Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0865/2026

Decisione (UE) 2026/865 della Commissione, del 27 marzo 2026, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo per il quarto periodo di riferimento presentato da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 2003

Pubblicato: 27/03/2026 In vigore dal: 27/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/865 della Commissione, del 27 marzo 2026, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo per il quarto periodo di riferimento presentato da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 2003] EN: Commission Decision (EU) 2026/865 of 27 March 2026 on the initiation of the detailed examination of certain performance targets included in the revised draft functional airspace block performance plan for the fourth reference period submitted by Belgium, Germany, France, Luxembourg, and the Netherlands pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 2003)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/865 20.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/865 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2026 relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo per il quarto periodo di riferimento presentato da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 2003] (I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo ( 2 ) , in particolare l’articolo 58, paragrafo 3, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ( 3 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: CONSIDERAZIONI GENERALI (1) A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo ( Functional Airspace Block , «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione. (2) Il 12 giugno 2024 la Commissione ha adottato obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029). Tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione ( 4 ) . (3) Il 1 o ottobre 2024 il Belgio, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera («Stati del FABEC») hanno presentato alla Commissione un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 adottato congiuntamente a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale ( Functional Airspace Block Europe Central , «FABEC»). In seguito alla verifica da parte della Commissione della completezza di tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, il 15 novembre 2024 gli Stati del FABEC hanno presentato un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC»). (4) La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per le zone tariffarie di rotta di Belgio e Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi e Svizzera non soddisfano i criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e non sono pertanto coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. (5) Il 16 maggio 2025 la Commissione ha pertanto notificato le constatazioni relative all’incoerenza degli obiettivi prestazionali di cui al considerando 4 a Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione ( 5 ) e alla Svizzera con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1039 della Commissione ( 6 ) . In tali decisioni la Commissione ha formulato raccomandazioni per gli Stati del FABEC affinché garantiscano la coerenza dei loro obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. (6) Il 14 agosto 2025 gli Stati del FABEC hanno presentato alla Commissione, per valutazione, un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP4. In seguito alla verifica della completezza di tale piano, il 17 ottobre 2025 Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera hanno presentato una versione aggiornata del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC»). (7) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso. (8) La presente decisione esprime i dubbi della Commissione in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica dei Paesi Bassi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC rispetto agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. (9) In seguito alla valutazione da parte della Commissione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC quest’ultima ha sollevato altresì dubbi circa la coerenza degli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Svizzera. In quanto paese terzo cui si applica il sistema di prestazioni e di tariffazione ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo ( 7 ) , la Commissione ha notificato separatamente alla Svizzera le constatazioni corrispondenti e l’avvio di un esame dettagliato in relazione agli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta di tale paese ( 8 ) . (10) Il comitato per la valutazione delle prestazioni ( Performance Review Board , «PRB»), che assiste la Commissione nell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803, ha