Decisione di esecuzione (UE) 2026/889 della Commissione, del 16 aprile 2026, che definisce la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati
Decisione di esecuzione (UE) 2026/889 della Commissione, del 16 aprile 2026, che definisce la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/889 of 16 April 2026 establishing the situation in the Middle East as of 28 February 2026 as the occurrence of an exceptional event causing a significant disruption of markets
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/889
16.4.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/889 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2026
che definisce la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004
(
1
)
, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
La situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026
(
2
)
sta avendo ripercussioni negative per gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nell’Unione. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno determinato un aumento improvviso e significativo dei prezzi mondiali del petrolio e una parziale perturbazione dei flussi commerciali dall’Asia di prodotti di base e materie prime fondamentali per il settore della pesca e dell’acquacoltura. Anche gli scambi commerciali tra la regione del Medio Oriente e l’Unione risentono gravemente dell’indisponibilità dei trasporti, in quanto gli aeroporti dei paesi colpiti sono stati coinvolti negli attacchi e le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti della regione sono state parzialmente o completamente sospese.
(2)
È probabile che questa crisi abbia conseguenze gravi e prolungate sui prezzi dell’energia o provochi carenze di materie prime fondamentali che attraversano lo stretto di Hormuz e il canale di Suez. Tenuto conto del calo di redditività del comparto, una parte della flotta dell’Unione ha cessato l’attività di pesca. I pescherecci operanti nel Mar Mediterraneo, che sono esposti anche alla minaccia di eventuali attività militari, hanno sospeso in via precauzionale la loro attività. L’impatto combinato di tali fattori è avvertito anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Vi è pertanto una perturbazione significativa del mercato che richiede un’azione efficace ed efficiente.
(3)
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, in tali circostanze il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) può sostenere gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura e le organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
(
4
)
.
(4)
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1139, il regime di sostegno specifico in caso di simile perturbazione dei mercati è limitato all’obiettivo specifico di promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e la trasformazione di tali prodotti. Conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, il regime di sostegno si applica solo se la Commissione stabilisce che si sta verificando un evento eccezionale che causa tale perturbazione.
(5)
È pertanto opportuno stabilire che la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 costituisce un evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.
(6)
Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/1139, gli indennizzi forniti a norma di detto regolamento devono essere erogati in una delle forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all’articolo 53, paragrafo 3, di quest’ultimo regolamento.
(7)
Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo del FEAMPA se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione alla Commissione del programma FEAMPA da parte dello Stato membro, o il 1
o
gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. È tuttavia opportuno che le spese sostenute a seguito della perturbazione dei mercati causata dal verificarsi dell’evento eccezionale stabilito dalla presente decisione siano ritenute ammissibili al sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139 a decorrere dal 28 febbraio 2026, data di inizio degli attacchi aerei contro l’Iran. Poiché gli effetti di tale perturbazione dei mercati potrebbero ripercuotersi sugli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per diversi mesi, è opportuno che le spese siano ritenute ammissibili se sostenute fino al 31 dicembre 2026.
(8)
Vista la necessità di attuare rapidamente il sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.
Articolo 2
Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1
,
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj
.
(
2
)
Cfr. comunicato stampa relativo alle conclusioni del Consiglio europeo sul Medio Oriente, 19 marzo 2026,
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2026/03/19/european-council-conclusions-on-middle-east/
.
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1
,
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj
).
(
4
)
Il «settore della pesca e dell’acquacoltura» è definito all’articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1379/2013 come «il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura».
(
5
)
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (
GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159
,
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/889/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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