Decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio del 4 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
Decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio del 4 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
EN: Council Decision (CFSP) 2021/908 of 4 June 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Testo normativo
4.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
LI 197/3
DECISIONE (PESC) 2021/908 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2021
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC
(
1
)
, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
(2)
Il 24 e il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni nelle quali condannava fermamente l’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk (Bielorussia) il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega, e chiedeva al Consiglio di adottare le misure necessarie per vietare il sorvolo dello spazio aereo dell’Unione da parte delle compagnie aeree bielorusse e impedire ai voli operati da tali compagnie aeree di accedere agli aeroporti dell’Unione.
(3)
Data la gravità di tale incidente, il Consiglio ha stabilito che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a negare il permesso di atterraggio, decollo o sorvolo relativi al loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, compresi quelli commerciali.
(4)
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare tale misura.
(5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2012/642/PESC è inserito l’articolo seguente:
«
Articolo 2
bis
1. Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, negano il permesso di atterraggio, decollo o sorvolo relativi al loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, compresi i vettori commerciali.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscano che un atterraggio, un decollo o un sorvolo è necessario per fini umanitari o per ogni altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. In tale caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (
GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1
).
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