presentato alla Commissione il suo parere sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per quanto riguarda la coerenza di tali obiettivi con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le constatazioni esposte nella presente decisione si basano sulla valutazione tecnica dettagliata contenuta nel parere del PRB ( 9 ) . MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DI UN ESAME DETTAGLIATO (11) Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC stabilisce obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi, unitamente a valori di riferimento per il costo unitario determinato ( Determined Unit COST , «DUC») per gli anni 2019 e 2024. Nella tabella seguente sono presentati gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica e i valori di riferimento, messi a confronto con i numeri corrispondenti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024. Zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi di efficienza economica iniziali (progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024), espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 86,52  EUR 104,60  EUR 103,51  EUR 103,61  EUR 106,50  EUR 106,28  EUR 105,95  EUR Obiettivi rivisti di efficienza economica (progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC), espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 85,62  EUR 101,95  EUR 102,29  EUR 100,53  EUR 105,17  EUR 104,09  EUR 103,73  EUR Differenza –1,0  % –2,5  % –1,2  % –3,0  % –1,2  % –2,1  % –2,1  % (12) La Commissione rileva che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica dei Paesi Bassi sono stati rivisti al ribasso per ogni anno dell’RP4, il che costituisce un miglioramento rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024. Tale miglioramento, che si traduce in un DUC annuo inferiore per la zona tariffaria, è interamente dovuto alla riduzione dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR2022»). I Paesi Bassi hanno inoltre rivisto al ribasso i valori di riferimento per il DUC, per il 2024, anche al fine di tenere conto dei costi effettivi registrati per l’anno civile. (13) I costi determinati rivisti per la zona tariffaria in EUR2022 sono indicati nella tabella che segue: Zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi 2025 2026 2027 2028 2029 Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2022 (inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024) 322 milioni di EUR 325 milioni di EUR 338 milioni di EUR 343 milioni di EUR 346 milioni di EUR Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2022 (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) 314 milioni di EUR 314 milioni di EUR 333 milioni di EUR 334 milioni di EUR 337 milioni di EUR Differenza –2,4  % –3,2  % –1,6  % –2,6  % –2,8  % (14) Come indicato nella tabella che segue, le previsioni di traffico riviste applicate per la zona tariffaria dei Paesi Bassi, fondate sulle previsioni di base Statfor di Eurocontrol del febbraio 2025, hanno comportato un numero inferiore di unità di servizio previste per ciascun anno dell’RP4 rispetto alle previsioni di traffico indicate nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2024. La revisione delle previsioni di traffico per la zona tariffaria ha pertanto avuto un impatto negativo in termini di efficienza economica, che ha annullato parzialmente l’effetto positivo della riduzione dei costi determinati di cui ai considerando 12 e 13. Zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi 2025 2026 2027 2028 2029 Previsioni di traffico iniziali (incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta 3 108 3 133 3 175 3 230 3 270 Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni) , espresse in migliaia di unità di servizio di rotta 3 071 3 128 3 162 3 212 3 247 Differenza –1,2  % –0,2  % –0,4  % –0,5  % –0,7  % (15) La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (16) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a + 0,3 % nell’RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a - 1,2 %, nello stesso periodo. (17) In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel terzo periodo di riferimento («RP3») e nell’RP4, pari a + 2,2 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a - 1,0 %, nello stesso periodo. (18) I Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dell’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina nell’ambito del calcolo della tendenza a lungo termine del DUC di rotta. Secondo i Paesi Bassi, i cambiamenti in termini di traffico derivanti dalla guerra in Ucraina hanno portato a una riduzione strutturale dei sorvoli nello spazio aereo dei Paesi Bassi e hanno un persistente effetto negativo sui volumi di traffico nell’RP4. I Paesi Bassi stimano che la perdita di