Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0861/2026

Decisione (UE) 2026/861 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda una proposta volta a consentire l’adesione della Mongolia all’AETR

Pubblicato: 05/03/2026 In vigore dal: 05/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/861 del Consiglio, del 5 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda una proposta volta a consentire l’adesione della Mongolia all’AETR EN: Council Decision (EU) 2026/861 of 5 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Group of Experts on the European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport (AETR) and in the Working Party on Road Transport of the United Nations Economic Commission for Europe as regards a proposal to allow the accession of Mongolia to the AETR

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/861 15.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/861 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda una proposta volta a consentire l’adesione della Mongolia all’AETR IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) ( 1 ) è entrato in vigore il 5 gennaio 1976. L’Unione ha competenza esclusiva nella materia disciplinata dall’AETR ( 2 ) . (2) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’AETR, fatta eccezione per gli Stati non europei che sono già membri della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l’AETR è aperto soltanto all’adesione di un elenco chiuso di Stati non europei, vale a dire l’Algeria, l’Egitto, la Giordania, il Libano, il Marocco e la Tunisia. Uno Stato non europeo che non sia membro dell’UNECE e che non figuri nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’AETR e intenda aderire all’AETR deve rivolgersi a una parte contraente disposta a presentare una proposta di emendamento dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’AETR, al fine di includere tale Stato in tale elenco. (3) La Mongolia intende aderire all’AETR. Attualmente la Mongolia dispone di accordi bilaterali con diversi Stati membri dell’Unione e con varie altre parti contraenti dell’AETR non appartenenti all’Unione. Dall’adesione della Mongolia potrebbero scaturire diversi vantaggi, tra cui una maggiore armonizzazione delle norme nel settore dei trasporti internazionali su strada da e verso la Mongolia. L’adesione della Mongolia all’AETR è quindi nell’interesse dell’Unione, ed è pertanto opportuno che l’Unione presenti una proposta di emendamento dell’AETR con tale obiettivo. (4) A norma dell’articolo 21 dell’AETR, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamenti dell’AETR al segretario generale delle Nazioni Unite (ONU). Prima di essere presentate al segretario generale dell’ONU, generalmente le proposte sono in primo luogo presentate, esaminate e approvate in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1). Nel quadro dell’AETR, l’UNECE ha istituito un gruppo di esperti sull’AETR. Si tratta di un organo abilitato a elaborare e a presentare proposte di emendamenti dell’AETR al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1). Sulla base della presente decisione l’Unione dovrebbe proporre al gruppo di esperti sull’AETR dell’UNECE, nelle sue prossime sessioni, e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1), nella sua 121 a sessione programmata che si terrà dal 28 al 30 ottobre 2026 e nelle sessioni successive, di discutere un emendamento dell’AETR che consenta alla Mongolia di aderire a tale accordo. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di esperti sull’AETR dell’UNECE e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE, poiché la proposta di emendamento dell’AETR che tali organi saranno chiamati a elaborare e ad approvare avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell’articolo 21, paragrafo 6, dell’AETR. (6) Gli Stati membri non dovrebbero formulare obiezioni a una notifica, da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR, della proposta di emendamento che figura nell’allegato della presente decisione. Qualora una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite non si limiti solo alla proposta di emendamento che figura nell’allegato della presente decisione, gli Stati membri non dovrebbero formulare obiezioni all’emendamento proposto che figura nell’allegato della presente decisione. (7) La posizione dell’Unione in sede di gruppo di esperti sull’AETR dovrà essere espressa dalla Commissione e la posizione dell’Unione in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dovrà essere espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle prossime sessioni del gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1) in relazione a una proposta di emendamento dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’AETR per consentire alla Mongolia di aderire all’AETR figura nell’allegato della presente decisione. Modifiche formali e di minore entità della posizione di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La posizione di cui all’articolo 1 è espressa dalla Commissione in sede di gruppo di esperti sull’AETR dell’UNECE e dagli Stati membri, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1). Articolo 3 Qualora la proposta di emendamento di cui all’allegato della presente decisione sia stato approvato dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE (SC.1), gli Stati membri, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, lo presentano al segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR. Gli Stati membri non formulano obiezioni a una notifica, da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR, della proposta di emendamento che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 4 La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente N. IOANNIDES ( 1 ) GU L 95 dell’8.4.1978, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1977/2829/oj . ( 2 ) Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio , C-22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punti 30 e 31. ALLEGATO L'articolo 14, paragrafo 1, dell'AETR è sostituito dal seguente: «1.   Il presente accordo è aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 o 11 del mandato di detta Commissione. Le adesioni di cui al paragrafo 11 del mandato della Commissione sono limitate ai seguenti Stati: Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Mongolia e Tunisia.». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/861/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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