Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0870/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/870 della Commissione del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 notificata con il numero C(2021) 3684

Pubblicato: 28/05/2021 In vigore dal: 28/05/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/870 della Commissione del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2021) 3684] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/870 of 28 May 2021 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2020 (notified under document C(2021) 3684)

Testo normativo

31.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/6 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/870 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2021) 3684] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l’articolo 51, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. (2) A norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2020, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2019 e il 15 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) . (3) A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi. (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. (5) Per alcuni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. (7) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 3 ) , gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei suddetti mesi del 2020 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. (8) La Commissione, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l’esercizio finanziario 2020 per inosservanza dei massimali finanziari o dei termini di pagamento oppure a causa di lacune nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (9) La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2020 per gli importi dovuti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2020. Eventuali tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione. (10) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro. (11) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali gli Stati membri hanno deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (12) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020. Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione. Articolo 2 Per l’esercizio finanziario 2020 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell’allegato III, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono liquidati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti. Articolo 3 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ). ALLEGATO I Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2020 - FEAGA Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro SM 2020 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti per l'esecuzione delle decisioni di conformità e di liquidazione per l'intero esercizio finanziario ( 1 ) Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al FEAGA Totale comprensivo di riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro ( 2 ) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c=a+b d e f=c+d+e g h=f-g AT EUR 712 580 493,14 0,00 712 580 493,14 -438 052,82 0,00 712 142 440,32 712 142 440,32 0,00 BE EUR 539 666 069,55 0,00 539 666 069,55 9 303 321,15 -714,37 548 968 676,33 549 216 464,24 -247 787,91 BG BGN 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 040 285,86 -1 040 285,86 0,00 -1 040 285,86 BG EUR 797 560 837,08 0,00 797 560 837,08 -3 492 734,52 0,00 794 068 102,56 793 695 542,34 372 560,22 CY EUR 53 903 497,85 0,00 53 903 497,85 -422 479,23 0,00 53 481 018,62 53 458 196,40 22 822,22 CZ CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CZ EUR 871 214 455,97 0,00 871 214 455,97 -3 340 163,44 0,00 867 874 292,53 867 874 836,43 -543,90 DE EUR 4 873 382 533,21 0,00 4 873 382 533,21 -18 490 502,55 -19 513,11 4 854 872 517,55 4 855 086 234,98 -213 717,43 DK DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 582,89 -31 582,89 0,00 -31 582,89 DK EUR 825 164 121,08 0,00 825 164 121,08 28 998,28 0,00 825 193 119,36 825 355 180,69 -162 061,33 EE EUR 143 792 110,83 0,00 143 792 110,83 3 747,48 0,00 143 795 858,31 143 783 751,64 12 106,67 ES EUR 5 716 752 782,78 0,00 5 716 752 782,78 164 893 605,08 -1 332 201,60 5 880 314 186,26 5 884 081 566,21 -3 767 379,95 FI EUR 528 790 333,50 0,00 528 790 333,50 -91 209,53 -24 300,53 528 674 823,44 528 684 388,58 -9 565,14 FR EUR 7 433 340 301,86 0,00 7 433 340 301,86 109 417 008,04 -98 353,05 7 542 658 956,85 7 545 209 849,50 -2 550 892,65 EL EUR 2 037 063 961,52 0,00 2 037 063 961,52 -45 204 886,19 -2 616 175,96 1 989 242 899,37 1 991 859 077,81 -2 616 178,44 HR HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 -503,39 -503,39 0,00 -503,39 HR EUR 328 656 163,62 