sorvoli dovuta all’impatto della guerra in Ucraina rappresenti l’8,4 % del totale delle unità di servizio della zona tariffaria, utilizzando la metodologia di calcolo applicata dal PRB nei confronti di altri Stati membri interessati dalle medesime circostanze. (19) Visto il parere del PRB, la Commissione ritiene necessaria un’ulteriore analisi, ai fini del criterio di valutazione di cui al considerando 17, per stabilire in che misura i Paesi Bassi abbiano effettivamente subito una perdita strutturale di sorvoli a causa delle circostanze dovute alla guerra in Ucraina. In effetti, in questa fase, non è possibile concludere se la variazione del traffico rilevata comunicata dai Paesi Bassi sia effettivamente dovuta a uno spostamento dei flussi di traffico a causa della guerra in Ucraina o possa piuttosto essere attribuita ad altri fattori. La Commissione non ha pertanto ricalcolato, in questa fase della valutazione, la tendenza a lungo termine del DUC dei Paesi Bassi nell’RP3 e nell’RP4 alla luce della perdita strutturale di traffico invocata da tale Stato membro a seguito della guerra in Ucraina. (20) Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 101,95 EUR del DUC dei Paesi Bassi, espresso in EUR2022, è superiore del 9,0 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 93,56 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente, di cui all’articolo 7, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688. (21) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui al considerando 20, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, i Paesi Bassi ritengono che le differenze osservate in termini di parità di potere d’acquisto tra gli Stati all’interno del gruppo a fini comparativi dovrebbero essere prese in considerazione. Visto il parere del PRB, è necessaria un’analisi più dettagliata al fine di valutare l’impatto delle differenze rilevate in termini di parità di potere d’acquisto invocate sulle basi di costo dei fornitori di servizi di navigazione aerea interessati ( Air Navigation Service Provider , «ANSP»). Tale ulteriore analisi dovrebbe considerare altresì qualsiasi altro fattore operativo o economico pertinente che incida in modo significativo sulla comparabilità tra gli ANSP all’interno del gruppo a fini comparativi di cui all’articolo 7, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688. (22) La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni di cui ai considerando 16, 17 e 20 possano essere ritenute necessarie e proporzionate conformemente all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza la Commissione ha valutato se le deviazioni che si osservano rispetto alla tendenza del DUC a livello dell’Unione e alla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui ai considerando 16 e 17 siano dovute esclusivamente ai costi determinati supplementari relativi alle misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità o ai costi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (23) Il PRB ha calcolato una stima delle differenze tra i costi determinati per l’RP4 indicati dai Paesi Bassi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC e i costi determinati che sarebbero necessari per rispettare la tendenza del DUC a livello dell’Unione per l’RP4 e la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione per l’RP3 e l’RP4 nel loro insieme. Sulla base delle constatazioni del PRB, i costi determinati totali per l’RP4 proposti dai Paesi Bassi sono inferiori di circa 77,1 milioni di EUR in EUR2022 rispetto ai costi necessari per rispettare la tendenza del DUC a livello dell’Unione, il che rappresenta un divario medio annuo di 15,4 milioni di EUR in EUR2022. Si rileva una differenza più significativa, pari a circa 370 milioni di EUR in EUR2022 per l’intero RP4, rispetto ai costi necessari per rispettare la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione, che corrisponde a un divario medio annuo di circa 74 milioni di EUR in EUR2022. (24) Per quanto attiene al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC i Paesi Bassi fanno riferimento ai costi determinati supplementari sostenuti nel corso dell’RP4 dagli ANSP di rotta, ossia LVNL e il centro di controllo d’area dello spazio aereo superiore di Maastricht ( Maastricht Upper Area Control Centre , «MUAC»), in relazione alle misure per il conseguimento degli obiettivi di capacità («misure concernenti la capacità»). (25) Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC i Paesi Bassi ricordano che LVNL e il MUAC forniscono servizi in uno spazio aereo altamente complesso e densamente utilizzato. Secondo i Paesi Bassi, nel corso dell’RP4 l’accento è posto sul mantenimento di una qualità elevata dei servizi agli utenti dello spazio aereo nel contesto del