Decisione di esecuzione (UE) 2021/871 della Commissione del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 e sul rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria riportati dall’esercizio finanziario 2020 notificata con il numero C(2021) 3685 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/871 della Commissione del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 e sul rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria riportati dall’esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2021) 3685] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/871 of 28 May 2021 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2020 and on the reimbursement of appropriations related to financial discipline, carried over from financial year 2020 (notified under document C(2021) 3685) (Only the English text is authentic)
Testo normativo
31.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/15
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/871 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2021
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 e sul rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria riportati dall’esercizio finanziario 2020
[notificata con il numero C(2021) 3685]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
1
)
, in particolare l’articolo 26, paragrafo 6, e l’articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»),
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato.
(2)
A norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2020, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2019 e il 15 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
2
)
.
(3)
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1.
(4)
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie.
(5)
Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
(6)
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione
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)
, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito nel corso dei mesi suddetti del 2020 è stata effettuata dopo i termini applicabili. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
(7)
La Commissione, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l’esercizio finanziario 2020 per inosservanza dei massimali finanziari o dei termini di pagamento oppure a causa di lacune nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(8)
La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2020 per gli importi dovuti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2020. Eventuali tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
(9)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a suo carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
(10)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
(11)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione.
(12)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1769 della Commissione
(
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)
fissa gli importi da rimborsare agli Stati membri nell’esercizio finanziario 2021 per quanto riguarda la disciplina finanziaria applicata nell’esercizio finanziario 2020. Tale rimborso è finanziato dagli stanziamenti del FEAGA riportati dall’esercizio 2020 conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. In considerazione dell’articolo 135, paragrafo 1, dell’accordo di recesso e poiché gli importi riportati sono messi a disposizione del bilancio 2021, non è stato fissato alcun importo per il Regno Unito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1769. Tuttavia, poiché gli stanziamenti sono stati riportati dall’esercizio 2020, quando il Regno Unito stava ancora contribuendo e partecipando all’esecuzione del bilancio dell’Unione, è opportuno rimborsare al Regno Unito la sua quota della disciplina finanziaria per l’esercizio 2020, pari a 41 383 278 EUR. È pertanto opportuno inserire tale importo nella presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’importo da rimborsare al Regno Unito relativamente alla disciplina finanziaria applicata nell’esercizio finanziario 2020 è stabilito nell’allegato II.
Articolo 3
La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione.
Articolo 4
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1769 della Commissione, del 25 novembre 2020, sul rimborso, a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2020 (
GU L 398 del 27.11.2020, pag. 4
).
(
5
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
ALLEGATO I
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2020 - FEAGA
Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito
2020 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono
Totale a + b
Riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti per l'esecuzione delle decisioni di conformità e di liquidazione per l'intero esercizio finanziario 1)
Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al FEAGA
Totale comprensivo di riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti
Pagamenti effettuati al Regno Unito per l'esercizio finanziario
Importo che deve essere recuperato dal (–) o erogato al (+) Regno Unito 2)
liquidati
stralciati
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili
a
b
c=a+b
d
e
f=c+d+e
g
h=f-g
UK
GBP
0,00
0,00
0,00
0,00
-62 451,20
-62 451,20
0,00
-62 451,20
UK
EUR
3 197 146 439,98
0,00
3 197 146 439,98
-5 748 968,67
0,00
3 191 397 471,31
3 192 730 760,53
-1 333 289,22
Spese 3)
Entrate con destinazione specifica 3)
Articolo 54, paragrafo 2 (= e)
Totale (=h)
08 02 06 01
6200
6200
i
j
k
l = i+j+k
UK
GBP
0,00
0,00
-62 451,20
-62 451,20
UK
EUR
0,00
-1 333 289,22
0,00
-1 333 289,22
1)
Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2)
Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.
3)
LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore del Regno Unito che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
NB: Nomenclatura 2021: 08 02 06 01, 6200
ALLEGATO II
Rimborso degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2020 in relazione alla disciplina finanziaria
(Importi in EUR)
Regno Unito
41 383 278,00
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