Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0886/2022

Decisione (UE) 2022/886 del Consiglio del 16 maggio 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione

Pubblicato: 16/05/2022 In vigore dal: 16/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/886 del Consiglio del 16 maggio 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2022/886 of 16 May 2022 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Government of the Faroe Islands, of the other part, on the participation of the Faroe Islands in Union programmes

Testo normativo

7.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 154/1 DECISIONE (UE) 2022/886 DEL CONSIGLIO del 16 maggio 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 14 maggio 2020 le Isole Fær Øer hanno espresso il loro interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Orizzonte Europa») (2021-2027), che è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (2) Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati a nome dell’Unione per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali che regolano la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione e sull’associazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa. (3) I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato l’8 ottobre 2021. (4) Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l’Unione e le Isole Fær Øer e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione aperti alla loro partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell’Unione di cui all’accordo. Conformemente all’accordo l’Unione condurrà azioni di cooperazione con le Isole Fær Øer a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A norma dell’articolo 3 dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione delle Isole Fær Øer al programma o all’attività dell’Unione sono soggetti all’adozione di protocolli. (5) Conformemente all’autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull’associazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. (6) Le Isole Fær Øer soddisfano i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695. (7) L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il quale prescrive che l’associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento sia conforme alle condizioni di cui a un accordo riguardante la partecipazione di tale paese o territorio ai programmi dell’Unione, purché l’accordo: garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione; e garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. (8) È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (9) Al fine di garantire una cooperazione ininterrotta tra l’Unione e le Isole Fær Øer nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire la partecipazione delle isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa sin dall’avvio di tale programma, è opportuno che l’accordo sia applicato retroattivamente dal 1 o gennaio 2021 e in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma a nome dell’Unione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall’altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell’Unione («accordo») è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo ( 2 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 3 1.   L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. 2.   L’accordo è applicato a decorrere dal 1 o gennaio 2021 conformemente all’articolo 15, paragrafo 1. Articolo 4 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 ( GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1 ). ( 2 ) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

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