previsto aumento costante del traffico. A tal fine, tanto LVNL quanto il MUAC devono formare e assumere un numero significativo di nuovi controllori del traffico aereo ( Air Traffic COntroller , «ATCO») e attuare una serie di investimenti in sistemi e concetti operativi per il potenziamento della capacità. I Paesi Bassi sottolineano che la riduzione o il ritardo delle misure concernenti la capacità previste comporterebbe un deterioramento della qualità dei servizi nello spazio aereo dei Paesi Bassi e potrebbe altresì avere ripercussioni negative sulla rete europea di gestione del traffico aereo nel suo complesso. (26) I Paesi Bassi sottolineano inoltre che i livelli di servizio richiesti per i servizi di navigazione aerea nello spazio aereo di tale Stato membro, anche in termini di personale e investimenti, sono determinati sulla base della domanda di traffico nelle ore di punta. Le operazioni relative ai servizi di navigazione aerea sono concepite in modo tale da accogliere, con un grado elevato di affidabilità operativa, i picchi consecutivi di arrivi e partenze dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol, seguiti da periodi di domanda minore di traffico, durante un normale giorno di operazioni. I Paesi Bassi riferiscono che la domanda di traffico durante le ore di punta ha raggiunto i livelli pre-COVID, mentre il volume complessivo del traffico nello spazio aereo del paese rimane a un livello inferiore. (27) I Paesi Bassi spiegano che la domanda di traffico nelle ore di punta presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol è notevolmente superiore rispetto a quella presso gli aeroporti primari degli altri Stati facenti parte del gruppo a fini comparativi di cui al considerando 20. I Paesi Bassi stimano che la fornitura da parte di LVNL della capacità nelle ore di punta necessaria per accogliere il traffico da e verso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol rappresenti un costo annuo supplementare pari a circa 40 milioni di EUR. Sulla base delle informazioni disponibili, il PRB non ha potuto verificare tale stima né le ipotesi sottostanti. Inoltre non è chiaro se tale importo sia stato calcolato solo in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea di rotta o se includa anche i costi relativi ai servizi di navigazione aerea presso i terminali. Sono pertanto necessarie ulteriori informazioni e analisi al fine di trarre conclusioni al riguardo. (28) La Commissione rileva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC i Paesi Bassi hanno presentato e quantificato complessivamente sette misure concernenti la capacità per LVNL e il MUAC. Nell’intero RP4 i costi determinati di tali misure concernenti la capacità ammontano a 159,9 milioni di EUR, espressi in termini reali ai prezzi del 2022. L’84 % dei costi determinati supplementari comunicati riguarda misure concernenti la capacità messe in atto da LVNL, mentre le misure concernenti la capacità attuate dal MUAC rappresentano soltanto una quota del 16 %. (29) Inizialmente la Commissione ha esaminato e analizzato le seguenti misure concernenti la capacità comunicate dai Paesi Bassi in relazione a LVNL e al MUAC: — formazione di nuovi ATCO da parte di LVNL («misura 1»); — diffusione da parte di LVNL di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo ( Air Traffic Management , «ATM») («misura 2»); — attuazione da parte di LVNL di altri miglioramenti operativi e aggiornamenti tecnici («misura 3»); — formazione di nuovi ATCO da parte di MUAC («misura 4»); — attuazione di varie misure operative e tecniche di potenziamento della capacità da parte del MUAC («misura 5»). (30) La misura 1 comprende la formazione di nuovi ATCO da parte di LVNL per il suo centro di controllo d’area ( Area Control Centre , «ACC»), principalmente per sostituire il numero significativo di ATCO che si prevede andranno in pensione nell’RP4, ma anche per far fronte alla prevista crescita del traffico e per sostenere la modernizzazione dei sistemi. LVNL prevede un’assunzione annua di 27 ATCO studenti e mira a un tasso medio di successo superiore al 75 % per la formazione. Si prevede che il numero di ATCO che lavorano in settori di rotta presso l’ACC di Amsterdam passi dai 82 equivalenti a tempo pieno ( Full-Time Equivalent , «FTE») del 2024 a circa 85 FTE nel 2029, registrando quindi un aumento moderato, pari a 3 FTE, nel corso dell’RP4. Tra i costi contabilizzati nell’ambito della misura 1 figurano tanto gli stipendi degli ATCO studenti quanto gli altri costi sostenuti in relazione alla loro formazione. (31) La misura 1 comprende altresì l’ulteriore sviluppo da parte di LVNL delle sue strutture di formazione, dei simulatori di formazione per il controllo del traffico aereo e delle relative applicazioni. Di