riunioni del comitato 1.   Il presidente, assistito dal segretario e previa consultazione degli altri capi delegazione, redige il progetto di ordine del giorno di ogni riunione del comitato e fissa la data e il luogo della riunione. Il presidente trasmette l’ordine del giorno provvisorio agli altri capi delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio è accompagnato da tutti i documenti di lavoro necessari. 2.   Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle riunioni urgenti convocate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3. 3.   Ciascuna delle parti può proporre di iscrivere all’ordine del giorno provvisorio uno o più punti, al più tardi 24 ore prima dell'inizio della riunione. La domanda di iscrizione di ulteriori punti all'ordine del giorno è motivata e rivolta per iscritto al presidente. 4.   All'inizio della riunione il comitato adotta l'ordine del giorno. Il comitato può decidere di iscrivere all'ordine del giorno un punto che non figura nell’ordine del giorno provvisorio. Articolo 7 Adozione degli atti 1.   Le decisioni del comitato sono adottate all'unanimità delle parti rappresentate, conformemente all'articolo 23, paragrafi 5 e 6, dell'accordo Interbus. Le raccomandazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo Interbus, applicabile mutatis mutandis al comitato, sono prese in via consensuale dalle delegazioni delle parti rappresentate. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data della loro adozione e dall'indicazione del loro oggetto. 2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del segretario. Il segretario provvede a trasmetterle agli altri capi delegazione. 3.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato. 4.   Gli atti del comitato possono essere adottati mediante procedimento scritto qualora il ricorso a tale proceduira sia stato concordato dai capi delegazione. Il presidente comunica il progetto dell'atto agli altri capi delegazione, i quali rispondono precisando se lo accettano o meno, ovvero se propongono modifiche o se chiedono un periodo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente conclude la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2. 5.   Le raccomandazioni e le decisioni sono redatte in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Ciascuna delle parti è responsabile della traduzione corretta delle decisioni e delle raccomandazioni nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. La Commissione provvede alla traduzione nelle altre lingue dell'Unione. Articolo 8 Verbale delle riunioni del comitato 1.   Sotto la responsabilità del presidente, il segretario redige un progetto di verbale di ogni riunione del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della riunione. 2.   Il verbale contiene, di norma, relativamente a ciascun punto iscritto all'ordine del giorno: a) l'indicazione dei documenti presentati al comitato; b) le dichiarazioni di cui una parte ha chiesto l'iscrizione a verbale; e c) le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. 3.   Il progetto di verbale è presentato al comitato per approvazione secondo il procedimento scritto di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Se tale procedimento non giunge a conclusione, il verbale è adottato dal comitato nella riunione successiva. 4.   Una volta adottato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e conservato da quest'ultimo. Il segretario ne trasmette copia agli altri capi delegazione. Articolo 9 Riservatezza Ferma restando la disposizione relativa alla pubblicazione degli atti prevista all'articolo 7, paragrafo 3, le deliberazioni delle riunioni e i documenti del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Articolo 10 Spese 1.   Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato. 2.   Il comitato decide in merito al rimborso delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni delle persone invitate dal presidente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4. Articolo 11 Corrispondenza Tutta la corrispondenza destinata al presidente o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretario. Il segretario trasmette a tutte le delegazioni copia di tutta la corrispondenza relativa al protocollo. Articolo 12 Lingue Le lingue utilizzate nelle riunioni del comitato e nei propri documenti sono decise dal comitato. La parte che ospita la riunione non ha alcun obbligo di fornire l'interpretazione nelle altre lingue. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/860/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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