Decisione (UE) 2020/865 del Consiglio del 26 maggio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
Decisione (UE) 2020/865 del Consiglio del 26 maggio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
EN: Council Decision (EU) 2020/865 of 26 May 2020 on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia
Testo normativo
25.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 202/1
DECISIONE (UE) 2020/865 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2020
relativa alla conclusione dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo paragrafo, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità della decisione (UE) 2019/400 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo») è stato firmato il 18 e 19 novembre 2019, con riserva della sua conclusione.
(2)
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea siano utilizzate in un paese terzo in interventi nell’ambito dei quali i membri delle squadre dispongono di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l’Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status dovrebbe riguardare tutti gli aspetti necessari all’esecuzione delle attività.
(3)
A norma dell’accordo, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità col piano operativo, possono essere prontamente inviate sul territorio della Repubblica di Serbia, reagire all’attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera, fornire assistenza nella gestione delle frontiere esterne e al contrasto al traffico di migranti.
(4)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’
acquis
di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
4
)
; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’
acquis
di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(6)
È opportuno pertanto approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo.
(
5
)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN
(
1
)
Approvazione del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/400 del Consiglio, del 22 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia (
GU L 72 del 14.3.2019, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (
GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1
).
(
4
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’
acquis
di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
5
)
La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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