conseguenza si prevede in particolare che una quota maggiore della formazione degli ATCO sarà effettuata attraverso simulatori di controllo del traffico aereo migliorati sotto forma di attività di «apprendimento autonomo», riducendo in tal modo la necessità di una formazione sul luogo di lavoro più dispendiosa in termini di risorse che coinvolga istruttori, ossia ATCO titolari di licenza. È stato comunicato che tali miglioramenti aumentano la capacità di formazione, sostenendo in tal modo l’assunzione di un numero adeguato di ATCO tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di capacità per l’RP4. (32) Per la misura 1 si prevede un costo totale di oltre 88,1 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4. La Commissione rileva che la sola misura 1 rappresenta circa la metà dei costi totali delle misure concernenti la capacità (comprese quelle di LVNL e del MUAC) invocate dai Paesi Bassi. (33) La misura 2 comprende i costi sostenuti per la diffusione da parte di LVNL di un nuovo sistema ATM, denominato «ICAS». (34) Secondo le previsioni, il nuovo sistema ATM ICAS apporterà miglioramenti tecnici importanti volti a consentire un aumento della capacità dello spazio aereo nonché l’attuazione di soluzioni operative avanzate quali le operazioni di volo basate su una rotta a quattro dimensioni e la gestione delle informazioni su scala di sistema. Si prevede altresì che l’attuazione del sistema ICAS sosterrà la strutturazione e l’utilizzo ottimali dello spazio aereo dei Paesi Bassi, perseguiti attraverso il programma di riprogettazione dello spazio aereo di tale Stato membro. Detto sistema fornirà inoltre un’interfaccia diretta con il sistema di riserva dello spazio aereo per la gestione dello spazio aereo a livello locale e subregionale di Eurocontrol (LARA). (35) Il progetto volto alla diffusione del sistema ATM ICAS è stato avviato già nell’RP3. Detto progetto ha tuttavia subito ritardi a causa delle circostanze imputabili alla pandemia di COVID-19 e agli sforzi supplementari necessari per la transizione dal sistema ATM esistente di LVNL. Secondo le informazioni di cui al progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, l’entrata in funzione del nuovo sistema ATM ICAS è prevista al più tardi entro il 2028. (36) I costi comunicati per la misura 2 ammontano a circa 33,7 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4. (37) La misura 3 comprende diversi miglioramenti operativi e aggiornamenti tecnici distinti intrapresi da LVNL nel corso dell’RP4, tra cui in particolare gli elementi seguenti: — introduzione di una separazione radar di 2,5 miglia nautiche ridotta per l’avvicinamento e l’atterraggio presso l’aeroporto di Schiphol, con l’obiettivo di aumentare la capacità delle piste e migliorare l’efficienza del sequenziamento dei voli in arrivo, in particolare durante i periodi di picco del traffico: i Paesi Bassi hanno assegnato il 68 % dei costi determinati associati a questo progetto nell’RP4 alla propria base dei costi di rotta; — attuazione di comunicazioni di collegamento dati ( data link ) controllore-pilota, un sistema di pianificazione della gestione delle partenze e strumenti decisionali rafforzati; — applicazione di misure di emergenza supplementari a sostegno dell’introduzione del nuovo sistema ATM ICAS presentato nell’ambito della misura 2. (38) La misura 3 è stata aggiunta dai Paesi Bassi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC come giustificazione supplementare delle deviazioni registrate rispetto alle tendenze del DUC a livello dell’Unione. I costi comunicati nell’ambito della misura 3 riguardano principalmente l’ammortamento dei sistemi tecnici pertinenti e ammontano complessivamente a circa 26,5 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4. (39) La misura 4 riguarda la formazione di nuovi ATCO da parte del MUAC al fine di garantire che i suoi livelli complessivi in termini di personale ATCO rimangano adeguati a soddisfare la crescente domanda di traffico nell’RP4 e successivamente. (40) Secondo le informazioni fornite nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, il MUAC dovrà far fronte a un numero elevato di ATCO che lasceranno il servizio operativo nel corso del resto dell’RP4, dato che un terzo di tutti gli ATCO impiegati dal MUAC si sta avvicinando all’età pensionabile. La formazione di nuovi ATCO da parte del MUAC mirerà pertanto principalmente a sostituire la generazione degli ATCO attuali che andranno in pensione nei prossimi anni. (41) Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC non vi è alcuna ripartizione dei numeri relativi agli ATCO del MUAC tra le zone tariffarie di Belgio-Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi. In totale, per il MUAC nel suo complesso, si prevede un aumento del numero di ATCO operativi, i quali passeranno da 296 FTE nel 2024 a 306 FTE nel 2029, il che equivale a un aumento di 10 FTE nel corso dell’RP4. (42) Per la misura 4 i Paesi Bassi hanno dichiarato, per la loro zona tariffaria, un costo totale di 18,5 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4. (43) La misura 5 comprende un’ampia serie di progetti operativi e tecnici avviati dal MUAC con l’obiettivo di migliorare la capacità dello spazio aereo e conseguire un uso efficiente dello spazio aereo. Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC tali progetti sono suddivisi nelle categorie seguenti: — «spazio aereo»: tra i progetti pertinenti figurano azioni da parte del MUAC volte a ridurre la complessità dello spazio aereo migliorando l’interfaccia con gli ANSP limitrofi, rispondendo alle esigenze degli utenti militari e ottimizzando l’utilizzo dello spazio aereo, anche attraverso cambiamenti strutturali nell’area di manovra terminale di Amsterdam. I costi totali comunicati per i progetti pertinenti ammontano a circa 1,4 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4; — «prodotti»: le iniziative comunicate nell’ambito di questa categoria comprendono lo sviluppo da parte del MUAC di strumenti e funzioni nuovi volti a promuovere la fornitura di capacità adeguata agli utenti dello spazio aereo. I prodotti presentati consistono, tra l’altro, in soluzioni destinate a migliorare le operazioni ATM (comprese le soluzioni e i sistemi di riserva ( backup ) utilizzati), a facilitare la gestione dei flussi del traffico aereo e della capacità nonché a ottimizzare la pianificazione della forza lavoro. I progetti intrapresi dal MUAC nel contesto di questa categoria rappresentano un costo totale pari a circa 7,5 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’intero RP4; — «comunicazione»: nell’ambito di questa categoria, il MUAC prevede di introdurre determinati aggiornamenti tecnici dei suoi sistemi di comunicazione vocale ai fini della fornitura di servizi di navigazione aerea. I costi totali comunicati per le iniziative corrispondenti ammontano a circa 0,6 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4. (44) Sebbene le tre categorie di azioni summenzionate del MUAC siano comunicate separatamente nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, i relativi progetti sono stati raggruppati dalla Commissione nell’ambito della misura 5 al fine di facilitarne il riesame generale. Le azioni presentate nell’ambito della misura 5 ammontano complessivamente a un costo totale di 9,4 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4. (45) Nel complesso le cinque misure concernenti la capacità cui ricorrono i Paesi Bassi per giustificare una deviazione dalla tendenza dell’efficienza economica a livello dell’Unione sono significative in termini sia di entità sia di impatto finanziario. È necessaria un’analisi più dettagliata di tali misure concernenti la capacità per valutarne la portata, i costi e la proporzionalità al fine del conseguimento degli obiettivi di capacità. (46) Fatto salvo l’esito dell’ulteriore analisi di cui al considerando 45, è comunque chiaro che i costi supplementari comunicati dai Paesi Bassi per le misure concernenti la capacità di cui ai considerando da 29 a 44 giustificano solo in parte il divario medio annuo osservato nel corso dell’RP4 rispetto alla tendenza a lungo termine dell’efficienza economica a livello dell’Unione quantificato al considerando 23. Pertanto tale deviazione non può essere imputata esclusivamente ai costi determinati supplementari delle suddette misure concernenti la capacità, indipendentemente dal fatto che tali misure, nel complesso, siano ritenute necessarie e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi di capacità a livello locale. (47) Di conseguenza il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non è soddisfatto per quanto riguarda i Paesi Bassi. (48) In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, è sufficiente ricordare che i Paesi Bassi non hanno presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, alcuna misura di ristrutturazione che giustifichi una deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Di conseguenza il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto ii), non è soddisfatto per quanto riguarda i Paesi Bassi. CONCLUSIONI (49) In conclusione la Commissione ritiene che i Paesi Bassi non abbiano tenuto adeguatamente conto, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, delle raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la loro zona tariffaria di rotta. (50) La Commissione osserva in particolare che gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica proposti dai Paesi Bassi non sono coerenti