Decisione (UE) 2026/867 della Commissione, del 27 marzo 2026, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il quarto periodo di riferimento presentato dalla Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 2012
Decisione (UE) 2026/867 della Commissione, del 27 marzo 2026, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il quarto periodo di riferimento presentato dalla Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 2012]
EN: Commission Decision (EU) 2026/867 of 27 March 2026 on the initiation of the detailed examination of certain performance targets included in the revised draft performance plan for the fourth reference period submitted by Slovakia pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 2012)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/867
20.4.2026
DECISIONE (UE) 2026/867 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2026
relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il quarto periodo di riferimento presentato dalla Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2026) 2012]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,
visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo
(
2
)
, in particolare l’articolo 58, paragrafo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013
(
3
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
(1)
A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo (
Functional Airspace Block
, «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione.
(2)
Il 2 giugno 2024 la Commissione ha adottato obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029). Tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione
(
4
)
.
(3)
Il 24 settembre 2024 la Slovacchia ha presentato alla Commissione un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4. In seguito alla verifica da parte della Commissione della completezza di tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, il 15 novembre 2024 la Slovacchia ha presentato un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni»).
(4)
La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica proposti dalla Slovacchia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni non soddisfano i criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e non sono pertanto coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. Il 16 maggio 2025 la Commissione ha notificato tali constatazioni alla Slovacchia
(
5
)
.
(5)
Il 20 agosto 2025 la Slovacchia ha presentato alla Commissione, per valutazione, un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4. In seguito alla verifica della completezza di tale progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, il 9 ottobre 2025 la Slovacchia ha presentato una versione aggiornata del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).
(6)
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Slovacchia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.
(7)
Nella presente decisione la Commissione esprime dubbi sulla coerenza degli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica presentati della Slovacchia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi a livello dell’Unione per l’RP4.
(8)
Il comitato per la valutazione delle prestazioni (
Performance Review Board
, «PRB»), che assiste la Commissione nell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803, ha presentato alla Commissione il suo parere sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per quanto riguarda la coerenza di tali obiettivi con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le constatazioni esposte nella presente decisione si basano sulla valutazione tecnica dettagliata contenuta nel parere del PRB
(
6
)
.
MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DI UN ESAME DETTAGLIATO
(9)
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 stabilisce obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Slovacchia, unitamente a un valore di riferimento aggiornato per il costo unitario determinato (
Determined Unit COST
, «DUC») per l’anno 2024.
(10)
Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica e i valori di riferimento, messi a confronto con i numeri corrispondenti inizialmente contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel novembre 2024.
Zona tariffaria di rotta della Slovacchia
Valore di riferimento 2019
Valore di riferimento 2024
2025
2026
2027
2028
2029
Obiettivi di efficienza economica iniziali (progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024), espressi come costo unitario di rotta determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)
56,20 EUR
60,11 EUR
62,58 EUR
61,85 EUR
61,12 EUR
59,71 EUR
58,34 EUR
Obiettivi rivisti di efficienza economica (progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)
56,20 EUR
56,19 EUR
58,29 EUR
57,83 EUR
57,49 EUR
57,26 EUR
56,34 EUR
Differenza
0 %
–6,5 %
–6,8 %
–6,5 %
–5,9 %
–4,1 %
–3,4 %
(11)
La Commissione rileva che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica della Slovacchia sono stati rivisti al ribasso per ogni anno dell’RP4, il che costituisce un miglioramento rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024. Tale miglioramento si traduce in un DUC annuo inferiore.
