Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0918/2021

Decisione (UE) 2021/918 del Consiglio del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese

Pubblicato: 03/06/2021 In vigore dal: 03/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/918 del Consiglio del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese EN: Council Decision (EU) 2021/918 of 3 June 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors as regards the amendment of Decision No 3/2016 of the ACP-EU Committee of Ambassadors on the Centre for the Development of Enterprise

Testo normativo

8.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/25 DECISIONE (UE) 2021/918 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ( 1 ) , vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ( 2 ) («accordo di partenariato ACP-UE»), il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE. (2) Nella sua 39 a sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell’adozione delle decisioni necessarie. (3) Il 12 luglio 2016 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 3/2016 ( 3 ) , che modifica l’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE al fine di introdurre le necessarie modifiche, istituire il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1 o gennaio 2017, e mantenere, a decorrere da tale data, la personalità giuridica del CSI unicamente ai fini della sua liquidazione. (4) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 il curatore deve garantire l’attuazione della fase passiva, nella quale il CSI deve esistere unicamente ai fini della sua liquidazione, a decorrere dal 1 o gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività. (5) Il CSI non ha estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 per assicurare l’attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore e per concludere tale fase. Al fine di assicurare continuità della fase passiva, la modifica della decisione 3/2016 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2021. (6) Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve adottare la modifica della decisione n. 3/2016 in una sua sessione o mediante procedura scritta. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, poiché l’atto previsto vincolerà l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito al CSI è la seguente: — sostituire l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE con il seguente: «1.   La Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l’attuazione della fase passiva a decorrere dal 1 o gennaio 2017 e fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.»; — che la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE che modifica la decisione n. 3/2016 di detto Comitato ACP-UE si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021 Per il Consiglio Il president P. N. SANTOS ( 1 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 . ( 2 ) Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ( GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 12 luglio 2016, relativa alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163] ( GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77 ).

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