Decisione UE In vigore

Decisione UE 0861/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/861 della Commissione, del 15 marzo 2024, sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Canada a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 15/03/2024 In vigore dal: 15/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/861 della Commissione, del 15 marzo 2024, sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Canada a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/861 of 15 March 2024 on the recognition of the report including information on the typical greenhouse gas emissions from the cultivation of canola oilseed (rapeseed) in Canada under Article 31(3) and (4) of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/861 19.3.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/861 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2024 sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Canada a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. (2) Il 23 agosto 2023 il Canada ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 ( 2 ) dell’Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell’accuratezza dei dati conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. (4) La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) prodotta in Canada. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La relazione che il Canada ha presentato il 23 agosto 2023 alla Commissione per il riconoscimento contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 Le modifiche eventualmente apportate ai dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 agosto 2023, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa cessa di applicarsi l’8 aprile 2029. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 . ( 2 ) Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell’UE per la statistica. ALLEGATO Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) nelle regioni canadesi (t di CO 2 -eq/t di semi di canola raccolti sulla sostanza secca) Equivalente a regione NUTS 2 N 2 O suolo Emissioni incorporate Consumo di combustibile Sementi Totale Unità territoriali di riconciliazione ( Reconciliation Units , RU) Dirette Indirette Concime Neutralizzazione Pesticida Manitoba RU22 0,445 0,089 0,223 0,047 0,008 0,059 0,002 0,873 RU23 0,255 0,063 0,208 0,047 0,007 0,052 0,002 0,633 RU24 0,207 0,058 0,205 0,045 0,007 0,052 0,002 0,575 Saskatchewan RU28 0,146 0,053 0,206 0,044 0,006 0,043 0,002 0,500 RU29 0,118 0,047 0,212 0,044 0,007 0,043 0,002 0,473 RU30 0,150 0,037 0,218 0,045 0,007 0,043 0,002 0,503 Alberta RU34 0,223 0,065 0,229 0,050 0,007 0,049 0,002 0,625 RU35 0,160 0,047 0,193 0,040 0,007 0,045 0,002 0,493 RU37 0,339 0,039 0,232 0,047 0,008 0,056 0,002 0,723 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/861/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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