(12)
I costi determinati rivisti per la zona tariffaria in EUR in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR2022»), che sono inferiori a quelli del progetto iniziale di piano di miglioramento delle prestazioni per ciascun anno dell’RP4, sono riportati nella tabella che segue:
Zona tariffaria di rotta della Slovacchia
2025
2026
2027
2028
2029
Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2022 (progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel novembre 2024)
80 milioni di EUR
83 milioni di EUR
86 milioni di EUR
88 milioni di EUR
89 milioni di EUR
Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2022
(progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)
76 milioni di EUR
79 milioni di EUR
80 milioni di EUR
82 milioni di EUR
83 milioni di EUR
Differenza
–5,4 %
–5,9 %
–6,7 %
–6,4 %
–7,4 %
(13)
Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, le previsioni di traffico riviste per la zona tariffaria, presentate nella tabella che segue, hanno comportato un numero più elevato di unità di servizio previste per gli anni 2025 e 2026 e un numero inferiore di unità di servizio previste per gli anni 2027, 2028 e 2029. Per questi ultimi tre anni dell’RP4, la revisione al ribasso della previsione di unità di servizio ha pertanto annullato parzialmente l’effetto positivo della riduzione dei costi determinati di cui al considerando 12. Le previsioni di traffico riviste utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono in linea con le previsioni di base Statfor di Eurocontrol del febbraio 2025.
Zona tariffaria di rotta della Slovacchia
2025
2026
2027
2028
2029
Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel novembre 2024), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta
1 283
1 349
1 410
1 475
1 534
Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)
, espresse in migliaia di unità di servizio di rotta
1 303
1 358
1 398
1 439
1 471
Differenza
+1,6 %
+0,7 %
–0,9 %
–2,4 %
–4,1 %
(14)
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Slovacchia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(15)
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a + 0,0 % nell’RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a – 1,2 %, nello stesso periodo.
(16)
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel terzo periodo di riferimento («RP3») e nell’RP4, pari a + 0,3 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a – 1,0 %, nello stesso periodo.
(17)
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Slovacchia per il DUC, pari a 56,19 EUR in EUR2022, è superiore del 61,0 % al valore di riferimento medio, pari a 34,89 EUR in EUR2022, del gruppo di riferimento pertinente.
(18)
La Commissione ha inoltre esaminato se le deviazioni di cui ai considerando da 15 a 17 possano essere ritenute necessarie e proporzionate conformemente all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza la Commissione ha valutato se le deviazioni che si osservano rispetto alla tendenza del DUC a livello dell’Unione e alla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui ai considerando 15 e 16 siano dovute esclusivamente ai costi determinati supplementari relativi alle misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità o ai costi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(19)
Il PRB ha calcolato una stima delle differenze tra i costi determinati per l’RP4 indicati dalla Slovacchia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e i costi determinati che sarebbero necessari per rispettare la tendenza del DUC a livello dell’Unione per l’RP4 e la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione per l’RP3 e l’RP4 nel loro insieme. Sulla base delle constatazioni del PRB, i costi determinati totali per l’RP4 proposti dalla Slovacchia sono inferiori di circa 22,7 milioni di EUR in EUR2022 rispetto ai costi necessari per rispettare la tendenza del DUC a livello dell’Unione, il che rappresenta un divario medio annuo di 4,5 milioni di EUR in EUR2022. Si rileva una differenza più significativa, pari a circa 35,3 milioni di EUR in EUR2022 per l’intero RP4, rispetto ai costi necessari per rispettare la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione, che corrisponde a un divario medio annuo di 7,1 milioni di EUR in EUR2022.
(20)
Per quanto attiene al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Slovacchia fa riferimento ai costi determinati supplementari sostenuti nel corso dell’RP4 dal fornitore di servizi di navigazione aerea di rotta «LPS SR» in relazione alle misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di capacità («misure concernenti la capacità»).
(21)
La Commissione rileva che la Slovacchia ha presentato e quantificato tre misure concernenti la capacità in relazione a LPS SR nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, per un importo totale nell’RP4 pari a 19,9 milioni di EUR in EUR2022. La Commissione osserva che le misure concernenti la capacità comunicate dalla Slovacchia mirano ad aumentare il numero di controllori del traffico aereo (
Air Traffic COntroller
, «ATCO») nelle operazioni presso il centro controllori di area e a migliorare l’uso delle risorse in termini di ATCO e sono ripartite come segue:
—
formazione di nuovi ATCO da parte di LPS SR («misura 1»);
—
costi del lavoro per ATCO supplementari sostenuti da LPS SR («misura 2»);
—
incentivazione da parte di LPS SR degli ATCO ad assumere ruoli specializzati («misura 3»).