0,00 328 656 163,62 -1 264 626,90 0,00 327 391 536,72 327 397 989,80 -6 453,08 HU HUF 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 944 263,00 -39 944 263,00 0,00 -39 944 263,00 HU EUR 1 304 392 525,48 0,00 1 304 392 525,48 -2 334 257,65 0,00 1 302 058 267,83 1 302 241 243,81 -182 975,98 IE EUR 1 257 729 374,82 0,00 1 257 729 374,82 -2 242 355,99 0,00 1 255 487 018,83 1 254 623 848,09 863 170,74 IT EUR 4 084 701 847,96 184 578 471,40 4 269 280 319,36 -167 562 267,97 -5 216 598,80 4 096 501 452,59 4 097 021 659,49 -520 206,90 LT EUR 482 562 043,26 0,00 482 562 043,26 -435 684,24 -30,26 482 126 328,76 482 108 904,04 17 424,72 LU EUR 33 208 362,60 0,00 33 208 362,60 -23 741,41 0,00 33 184 621,19 33 108 650,58 75 970,61 LV EUR 279 850 914,39 0,00 279 850 914,39 -1 576,85 -11 798,86 279 837 538,68 279 849 337,54 -11 798,86 MT EUR 5 408 270,44 0,00 5 408 270,44 -591 621,91 0,00 4 816 648,53 4 816 566,32 82,21 NL EUR 685 966 710,88 0,00 685 966 710,88 -10 237 078,39 0,00 675 729 632,49 675 706 792,26 22 840,23 PL PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -508 847,00 -508 847,00 0,00 -508 847,00 PL EUR 3 421 262 538,14 0,00 3 421 262 538,14 854 066,26 0,00 3 422 116 604,40 3 422 195 465,64 -78 861,24 PT EUR 782 678 219,08 0,00 782 678 219,08 -1 736 465,95 -358 738,54 780 583 014,59 778 248 881,98 2 334 132,61 RO RON 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 317 093,80 -1 317 093,80 0,00 -1 317 093,80 RO EUR 1 982 545 963,24 0,00 1 982 545 963,24 -89 926 247,22 0,00 1 892 619 716,02 1 893 477 397,21 -857 681,19 SE SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 891,73 -17 891,73 0,00 -17 891,73 SE EUR 698 323 963,30 0,00 698 323 963,30 -34 313 208,44 0,00 664 010 754,86 664 235 363,37 -224 608,51 SI EUR 140 919 228,17 0,00 140 919 228,17 1 234,75 -1,41 140 920 461,51 140 765 859,48 154 602,03 SK EUR 0,00 458 885 221,00 458 885 221,00 0,00 0,00 458 885 221,00 458 885 221,00 0,00 SM Spese ( 3 ) Entrate con destinazione specifica ( 3 ) Articolo 54, paragrafo 2 (= e) Totale (=h) 08 02 06 01 6200 6200 i j k l = i+j+k AT EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 BE EUR 0,00 -247 073,54 -714,37 -247 787,91 BG BGN 0,00 0,00 -1 040 285,86 -1 040 285,86 BG EUR 383 488,16 -10 927,94 0,00 372 560,22 CY EUR 22 822,22 0,00 0,00 22 822,22 CZ CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 CZ EUR 0,00 -543,90 0,00 -543,90 DE EUR 0,00 -194 204,32 -19 513,11 -213 717,43 DK DKK 0,00 0,00 -31 582,89 -31 582,89 DK EUR 0,00 -162 061,33 0,00 -162 061,33 EE EUR 12 106,67 0,00 0,00 12 106,67 ES EUR 0,00 -2 435 178,35 -1 332 201,60 -3 767 379,95 FI EUR 77 207,17 -62 471,78 -24 300,53 -9 565,14 FR EUR 0,00 -2 452 539,60 -98 353,05 -2 550 892,65 EL EUR 0,00 -2,48 -2 616 175,96 -2 616 178,44 HR HRK 0,00 0,00 -503,39 -503,39 HR EUR 0,00 -6 453,08 0,00 -6 453,08 HU HUF 0,00 0,00 -39 944 263,00 -39 944 263,00 HU EUR 0,00 -182 975,98 0,00 -182 975,98 IE EUR 865 691,00 --2 520,26 0,00 863 170,74 IT EUR 4 696 391,90 0,00 -5 216 598,80 -520 206,90 LT EUR 17 454,98 0,00 -30,26 17 424,72 LU EUR 75 970,61 0,00 0,00 75 970,61 LV EUR 0,00 0,00 -11 798,86 -11 798,86 MT EUR 82,21 0,00 0,00 82,21 NL EUR 22 840,23 0,00 0,00 22 840,23 PL PLN 0,00 0,00 -508 847,00 -508 847,00 PL EUR 0,00 -78 861,24 0,00 -78 861,24 PT EUR 2 693 015,61 -144,46 -358 738,54 2 334 132,61 RO RON 0,00 0,00 -1 317 093,80 -1 317 093,80 RO EUR 0,00 -857 681,19 0,00 -857 681,19 SE SEK 0,00 0,00 -17 891,73 -17 891,73 SE EUR 0,00 -224 608,51 0,00 -224 608,51 SI EUR 154 603,44 0,00 -1,41 154 602,03 SK EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 NB: Nomenclatura 2021: 08 02 06 01, 6200 ( 1 ) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ( 2 ) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione. ( 3 ) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2020 - FEAGA Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( *1 ) Stato membro Valuta In valuta nazionale In EUR AT EUR BE EUR BG BGN CY EUR - 31 351,87 CZ CZK 815 714,68 - DE EUR DK DKK EE EUR - - ES EUR FI EUR FR EUR UK GBP EL EUR HR HRK HU HUF 308 112,00 - IE EUR IT EUR LT EUR - 20 686,14 LU EUR LV EUR - 180,47 MT EUR - - NL EUR PL PLN 63 221,90 - PT EUR RO RON SE SEK SI EUR - - SK ( *2 ) EUR - - ( *1 ) Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ( GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36 )) ( *2 ) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione. ALLEGATO III Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2020 - FEAGA Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva Stato membro Organismo pagatore Italia Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura Slovacchia Pôdohospodárska platobná agentúra

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