Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0902/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/902 della Commissione dell'8 giugno 2022 che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Malaysia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 08/06/2022 In vigore dal: 08/06/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/902 della Commissione dell'8 giugno 2022 che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Malaysia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/902 of 8 June 2022 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Malaysia to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

9.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156/64 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/902 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2022 che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Malaysia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 ) , in particolare l’articolo 25, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo. (2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di tale valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione. (3) La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia a quelle dell’Unione dovrebbe pertanto basarsi non solo sull’analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Malaysia, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali in Malaysia. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore. (4) A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. (5) In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. (6) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia sono stabiliti nel Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671) ( Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 , «CMSA») ( 2 ) , in particolare nella sezione 38, integrato dalle Guidelines on Financial Market Infrastructures (orientamenti sulle infrastrutture dei mercati finanziari) ( 3 ) pubblicate dalla Securities Commission Malaysia. Il CMSA e gli orientamenti danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, «PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato («CPMI») e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, («IOSCO») ( 4 ) . (7) Le controparti centrali stabilite in Malaysia devono essere autorizzate dalla Securities Commission. Per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi di compensazione, le controparti centrali devono soddisfare requisiti specifici stabiliti nel CMSA e illustrati più nel dettaglio negli orientamenti e disporre di norme e procedure interne che garantiscano il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare le controparti centrali devono operare in modo sicuro ed efficiente e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Come stabilito nella sezione 3.02 degli orientamenti, le controparti centrali devono anche disporre di risorse finanziarie, umane, di gestione del rischio, di tecnologie dell’informazione, sistemi e infrastrutture sufficienti a svolgere le loro mansioni. Per dimostrare la conformità al CMSA e agli orientamenti, la sezione 38, paragrafo 2, del CMSA impone alle controparti centrali di presentare le loro norme e procedure interne alla Securities Commission prima di attuarle. (8) Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dal CMSA e dagli orientamenti, che definiscono i principi fondamentali e le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi di compensazione in Malaysia (di seguito denominate collettivamente «norme primarie»). Il secondo livello è costituito dalle norme e procedure interne delle controparti centrali. (9) Il mercato finanziario malese è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Dal 2016 l’attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Malaysia espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. Le norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia, integrate dalle norme e procedure interne, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire una attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012. (10) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. (11) In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo devono inoltre prevedere che le controparti centrali siano soggette, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. (12) La Securities Commission, in qualità di autorità di vigilanza delle controparti centrali, monitora le CCP in Malaysia per garantire il rispetto delle norme primarie e delle norme e procedure interne delle controparti centrali stesse su base continuativa. Periodicamente la Securities Commission svolge attività di vigilanza quotidiana a norma della sezione 15, lettera f), del Securities Commission Malaysia Act 1993 ( Act 498 ) ( 5 ) ( Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993) per individuare e valutare i rischi, definire quelli prioritari e attenuarli. La Securities Commission può svolgere indagini su presunte violazioni ed effettuare ispezioni, ottenere libri e registri contabili, o esigere che le persone vengano a deporre sotto giuramento o a effettuare dichiarazioni giurate. Dispone di ampi poteri per garantire il rispetto delle norme e può revocare l’autorizzazione e l’approvazione delle norme e procedure interne, ai sensi della sezione 39 del CMSA, stabilire condizioni, requisiti o istruzioni conformemente alle sezioni 26, 354 e 355 del CMSA e imporre sanzioni alle controparti centrali a norma della sezione 354 del CMSA. (13) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme. (14) In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo devono includere un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi («controparti centrali di paesi terzi»). (15) Le controparti centrali non malesi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati in Malaysia devono chiedere l’autorizzazione alla Securities Commission. La sezione 3.03 degli orientamenti stabilisce i criteri e la procedura per il riconoscimento. Per essere approvate, le disposizioni legislative e di vigilanza della giurisdizione in cui è stabilita la controparte centrale devono essere comparabili a quelle applicabili alle controparti centrali autorizzate e stabilite in Malaysia. La controparte centrale non malese deve rispettare effettivamente e in ogni momento la regolamentazione della sua giurisdizione nazionale, compresa la conformità ai PFMI. Prima dell’approvazione di una controparte centrale non malese sono necessarie anche la conclusione di accordi di cooperazione tra la Securities Commission e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza della controparte centrale non malese, e la disponibilità di un quadro giuridico nella giurisdizione di tale CCP che preveda la possibilità di riconoscere le controparti centrali estere. (16) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia prevedono un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi. (17) Le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia applicabili alle controparti centrali, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. (18) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Malaysia al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l’ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l’evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Malaysia e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione. (19) Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in Malaysia dovrebbero essere riesaminate periodicamente. I riesami periodici lasciano impregiudicato il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell’equivalenza concessa con la presente decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata la presente decisione. (20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Malaysia applicabili alle controparti centrali stabilite nel Securities Commission Malaysia Act 1993 e nel Capital Markets and Services Act 2007, integrate dagli orientamenti sulle infrastrutture dei mercati finanziari della Securities Commission malese, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 . ( 2 ) Securities Commission Malaysia, Capital Markets and Services Act 2007 [A1499/2015 & P.U.(A) 289/2021] c.i.f 1 o luglio 2021. ( 3 ) Securities Commission Malaysia, Guidelines on Financial Market Infrastructures SC-GL/1-2017 (R1-2019). ( 4 ) Committee on Payment and Settlement Systems/Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Principles for financial market infrastructures , aprile 2012, CPMI Papers N. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org). ( 5 ) Securities Commission Malaysia, Securities Commission Malaysia Act 1993 [- P.U.(B) 547/2017] c.i.f. 24 novembre 2017.

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