(22)
Le misure 1 e 2 comprendono la formazione e l’assunzione nel corso dell’RP4 di nuovi ATCO da parte di LPS SR. Secondo le previsioni il numero di ATCO che lavorano nei settori di rotta presso il centro di controllo d’area (
Area Control Centre
, «ACC») di Bratislava dovrebbe aumentare, passando da 69 equivalenti a tempo pieno (
Full-Time Equivalent
, «FTE») nel 2024 a 93 FTE nel 2029, registrando così un aumento significativo di 24 FTE nel corso dell’RP4. La Slovacchia spiega che, attraverso le misure 1 e 2, LPS SR raggiungerà un livello adeguato di personale ATCO per soddisfare la domanda di traffico e aumentare la resilienza delle proprie operazioni. Di conseguenza LPS SR prevede di ridurre notevolmente il ricorso agli straordinari da parte degli ATCO, una soluzione ampiamente applicata negli ultimi anni in risposta alle carenze di personale ATCO.
(23)
La misura 1 rappresenta un costo totale di circa 5,0 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4 e copre la formazione di 30 nuovi ATCO per l’ACC di Bratislava. Tali costi di formazione comprendono l’acquisizione da parte di LPS SR delle fasi iniziali della formazione degli ATCO da un’organizzazione di formazione esterna. Per la misura 2, i costi totali nel corso dell’RP4 comunicati dalla Slovacchia ammontano a 15,3 milioni di EUR in termini nominali e coprono i costi del personale per l’assunzione di ATCO supplementari presso l’ACC di Bratislava.
(24)
La misura 3 mira a incentivare gli ATCO ad assumere ulteriori responsabilità nell’ambito di ruoli specializzati quali quelli di supervisori esecutivi e istruttori per la formazione sul luogo di lavoro (
On-the-Job Training
«OJT»).
(25)
Secondo le informazioni fornite nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, a causa della carenza di personale, i supervisori esecutivi in seno a LPS SR sono attualmente responsabili in molti casi di numerose funzioni simultanee, comprese quelle degli istruttori OJT e dei funzionari addetti alla gestione dei flussi del traffico aereo. Secondo LPS SR, ciò rende molto impegnativo rivestire il ruolo di supervisore esecutivo in seno alla società. Inoltre, nonostante il loro livello di responsabilità, i supervisori esecutivi in seno a LPS SR ricevono una compensazione finanziaria supplementare inferiore al 10 % della loro remunerazione di base quali ATCO.
(26)
La Slovacchia riferisce inoltre che LPS SR presenta una carenza di istruttori OJT, che ha comportato un carico di lavoro elevato per i membri del personale interessati. Circa la metà degli attuali istruttori OJT è costituita da ATCO che rivestono ruoli di supervisore esecutivo e hanno pertanto una disponibilità limitata per erogare formazione sul luogo di lavoro.
(27)
Nell’ambito della misura 3, la Slovacchia ha pertanto comunicato costi supplementari per il personale sostenuti da LPS SR al fine di aumentare la remunerazione degli ATCO che rivestono ruoli di supervisore esecutivo e di istruttore OJT. I costi presentati nell’ambito della misura 3 ammontano complessivamente a 4,5 milioni di EUR in termini nominali nel corso dell’RP4.
(28)
Nel complesso le tre misure concernenti la capacità cui la Slovacchia ricorre per giustificare una deviazione dalle tendenze dell’efficienza economica a livello dell’Unione sono significative in termini sia di entità sia di impatto finanziario, se si considera la loro quota proporzionale rispetto al totale dei costi determinati per la zona tariffaria per l’RP4. Visto il parere del PRB, è necessaria un’analisi più dettagliata di tali misure concernenti la capacità per valutarne la portata, i costi e la proporzionalità al fine del conseguimento degli obiettivi di capacità.
(29)
Fatto salvo l’esito dell’ulteriore analisi di cui al considerando 28, è comunque chiaro che i costi supplementari comunicati dalla Slovacchia per le misure concernenti la capacità di cui ai considerando da 20 a 27 giustificano solo in parte i divari medi annui osservati nel corso dell’RP4 rispetto alla tendenza dell’efficienza economica a livello dell’Unione e alla tendenza a lungo termine dell’efficienza economica a livello dell’Unione quantificati al considerando 19. Pertanto, tali deviazioni non possono essere imputate esclusivamente ai costi determinati supplementari delle suddette misure concernenti la capacità, indipendentemente dal fatto che tali misure, nel complesso, siano ritenute necessarie e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi di capacità a livello locale.
