Decisione (PESC) 2021/919 del Consiglio del 7 giugno 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
Decisione (PESC) 2021/919 del Consiglio del 7 giugno 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
EN: Council Decision (CFSP) 2021/919 of 7 June 2021 amending Decision (CFSP) 2018/1939 on Union support for the universalisation and effective implementation of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
Testo normativo
8.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 201/27
DECISIONE (PESC) 2021/919 DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2021
che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1939
(
1
)
.
(2)
La decisione (PESC) 2018/1939 prevede un periodo di 36 mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
(3)
Il 6 e il 16 aprile 2021 rispettivamente, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare l’attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 novembre 2022 a causa delle persistenti sfide derivanti dalla crisi pandemica COVID-19.
(4)
Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 novembre 2022.
(5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1939,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 30 novembre 2022.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
F. VAN DUNEM
(
1
)
Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’efficace attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (
GU L 314 dell’11.12.2018, pag. 41
).
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