né con la tendenza del DUC a livello dell’Unione dell’RP4 né con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che i costi determinati per la zona tariffaria non sono stati ridotti in misura sufficiente per garantire la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. (51) Infine la Commissione, sulla base degli elementi e delle giustificazioni forniti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non ha ritenuto che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione potesse essere imputata esclusivamente ai costi supplementari sostenuti per le misure concernenti la capacità. Per esaminare altre considerazioni operative ed economiche fornite dai Paesi Bassi a giustificazione delle deviazioni di cui ai considerando 16, 17 e 20 in relazione ai criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, sarebbero necessarie ulteriori informazioni e analisi. (52) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 15 a 51, in questa fase della valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, la Commissione ritiene pertanto che permangano dubbi in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica proposti dai Paesi Bassi. (53) La Commissione ha pertanto deciso di avviare un esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I seguenti obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi, inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 stabilito a livello di blocco funzionale di spazio aereo di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera, suscitano dubbi circa la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione: Zona tariffaria di rotta dei Paesi Bassi Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 85,62  EUR 101,95  EUR 102,29  EUR 100,53  EUR 105,17  EUR 104,09  EUR 103,73  EUR Articolo 2 1.   È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica di cui all’articolo 1. 2.   Al fine di sostenere l’ulteriore valutazione degli obiettivi prestazionali di cui all’articolo 1, i Paesi Bassi forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni supplementari pertinenti per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 3 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026 Per la Commissione Apostolos TZITZIKOSTAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj . ( 2 ) GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj . ( 3 ) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj . ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1 o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 ( GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo ( GU L, 2025/1040, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1040/oj ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1039 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo ( GU L, 2025/1039, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1039/oj ). ( 7 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(2)/oj . ( 8 ) Decisione della Commissione relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo per il quarto periodo di riferimento presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2026) 2002]. ( 9 ) PRB Opinion n° 1-2026 on the assessment of the revised draft performance plans for the fourth reference period (RP4), 28 gennaio 2026. ALLEGATO ELENCO NON ESAUSTIVO DI ELEMENTI PER UN’ULTERIORE ANALISI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI CONCERNENTI L’EFFICIENZA ECONOMICA PER LA ZONA TARIFFARIA DI ROTTA DEI PAESI BASSI 1) Costi determinati per il quarto periodo di riferimento («RP4»), con particolare attenzione ai prossimi anni civili 2027, 2028 e 2029, compresi le ipotesi e i parametri dettagliati alla base di tali costi determinati per ciascun soggetto che rientra nell’ambito di applicazione della zona tariffaria. 2) Adeguamenti applicati ai valori di riferimento del costo unitario determinato per gli anni 2019 e 2024. 3) Costi effettivi disponibili più recenti registrati per l’anno 2025 per ciascun soggetto che rientra nell’ambito di applicazione della zona tariffaria. 4) Ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e più recenti informazioni disponibili sull’evoluzione prevista del traffico nell’RP4 per la zona tariffaria. 5) Misure invocate dai Paesi Bassi per giustificare le deviazioni osservate dalle tendenze dell’efficienza economica a livello dell’Unione sulla base dei costi supplementari sostenuti per il conseguimento degli obiettivi prestazionali concernenti la capacità e dei sistemi di incentivi associati a tali obiettivi di capacità. 6) Circostanze locali che possono giustificare una deviazione dai criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/865/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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