Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina
Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina
EN: Council Decision (CFSP) 2022/882 of 3 June 2022 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Testo normativo
3.6.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 153/88
DECISIONE (PESC) 2022/882 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC
(
1
)
, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
(2)
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina.
(3)
Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356
(
2
)
, che ha modificato il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
(4)
Nelle conclusioni del 24 marzo 2022, il Consiglio europeo ha dichiarato che l’Unione rimane pronta a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire la guerra di aggressione.
(5)
Alla luce della gravità della situazione, è opportuno ampliare l’elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria. È inoltre opportuno ampliare l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.
(6)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 2
sexvicies
è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 sexvicies
1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell’allegato V o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V.
2. Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato V, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V.»;
2)
gli allegati II e V della decisione 2012/642/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
(
1
)
Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (
GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1
), ora intitolata decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.
(
2
)
Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (
GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103
).
ALLEGATO
1)
L’allegato II della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
quinquies
Ministero della Difesa della Bielorussia
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT - SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport CJSC
BSVT-New Technologies
Dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo della regione di Gomel
Truppe interne del ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia
Unità “Alpha” del KGB
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Autorità di Stato per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia
Commissione sicurezza nazionale della Repubblica di Bielorussia
Transaviaexport Airlines, JSC
Volatavto OJSC
»;
2)
l’allegato V della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
sexvicies
Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo
Data di applicazione
Belagroprombank
20 marzo 2022
Bank Dabrabyt
20 marzo 2022
Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia
20 marzo 2022
Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione)
14 giugno 2022
»
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