(30)
Di conseguenza il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non è soddisfatto per quanto riguarda la Slovacchia.
(31)
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, è sufficiente ricordare che la Slovacchia non ha presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, alcuna misura di ristrutturazione che giustifichi una deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Di conseguenza il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto ii), non è soddisfatto per quanto riguarda la Slovacchia.
CONCLUSIONI
(32)
In conclusione, la Commissione ritiene che la Slovacchia non abbia tenuto adeguatamente conto, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, delle raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la sua zona tariffaria di rotta.
(33)
La Commissione osserva in particolare che gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica proposti dalla Slovacchia non sono coerenti né con la tendenza del DUC a livello dell’Unione dell’RP4 né con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che i costi determinati per la zona tariffaria non sono stati ridotti in misura sufficiente per garantirne la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
(34)
Infine, la Commissione, sulla base degli elementi e delle giustificazioni forniti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, non ha ritenuto che le deviazioni dalle tendenze del DUC a livello dell’Unione potessero essere imputate esclusivamente ai costi supplementari sostenuti per le misure concernenti la capacità. Per esaminare altre considerazioni operative ed economiche fornite dalla Slovacchia a giustificazione delle deviazioni di cui ai considerando 15, 16 e 17 in relazione ai criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, sarebbero necessarie ulteriori informazioni e analisi.
(35)
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 14 a 34, in questa fase della valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ritiene pertanto che permangano dubbi in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica della Slovacchia.
(36)
La Commissione ha pertanto deciso di avviare un esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Slovacchia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I seguenti obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta della Slovacchia, inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4, suscitano dubbi circa la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione:
Zona tariffaria di rotta della Slovacchia
Valore di riferimento 2019
Valore di riferimento 2024
2025
2026
2027
2028
2029
Obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica, espressi come costo unitario determinato
(in termini reali ai prezzi del 2022)
56,20 EUR
56,19 EUR
58,29 EUR
57,83 EUR
57,49 EUR
57,26 EUR
56,34 EUR
Articolo 2
1. È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica di cui all’articolo 1.
2. Al fine di sostenere l’ulteriore valutazione degli obiettivi prestazionali di cui all’articolo 1, la Slovacchia fornisce, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni supplementari pertinenti per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026
Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj
.
(
2
)
GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj
.
(
3
)
GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj
.
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1
o
gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (
GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione, del 16 maggio 2025, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovacchia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo (
GU L, 2025/1040, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1040/oj
).
(
6
)
PRB Opinion n° 1-2026 on the assessment of the revised draft performance plans for the fourth reference period (RP4), 28 gennaio 2026.
ALLEGATO
ELENCO NON ESAUSTIVO DI ELEMENTI PER UN’ULTERIORE ANALISI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI CONCERNENTI L’EFFICIENZA ECONOMICA PER LA ZONA TARIFFARIA DI ROTTA DELLA SLOVACCHIA
1)
Costi determinati per il quarto periodo di riferimento («RP4»), con particolare attenzione ai prossimi anni civili 2027, 2028 e 2029, compresi le ipotesi e i parametri dettagliati alla base di tali costi determinati per ciascun soggetto che rientra nell’ambito di applicazione della zona tariffaria.
2)
Adeguamenti applicati ai valori di riferimento del costo unitario determinato per gli anni 2019 e 2024.
3)
Costi effettivi disponibili più recenti registrati per l’anno 2025 per ciascun soggetto che rientra nell’ambito di applicazione della zona tariffaria.
4)
Ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e più recenti informazioni disponibili sull’evoluzione prevista del traffico nell’RP4 per la zona tariffaria.
5)
Misure invocate dalla Slovacchia per giustificare le deviazioni osservate dalle tendenze dell’efficienza economica a livello dell’Unione sulla base dei costi supplementari sostenuti per il conseguimento degli obiettivi prestazionali concernenti la capacità e dei sistemi di incentivi associati a tali obiettivi di capacità.
6)
Circostanze locali che possono giustificare una deviazione dai criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/867/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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